Frode informatica o accesso abusivo ad un sistema informatico? Ecco come distinguerli.

Il reato di frode informatica ha la stessa struttura e gli stessi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solo poichè l’attività fraudolenta dell’agente non comporta l’induzione in errore della vittima.

di Greta Malta

Introduzione

Sempre più spesso, nel cyber space, vengono commesse violazioni o attacchi di natura informatica di varia natura.

Ciò porta talvolta a non individuare la linea di demarcazione che distingue un tipo di reato dall’altro.

E’ il caso della frode informatica e dell’accesso abusivo ad un sistema informativo o telematico. Analizziamone gli aspetti.

Introdotta dall’art. 10 della l.547/93. all’art. 640ter c.p., la frode informatica è il reato più importante nell’ambito del commercio elettronico.

Essa consiste nella condotta di chi, alterando il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza averne diritto su dati, informazioni o programmi, procura a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Il legislatore, introducendo questa nuova forma di reato, ha rielaborato la figura classica della truffa prevedendo un raggiro perpetuato con l’alterazione di dispositivi elettronici.

Il reato di frode informatica ha infatti, come evidenziato dalla Corte Suprema, la stessa struttura e gli stessi elementi costitutivi della truffa dalla quale si differenzia solo poichè l’attività fraudolenta dell’agente non comporta l’induzione in errore della vittima, bensì l’adulterazione del il suo sistema informatico.


Frode informatica e accesso abusivo: differenze


frode informatica

La frode informatica nasce per tutelare sia la regolarità e la riservatezza dei sistemi informatici, sia il patrimonio dell’individuo che potrebbe ben risultare compromesso da attacchi esterni. Basti pensare all’utilizzo di credenziali per accedere a conti privati o al numero di carte di credito.

Sebbene questo tipo di reato sia di natura comune, dunque può essere commesso da tutti, risulta abbastanza evidente come, per porre in essere le condotte lesive in esame, sia richiesta una qualche competenza a livello informatico.

Solo in apparenza simile alla frode informatica è l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Esso punisce, infatti, chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Un esempio di accesso abusivo potrebbe essere la condotta di colui che entra nell’account personale di un individuo adoperandone le credenziali.

A differenza di quanto previsto per la frode informatica, tuttavia, l’accesso abusivo non prevede una manipolazione del sistema, elemento invece costitutivo per il primo, ma un semplice accesso non “autorizzato” dal proprietario del sistema.

Per la configurazione del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico basterà dunque che il malintenzionato entri nel sistema o si mantenga all’interno di esso senza il consenso del proprietario a prescindere dal fatto che adulteri o meno il contenuto dell’apparato stesso.

Attenzione però, affinchè possa delinearsi questo tipo di cyber reato, è necessario che il sistema oggetto di accesso sia protetto, in caso contrario non si potrà parlare di accesso abusivo.

Si modella dunque un’altra importante differenza intercorrente tra questo tipo di reato e la frode informatica.

Mentre nell’accesso abusivo infatti il sistema attaccato deve essere necessariamente protetto, nella frode di natura informatica, tale aspetto non è richiesto per la configurazione dell’illecito.


Giurisprudenza recente in tema di frode informativa e accesso abusivo


frode informatica

Di recente si è espressa la giurisprudenza in tema di rapporto intercorrente tra frode informatica ed accesso abusivo

E’ stato previsto che la condotta di chi accede ad un sistema informatico per finalità estranee a quelle autorizzate, al fine di trarre profitto dai dati estrapolati, configura sia il reato di frode informatica che quello di accesso abusivo di un sistema informatico o telematico (Cass. Sent. del 13 marzo 2018 n. 11075).

Altra importante differenza riguarda inoltre il regime punitivo.

Relativamente la frode informatica, disciplinata dall’art. 640 ter. del codice penale, il legislatore ha previsto la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da cinquantuno a milletrentadue euro, ferme restando le aggravanti e le attenuanti applicate caso per caso.

Diversamente, nel caso di accesso abusivo di un sistema informatico, disciplinato dall’art. 615 ter. del codice penale, la pena prevista è quella della reclusione fino a 3 anni.


Hai mai sentito parlare delle truffe online? Specie quelle “sentimentali”? Allora dovresti leggere il nostro articolo “Truffe sentimentali online: come riconoscerle e difendersi” (Clicca qui)


Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.


NEWSLETTER

Categorie