All’aeroporto di destinazione non trovi i tuoi bagagli. Ecco i tuoi diritti.
Di redazione Compliance Legale
Arrivato all’aeroporto di destinazione non trovi i tuoi bagagli.
Dal terminale dell’ufficio smarrimento bagagli si scopre che le tue valigie sono finite altrove, magari in un aeroporto sperduto dall’altra parte del mondo.
Cosa fare? È responsabile l’aeroporto?
In caso di smarrimento del bagaglio è chiaro l’inadempimento della compagnia aerea all’obbligo di custodia e di riconsegna dei bagagli, da cui deriva la responsabilità di risarcire il passeggero per il danno subito a causa dello smarrimento e della eventuale ritardata consegna.
Si badi bene, nei rapporti con il consumatore/viaggiatore la responsabilità in questione è della compagnia, non dell’aeroporto.
Per procedere alla quantificazione dei danni, occorre richiamare il disposto dell’art. 22 della Convenzione di Montreal (ne avevamo parlato anche qui in tema di rimborsi per voli cancellati) che al secondo comma stabilisce che “nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare“.
Tale norma prevede un limite alla responsabilità del vettore in termini di massimo valore indennizzabile.
Il concetto di danno.
La Corte di Giustizia Europea ha, inoltre, chiarito che il termine “danno” derivante dalla perdita di bagagli, contenuto all’art. 22, n. 2, della Convenzione di Montreal, include tanto il danno materiale quanto il danno morale.
Tale interpretazione consente di garantire il giusto equilibrio dei contrapposti interessi, ossia quelli del passeggero ad essere risarcito agevolmente e rapidamente e quelli dei vettori aerei a non essere gravati da oneri di risarcimento difficilmente identificabili e calcolabili, atti a compromettere e/o paralizzare la loro attività economica.
Termini per effettuare il reclamo.
La maggior parte delle compagnie aeree, in caso di smarrimento (ma anche danneggiamento e ritardo) del bagaglio, richiede una segnalazione immediata presso lo Sportello Reclami in aeroporto e la compilazione del modulo reclami PIR (Property Irregularity Report).
È pertanto indispensabile adempiere anche tale formalità.
Attenzione: Il PIR fatto in aeroporto non sostituisce il reclamo, che deve comunque essere inviato alla compagnia aerea entro i seguenti termini:
– nel caso in cui il bagaglio sia stato danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo entro 7 giorni.
– in caso di ritardo entro 21 giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero. La legge non prevede esplicitamente la raccomandata con avviso di ricevimento.
Tuttavia è preferibile scegliere questa forma per avere la certezza che il reclamo arrivi a destinazione e per riuscire a provare che i termini sono stati rispettati.
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