La “Nuova” Class Action: quando l’unione fa la forza.

La class action potrà essere promossa non solo da consumatori e utenti, ma da tutti coloro che lamentino la lesione di “diritti individuali omogenei”.

di REDAZIONE COMPLIANCE LEGALE

La Class Action in Italia

Il 3 aprile 2019 il Senato della Repubblica Italiana ha approvato il Disegno di Legge per la riforma delle disposizioni in materia di procedimenti collettivi e di class action, andando a sostituire l’art. 140-bis del Codice del Consumo, a suo tempo introdotto dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244.

La legge di riforma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2019 ed entrerà in vigore 12 mesi dopo.

La “nuova” class action si applicherà alle sole condotte illecite poste in essere successivamente alla sua entrata in vigore.

Le norme sulla class action, spostate dal Codice del Consumo, vengono inserite nel Codice di Procedura Civile con l’introduzione nel Libro IV del Titolo VIII-bis, intitolato “Dei Procedimenti Collettivi” e comprensivo di 15 articoli, dall’art. 840-bis all’art. 840-sexiesdecies.

Già tale spostamento è emblematico di quella che appunto appare essere la ratio legislativa: rendere la class action uno strumento processuale a portata della generalità dei consociati anche non-consumatori.

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La class action potrà infatti essere promossa non solo da consumatori e utenti, ma da tutti coloro che lamentino la lesione di “diritti individuali omogenei

La conseguenza è che risulterà più ampia la platea di quanti potranno essere pregiudicati dagli atti o dai comportamenti contrastabili con l’esercizio dell’inibitoria collettiva.

La peculiarità di tale riforma si rinviene nell’assenza di limiti di natura oggettiva alle lesioni suscettibili di cagionare un pregiudizio ai diritti individuali e omogenei degli appartenenti alla classe.

In tal modo l’azione di classe potrà essere impiegata per fronteggiare i c.d. torti di massa (ad esempio esalazioni tossiche), così permettendo anche a chi abbia subito un danno di natura extracontrattuale di esperire la relativa azione di responsabilità, evitando tanti giudizi separati.

Il giudizio seguirà il rito sommario di cognizione di cui all’art. 702-bis c.p.c., senza possibilità di mutare il rito in ordinario.

La competenza spetterà alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del luogo dove ha sede la parte resistente.


I tratti salienti del procedimento di Class Action.


  1. Con l’ordinanza con cui si ammette l’azione di classe, il Tribunale fissa un termine (min.60 e max. 150 giorni) per l’adesione all’azione da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.

    Con riferimento alla legittimazione attiva e passiva, sul primo versante ritroviamo sia coloro che asseriscono di essere componenti della classe (l’effettiva esistenza della quale dovrà essere verificata dal giudice), sia le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti omogenei che si assumono violati.


    Legittimati passivi possono essere le imprese o gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

  2. L’aderente non assume la qualità di parte ma ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria.


    Sarà possibile aderire alla class action (meccanismo di opt-in) non solo dopo la pubblicazione dell’ordinanza che ne dichiari l’ammissibilità ma anche dopo la pubblicazione della sentenza che, a definizione del giudizio, abbia accertato la responsabilità del convenuto.


    Questo è senza dubbio uno dei punti maggiormente controversi della riforma, perché in questo modo di fatto si eviterà a una parte, gli aderenti, il rischio di soccombenza (i membri della classe aderiranno solo dopo l’esito positivo del giudizio) e si impedirà all’altra, il resistente, in corso di giudizio di valutare il possibile impatto economico della causa.

  3. Quando è nominato un CTU, l’obbligo di anticipare le spese e l’acconto sul compenso a quest’ultimo spettanti sono posti a carico del Resistente.

  4. Il giudice dispone individuando specificatamente e in modo circoscritto gli elementi di prova e le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell’ordine di esibizione.

  5. Il giudice ordina l’esibizione ed esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili, esamina la portata e i costi dell’esibizione, valuta se le prove di cui è richiesta l’esibizione contengono informazioni riservate.

  6. Il Tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell’area pubblica del portale dei servizi telematici entro 15 giorni dal deposito.
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Il processo si articola in tre fasi.


  1. la prima relativa alla valutazione dell’ammissibilità dell’azione;
  2. la seconda dedicata alla decisione sul merito;
  3. la terza, introdotta ex novo dalla legge di riforma, relativa al vaglio delle domande di adesione e alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti. Tale ultima fase sarà gestita da un Giudice Delegato.

Con la sentenza di merito il Tribunale procederà alla nomina del Rappresentante Comune degli aderenti alla class action.

Questi sarà chiamato a predisporre e sottoporre al Giudice Delegato un progetto di ripartizione degli aderenti, prendendo posizione su ciascuna domanda individuale.

Si tratta di una figura nuova, mutuata dal diritto fallimentare.

Il rappresentante comune sarà infatti un soggetto terzo che avrà il compito di eseguire un primo vaglio sulle domande di adesione.  

Spetta al Giudice Delegato pronunciarsi sulle domande formulate negli atti di adesione, emettendo un decreto motivato avverso il quale può essere proposta opposizione.

L’accoglimento, anche parziale, di tali domande fa sì che il soggetto ritenuto responsabile della violazione sia con il medesimo decreto condannato a pagare quanto spetta ai relativi istanti.

Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo.

Per taluni versi la legge sembra essere sbilanciata a favore di una delle parti processuali (ricorrente e successivi aderenti).

Secondo le previsioni, la nuova formulazione potrebbe incrementare il ricorso allo strumento processuale della class action con il rischio altresì di determinare fenomeni di abuso quali quelli lamentati dalla dottrina statunitense.

Staremo a vedere.


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