Anatocismo bancario: facciamo chiarezza.

La nullità della clausola anatocistica non determina la nullità dell’intero contratto di finanziamento ma soltanto l’eliminazione dell’effetto anatocistico con la relativa applicazione degli interessi di mora soltanto sulla quota capitale. – Anatocismo bancario

di Avv. Manuel Costa

Una delle tematiche più ricorrenti in tema di mutuo bancario e di corresponsione degli interessi, secondo pattuizione contrattuale, è indubbiamente quella dell’anatocismo bancario.

L’anatocismo bancario (dal greco ἀνατοκισμός anatokismós, composto di ανα- «sopra, di nuovo» e τοκισμός «usura») nel linguaggio bancario è la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi scaduti e non pagati, su un determinato capitale. Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti.



La normativa di riferimento


Esso è disciplinato all’interno del nostro ordinamento giuridico, dall’art. 1283 del Codice Civile:In mancanza di usi contrari , gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”.

Nella stessa direzione il riformato articolo 120 TUB (Testo Unico Bancario) il quale, al secondo comma, enuncia:

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:

a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;

b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:

1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;

2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.

Si evince chiaramente come la capitalizzazione degli interessi non sia consentita dal nostro ordinamento, salvo trattasi di interessi dovuti in seguito all’accoglimento della domanda proposta al giudice e da egli accordata (Anatocismo giudiziale) e salvo che non vi sia stata pattuizione tra le parti in tal senso (purchè successiva alla sottoscrizione del contratto di mutuo e purchè gli interessi in questione abbiano maturato almeno una scadenza pari o superiore ai sei mesi).

Inoltre, con il termine “usi” si intendono solo ed esclusivamente gli usi normativi, non quelli negoziali o interpretativi.

In tutti gli altri casi, dunque, l’applicazione di interessi su interessi scaduti è illegittima.

Tranne nel caso in cui non ci si trovi in presenza dell’applicazione del tasso di mora nei confronti del debitore sull’intera rata periodica (comprensiva sia della quota capitale che della quota di interessi), è giuridicamente vietato procedere con la capitalizzazione degli interessi corrispettivi (come vedremo più avanti).

Richiedendo che la convenzione sia successiva alla scadenza degli interessi, il legislatore mira anche ad evitare che l’accettazione della clausola anatocistica possa essere utilizzata come condizione necessaria da accettare in capo al debitore ai fini dell’accesso al credito.

Tuttavia i dubbi interpretativi e le incertezze di applicazione della norma sono ancora al giorno d’oggi più che frequenti e, talvolta,


Nullità della clausola anatocistica


La nullità della clausola anatocistica è rilevabile d’ufficio ex art. 1421 c.c., sarà infatti il giudice a dover indagare circa la sussistenza delle condizioni d’azione.

Tuttavia, essa, non determina la nullità dell’intero contratto di finanziamento ma soltanto l’eliminazione dell’effetto anatocistico con la relativa applicazione degli interessi di mora soltanto sulla quota capitale anzichè sull’intero importo della rata del mutuo (atteso che una rata è composta da una parte di quota capitale e da una parte di interessi corrispettivi).

Le somme anatocistiche illegittimamente addebitate dalla banca, pertanto, potranno essere restituite attraverso l’azione di ripetizione dell’indebito (ex art. 2033 cc) la cui prescrizione risulta essere decennale.

Resta inteso che il pagamento di interessi anatocistici non configura l’adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., delineando di conseguenza l’ipotesi di irripetibilità degli stessi.

La capitalizzazione degli interessi moratori, infatti, è il frutto non di uno spontaneo adempimento, bensì di una clausola contrattuale nulla a priori poichè in deroga a norme imperative di legge. 

Tale capitalizzazione, dunque, è il risultato del convincimento del carattere imperativo del patto (contratto) e non, viceversa, di una spontanea e consapevole accettazione dell’invalidità e della vessatorietà di esso.

Manca, insomma, la spontaneità del pagamento.

