Una delle prime conseguenze della nuova legge spazzacorrotti è stata la riforma dell’art. 25 D.lgs. 231/01, ampliando il novero dei reati presupposto e modificando le sanzioni previste.
di Avv. Manuel Costa
Indice
Introduzione
Molti si chiedono cosa sia ed in cosa si concretizzi effettivamente questo nuovo decreto anti-corruzione (cosiddetta Legge Spazzacorrotti). Pertanto, è bene illustrarne in maniera chiara e sintetica la sua funzione ed il suo impatto sul D.Lgs 231/2001.
Il Decreto Anticorruzione (“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”) è una legge contenente le misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, le norme sulla prescrizione del reato e sulla trasparenza dei partiti e movimenti politici, entrata in vigore in data 18 Dicembre 2018.
Esso prevede l’introduzione della figura dell’agente provocatore alla specifica causa di non punibilità (art. 323 ter c.p.) per i pentiti che confessano volontariamente fatti non ancora oggetto di indagine o reati commessi non più di quattro mesi prima.
Non appare, dunque, fuori luogo interrogarsi sull’impatto che esso avrà sul D.Lgs. 231/01.
Novità introdotte dalla legge spazzacorrotti
Una delle prime conseguenze della legge spazzacorrotti è stata la riforma dell’art. 25 D.lgs. 231/01 rubricato “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati” ampliando il novero dei reati presupposto e modificando le sanzioni previste.
Infatti, oltre ai reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), è stato introdotto il reato di “traffico di influenze illecite” (art. 346 bis c.p.) al primo comma, la cui previsione massimale di reclusione passa dai precedenti tre anni ai quattro anni e sei mesi attuali. Risulta abrogato, dunque, il reato di millantato credito (art. 346 c.p.) integrando la precedente fattispecie in quella di traffico di influenze illecite.
Ciò comporta, oltre che la punibilità dell’acquirente dell’influenza (anche nel caso in cui la relazione tra il mediatore e il pubblico agente sia solo vantata e non esistente), l’eliminazione della condizione che la mediazione sia rivolta a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d’ufficio o ad omettere o ritardare un atto dell’ufficio.
Inoltre la sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 è stata inasprita: – ante riforma era prevista una durata non inferiore ad un anno; – post riforma la sanzione interdittiva avrà durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale; – ovvero durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.
In sintesi, tale fattispecie delittuosa può essere commessa sia da un soggetto apicale sia da un dipendente che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio dell’Ente. E’ questa la vera grande novità introdotta dalla legge cd. “spazzacorrotti”.
Introduzione della sanzione interdittiva
E’ stata introdotta, tra l’altro, una sanzione interdittiva attenuata (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l’Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Se da un lato si ha un inasprimento della sanzione interdittiva per l’Ente, coerentemente alla riforma dell’art. 317 bis c.p. che introduce l’incapacità in perpetuo di contrattare con la Pubblica Amministrazione accanto all’interdizione dai pubblici uffici, dall’altro si ha l’introduzione di un’attenuante specifica della sanzione interdittiva particolarmente interessante.
Praticamente, quello che si può appurare dopo una prima attenta analisi del decreto in oggetto è che, con lo Spazza-corrotti, si è introdotta l’attenuante della sanzione interdittiva per l’ipotesi in cui l’Ente assolva l’onere sancito dell’art. 25, co.5 bis in seguito all’apertura del dibattimento giudiziale (previsione speculare a quella prevista dall’art. 17. riferibile alla medesima condotta riparatoria posta in essere, però, prima della sentenza di primo grado).
Quello che può sembrare evidente alla luce di quanto scritto fino ad ora, secondo il nostro punto di vista, è che potenzialmente ci si trovi dinnanzi ad un nuova nuova tipologia di modello organizzativo, con particolare riguardo e delimitazione alla sola categoria dei reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (come novellato all’art.25 del D.lgs in questione).
Sicuramente non mancheranno ulteriori disamine tecnico-dottrinali durante il susseguirsi delle prossime settimane/mesi, volte a chiarire e a dare una concreta collocazione sistematica a tutti quegli spunti riflessivi, di vario genere, che continuando a vedere la luce giorno dopo giorno.
Se ti è piaciuta questa disamina sulla nuova legge spazzacorrotti, ti consiglio di leggere quest’articolo intitolato ” Punibilità degli enti: aspetti generali (D.Lgs. 231/2001).” (Clicca qui) per comprendere meglio la responsabilità degli enti.
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