Tale revirement legislativo abbia innovato il panorama italiano, così comportando una sottoposizione del mercato delle farmacie alle regole di un mercato globale, in piena concorrenza.
di Davide Dotti Currao
Indice
Il DDL Concorrenza
La gestione di una farmacia, anche nell’immaginario collettivo, è da sempre considerata un business a carattere familiare. Tuttavia il DdL concorrenza ha apportato importanti novità proprio in tale settore, rompendo così una tradizione secolare di stampo prettamente “nostrano”.
Dopo una tormentata quanto oscillante vicenda parlamentare, nell’agosto del 2017, il Senato ha approvato il Disegno di Legge sulla Concorrenza.
Più dettagliatamente, con la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante ″Legge annuale per il mercato e la concorrenza″, sono state apportate modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362, recante ″Norme di riordino del settore farmaceutico″.
Quale conseguenza innovativa del nuovo approccio legislativo, anche le società di capitali potranno ora essere titolari di farmacie.
Si comprende sin da subito la portata macroscopica di quest’apertura:
se da una parte ha intimorito interi assetti familiari da generazioni concentrati sulla farmacia di famiglia, dall’altra ha permesso una liberalizzazione del settore.
Una democratizzazione di un comparto fino a poco fa blindato.
Un breve excursus storico sul regime delle concessioni di farmacie in Italia.
Inizialmente l’assistenza farmaceutica alla popolazione era un’attività primaria dello Stato.
Essa veniva esercitata direttamente da quest’ultimo attraverso gli enti locali (comuni), oppure delegata a privati per l’esercizio in regime di concessione governativa.
La concessione governativa era ″ad personam″ e durava quanto la vita del titolare, senza possibilità d’acquisto, di vendita o di trasferimento per successione.
La personalità dell’autorizzazione amministrativa all’apertura e all’esercizio della farmacia ne faceva scaturire la sua incedibilità.
Con le leggi della Riforma Mariotti del 1968 si introduceva la facoltà di trasferire (contestualmente alla vendita dell’esercizio commerciale) la titolarità della farmacia.
La conduzione economica era necessariamente inscindibile dalla gestione professionale, chi gestiva conduceva.
Con La legge 8 novembre 1991, n. 362 veniva ampliato il novero dei soggetti potenziali titolari di farmacie.
Unitamente alle persone fisiche infatti, veniva estesa la titolarità anche a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata.
Le farmacie private potevano quindi essere:
– uninominali, quando la titolarità veniva riconosciuta in capo ad un singolo farmacista iscritto all’albo ed avente pertanto tutti i requisiti di idoneità richiesti.
In tale circostanza il titolare era al contempo responsabile della gestione patrimoniale e della conduzione tecnico-professionale della farmacia.
– societarie, quando la titolarità veniva condivisa tra più farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità, che a tal fine costituivano una società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
– gestione cooperativa (società cooperative a responsabilità limitata costituite tra farmacisti iscritti all’albo con i requisiti di idoneità).
Siano esse società di persone o cooperative, le società per la gestione di farmacie private dovevano avere come oggetto sociale esclusivo la gestione di una farmacia.
Potevano essere soci della società esclusivamente farmacisti iscritti all’albo in possesso del requisito dell’idoneità e ciascun farmacista poteva essere socio soltanto di una società.
La direzione della farmacia gestita dalla società era affidata ad uno dei soci, che ne era altresì responsabile.
In definitiva, la titolarità della farmacia veniva estesa anche alle società di persone, sebbene con vincoli precisi e purché tutti i soci fossero farmacisti iscritti all’Albo e idonei alla titolarità.
Il quadro attuale dopo la riforma del 2017
Sul contesto normativo appena descritto, la Commissione Europea ha più volte sollevato il problema del contrasto della disciplina italiana con i principi dei trattati UE.
In particolare, nei termini di libera circolazione di persone, di professionisti e di capitali, e di libertà di insediamento delle attività economiche e imprenditoriali.
Posto infatti che dal novero dei soggetti giuridici autorizzati a gestire (i.e. essere titolari di) una farmacia restavano escluse le società di capitali, i pilastri fondanti del mercato interno (art.14 Trattato CEE) ne uscivano lesi.
Tuttavia, sul presupposto che i beni/medicinali godessero di una protezione particolare rispetto ai beni di massa di uso comune, le restrizioni italiane al mercato dei capitali non furono mai oggetto di reali contestazioni.
Ciononostante, nel 2017 Il Legislatore, anche sulla scia di talune esperienze d’oltralpe, ha inteso aprire il mercato alle società di capitali, così legittimando l’avanzata di strutture aziendali ben più organizzate rispetto alle realtà societarie fin all’epoca sorte tra farmacisti (s.n.c. e s.a.s).
Ancora più innovativo appare il cambio di rotta se sol si considera come la partecipazione alle suddette società sia estesa anche a soci non farmacisti, consentendo invece, d’altra parte, che la direzione della farmacia (gestita da una società) sia affidata anche ad un farmacista non socio.
Si comprende dunque come tale revirement legislativo abbia innovato il panorama italiano, così comportando una sottoposizione del mercato delle farmacie alle regole di un mercato globale, in piena concorrenza, forse spietato, ma forse anche più democratico.
Direzione e gestione economica della farmacia
Resta doveroso, ad ogni buon conto, il rispetto di una netta separazione tra la direzione della farmacia, che per legge deve ora essere attribuita ad un farmacista (anche non socio), e la gestione economica della stessa, che può spettare anche ad una società di capitali in quanto titolare.
Si evita, in tal modo, una rischiosa commistione nella conduzione professionale della farmacia da parte di soci che, come detto, possono anche essere non farmacisti.
Le risposte a tale avanzata di capitali da parte dei farmacisti si è fatta sentire specie grazie alla federazione nazionale di riferimento (Federfarma).
Nei progetti di tale organizzazione vi è infatti la creazione di una rete denominata “Sistema Farmacia Italia”, nonché l’istituzione di un marchio di riferimento italiano per i farmacisti che decideranno di rimanere indipendenti oltre all’offerta di servizi paralleli ben lontani dalla semplice consulenza da banco del classico farmacista.
In piena aderenza a quelle che già risultavano essere le riflessioni dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), sembra che l’ingresso di capitali abbia da una parte responsabilizzato i soggetti già operanti nel settore di riferimento e dall’altro abbia aperto a possibili scenari di riorganizzazione della distribuzione del farmaco attraverso l’adozione di strumenti di organizzazione societaria sia da parte degli attuali proprietari di farmacie (ad esempio, favorendone l’aggregazione), sia da parte di investitori esteri già attivi con successo in questo settore in altri Paesi.
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