Cessione d’azienda: come trasferirla e a quali condizioni.

Con la cessione d’azienda, l’imprenditore si spoglia dei suoi beni per cederli ad un soggetto terzo dal quale riceverà un corrispettivo o una partecipazione in una società.

di Davide Dotti Currao

Introduzione

La cessione d’azienda (cosiddetta asset deal) è disciplinata dagli artt. 2256 e seguenti del codice civile. Per azienda si intende il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di un’attività d’impresa.

Non è necessario che detti beni siano di proprietà dell’imprenditore quanto è sufficiente che quest’ultimo vanti un titolo che gli consenta di utilizzarli nello svolgimento dell’attività d’impresa.

Ad esempio, l’imprenditore potrebbe avere la proprietà delle materie prime ma non quella dei locali in cui svolge l’attività, condotti in locazione, o dei macchinari, presi in leasing.

Con la cessione, l’imprenditore si spoglia dei suoi beni per cederli ad un soggetto terzo dal quale riceverà un corrispettivo (trattasi in questo caso di cessione d’azienda pura e semplice) o una partecipazione in una società (trattasi più propriamente di conferimento d’azienda in una società già costituita o in una NewCo).

Cedere l’azienda significa trasferire a un altro soggetto il complesso di beni, materiali e immateriali, attraverso cui l’imprenditore svolge la sua attività economica.


Avviamento incluso nella cessione d’azienda?


Nell’insieme dei beni trasferiti è incluso anche l’avviamento, inteso come differenza tra il prezzo a cui l’azienda è ceduta e il valore economico dei beni che la compongono.

Un’operazione di cessione può configurarsi in modi diversi a seconda che siano ceduti tutti i beni che compongono l’azienda o solo alcuni, che vanno opportunamente individuati; siano ceduti o meno anche i crediti e i debiti esistenti al momento della cessione, per i quali il codice civile (artt. 2559 e 2560) prevede comunque una specifica disciplina.

cessione azienda

Il contratto di cessione d’azienda deve essere provato per iscritto salva l’osservanza delle forme stabilite per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda.

La scrittura del contratto di cessione d’azienda, pertanto, è necessaria non ad substantiam ma ad probationem.

Se l’azienda è destinata all’esercizio di un’impresa commerciale, il contratto avente ad oggetto la sua cessione richiede la forma scritta ad probationem tantum con la conseguenza che di esso non si potrà dar prova né per testi (art.2725 comma 1 c.c.) né per presunzioni (art.2729 comma 2 c.c.).

IL notaio deve provvedere, entro 20 giorni dalla stipula alla sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate ed entro 30 giorni al deposito presso il Registro delle Imprese dove risulta iscritto il venditore.


Quali sono le conseguenze della cessione d’azienda?


Divieto di concorrenza: il venditore dovrà astenersi dall’intraprendere una nuova attività imprenditoriale che si ponga in concorrenza con l’azienda ceduta per oggetto o ubicazione (art. 2557 c.c.).

La norma è derogabile nel senso che le parti possono escludere il divieto di concorrenza o restringerne la portata, cosi come possono allargarne l’ambito di operatività purché non ne risulti impedita ogni attività professionale dell’alienante.

Successione nei contratti: il cessionario subentra automaticamente nei contratti dell’azienda ceduta che non siano però di carattere strettamente personale del venditore; il terzo contraente ha facoltà di recedere per giusta causa comunicando la sua decisione entro 3 mesi dalla cessione.

Il recesso del terzo comporta l’obbligo di risarcimento da parte del cedente. (art. 2558 c.c.).

Anche tale disciplina è derogabile, nel senso che le parti ben potrebbero pattuire che, in uno o più contratti, non subentri l’acquirente.

Inoltre, mentre normalmente la cessione del contratto richiede il consenso del contraente ceduto (art.1406 c.c.), in caso di cessione d’azienda detto consenso non è necessario.

La tutela del contraente ceduto è infatti apprestata dal diritto di recesso entro tre mesi se sussiste una giusta causa.


Crediti e debiti dell’azienda ceduta.


Debiti: il cessionario risponde in solido con l’alienante (accollo cumulativo) dei debiti dell’azienda ceduta sorti anteriormente alla cessione purché siano iscritti nei libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.); in difetto di iscrizione nei libri contabili, il cessionario non risponde dei debiti aziendali anteriori alla cessione quand’anche ne fosse a conoscenza.  

Fanno eccezione alla regola appena riportata i debiti derivanti da rapporti in essere con lavoratori dipendenti, di cui le parti rispondono in solido quand’anche non risultanti dai libri contabili; per le violazioni tributarie relative all’anno di cessione e dei 2 precedenti alla data di cessione l’acquirente è responsabile in solido con l’alienante secondo l’art. 14 del D.lgs 472/1997.

Crediti: Mentre normalmente la cessione del credito diviene opponibile al debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli è stata notificata (art.1264 comma 1 c.c.), i crediti aziendali si ritengono automaticamente ceduti all’acquirente nel momento di registrazione dell’atto di cessione al Registro delle Imprese; il debitore che in buona fede ha pagato l’alienante è liberato dal suo debito, sarà l’alienante a dover restituire al cessionario quanto ricevuto.


I contratti di locazione nella cessione d’azienda.


cessione azienda

L’art.36 della Legge 393 del 1978 sancisce espressamente la possibilità per il conduttore di sub-locare o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore purché venga insieme ceduta o locata l’azienda.

Il cedente dovrà darne comunicazione al locatore mediante lettere raccomandata con avviso di ricevimento; il locatore può opporsi per gravi motivi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Si rammenti che nell’ipotesi della sub-locazione, resta inalterato il rapporto obbligatorio tra locatore e conduttore con la conseguenza che il primo può sempre aggredire il patrimonio del secondo.

Invece, nell’ipotesi di cessione, la posizione del locatore viene ad essere compromessa: qui l’intero complesso dei diritti ed obblighi derivanti dal rapporto locatizio si trasferiscono dal conduttore cedente al conduttore cessionario.

Nella cessione d’azienda, dunque, ben difficilmente il locatore potrà ostacolare la conclusione di un contratto di cessione o sublocazione essendo pressoché irrilevante la sua volontà nella fase di formazione del contratto di cessione d’azienda.


Il ruolo del sindacato.


Allorché la vicenda traslativa dell’azienda (o del ramo d’azienda) comporti il trasferimento di più di 15 lavoratori, il sindacato diventa interlocutore obbligatorio atteso che l’azienda deve comunicare a tale ente le ragioni economiche e giuridiche almeno 25 giorni prima del trasferimento.

Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali, l’alienante e l’acquirente sono tenuti ad avviare un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.

La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi 10 giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.

Il mancato rispetto dell’obbligo di esame congiunto costituisce condotta antisindacale che può portare ad eliminare gli effetti del trasferimento con una pronuncia giudiziale. 

In ordine alla licenziabilità del dipendente, l’art.2112 c.c. stabilisce che il trasferimento non costituisce motivo di licenziamento, pur tuttavia il cedente potrebbe motivare il licenziamento con l’esigenza di ridurre i posti di lavoro a seguito di contrazione dell’attività e per impossibilità di utile impiego.


Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.


NEWSLETTER

Categorie