*

Di recente, altresì, Il Tribunale di Lecce, con la Sentenza n. 787 del 22.3.2022, ha stabilito che nella circostanza in cui il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) ed il regime di capitalizzazione composta del contratto di mutuo dovessero risultare indeterminati, bisognerà procedere con il ricalcolo degli interessi secondo il tasso sostitutivo legale.

Ne abbiamo parlato in questo articolo (clicca qui)


Quadro riassuntivo dell’anatocismo bancario dal 2000 al 2019


Dal 2000 al 2013

La versione dell’art. 120 TUB, comma 2, vigente dal 2000 al 31/12/2013, ammetteva la produzione degli interessi sugli interessi (anatocismo bancario) all’interno dei contratti bancari, nei casi e secondo le modalità disciplinate dalla delibera CICR del 09/02/2000 e purchè fosse prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi derivanti sia dalle operazioni a debito che da quelle a credito.


Dal 2014 al 2016


Dal 2014, grazie alla legge di stabilità (L. n. 147/2013), è stato riformulato l’art. 120, comma 2, TUB (in vigore fino al 10/04/2016), attribuendo al CICR (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio) il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, prevedendo in ogni caso che:

a) nelle operazioni in conto corrente, venisse assicurata nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori;

b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale.

Nell’agosto 2015 la proposta della Banca d’Italia al CICR per l’attuazione dell’art. 120, comma 2, TUB veniva sottoposta a consultazione: tale proposta confermava la regola del divieto di produzione di interessi anatocistici e introduceva, inoltre, la contabilizzazione separata degli interessi rispetto al capitale.

Il regime di cui finora si è dato conto (la delibera del 2000) prevedeva, invece, che il CICR stabilisse “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”.

Il riformulato comma 2 dell’art. 120 TUB, dunque, mirava ad introdurre il divieto dell’anatocismo bancario.

Tuttavia, è dibattuto in che misura abbia inciso sui contratti di finanziamento bancario stipulati dal 01/01/2014 (data di entrata in vigore della riformata disposizione).

In particolare ci si chiede se la nuova versione del secondo comma dell’art 120 TUB sia immediatamente vigente oppure se la sua operatività fosse comunque subordinata all’emanazione della prevista delibera del CICR.

A sostenere l’immediata operatività della formulazione del rinnvato art. 120 TUB (in vigenza dal 01/01/2014 al 14/04/2016) vi è la giurisprudenza, la quale ha argomentato nel senso che la disposizione in esame contiene un contenuto precettivo già chiaramente definito, non necessitando ulteriori specificazioni ed informazioni da parte della delibera attutativa del CICR (mai emanata).

A corroborare tale impostazione di lettura e d’interpretazione, bisogna considerare anche che il comma 749 dell’art.1 della Legge di stabilità del 2014 ha fissato l’entrata in vigore di tutte le disposizioni, compresa dunque la sostituzione del comma 2 dell’art. 120 TUB dal 01/04/2014.

Pertanto, in riferimento al periodo suindicato (2014-2016) il divieto di anatocismo fa sì che il consumatore possa richiedere la restituzione di quanto indebitamente pagato in via giudiziale, applicando gli interessi di mora solo sulla quota capitale della rata e non, viceversa, sull’intero (comprensiva anche degli interessi corrispettivi).


Dal 2016 al 2019


Nel 2016 il legislatore è nuovamente intervenuto su questo tema,  modificando il testo dell’art. 120, comma 2, TUB con la L. 49/2016 (art. 17-bis) in vigore dal 15/04/2016. 

Se da una parte rimane invariata la parte in cui viene assegnato al CICR il compito di fissare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie, dall’altra vengono riformulate le previsioni che regolano la produzione di interessi nelle operazioni bancarie.

Il 03/08/2016 il CICR ha approvato una delibera che detta le disposizioni applicative dell’art.120, comma 2, TUB in sostituzione della precedente delibera del 09/02/2000.

La vigente formulazione è la seguente: […] gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale […] comma 2, lettera b.

Pertanto, attualmente, vi è la concreta possibilità, da parte dell’istituto bancario, di richiedere il pagamento degli interessi moratori calcolati anche sulla quota di interessi corrispettivi che compongono le rate scadute, in riferimento alle operazioni di credito stipulate dal 15/04/2016 in poi.

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