Low Cost: ti spieghiamo quali sono i tuoi diritti e da quali norme sono regolamentati.
di REDAZIONE COMPLIANCE LEGALE
Hai comprato un volo low cost ma qualcosa è andato storto?
Ti sei ritrovato ad attendere ore ed ore su scomodi sedili di un aeroporto un volo aereo poi cancellato?
Hai dormito in un hotel offerto dalla compagnia aerea?
Vediamo quali sono i nostri diritti e da quali norme sono regolati.
Cancellazione del volo e diritto al rimborso.
La norma in questione è l’art.5 del Regolamento Europeo n.261 del 2004, che ovviamente trova applicazione anche per le compagnie low cost.
Secondo tale articolo i passeggeri il cui volo è stato cancellato ricevono una compensazione pecuniaria pari a euro:
– 250 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
– 400 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
– 600 € per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
Il diritto alla compensazione scaturisce al verificarsi della cancellazione e, quindi, il danno è in re ipsa.
Il passeggero non dovrà fornire la prova di ulteriori circostanze se non quella di aver acquistato un biglietto di un volo aereo (anche low cost) che poi è stato cancellato.
In tali ipotesi la responsabilità del vettore è presunta iuris tantum salvo la prova liberatoria che la cancellazione è dipesa “da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso“.
Prova liberatoria.
Per andare esente da responsabilità la compagnia area deve pertanto poter dimostrare:
– Che quanto accaduto è di natura eccezionale, non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (in pratica un evento riconducibile alle cause di forza maggiore o caso fortuito).
– Di aver adottato tutte le misure idonee per evitare la cancellazione e ciò nonostante non è stato possibile evitarla.
È indispensabile che la prova liberatoria da parte del vettore abbia per oggetto circostanze da cui si evinca che lo stesso si è adoperato in ogni modo per scongiurare od impedire le conseguenze dannose dell’evento, qualsiasi esso sia (forza maggiore o caso fortuito).
Per vincere la presunzione di responsabilità non è sufficiente la prova generica dell’uso della normale diligenza.
Occorre, tuttavia, la specifica indicazione anche delle misure in concreto adottate per evitare il pregiudizio sofferto dal passeggero.
Ad essa, occorre precisare, si ricollega il suo diritto alla compensazione pecuniaria oltre che, ovviamente, la individuazione della causa dell’evento dannoso.
Nel caso in cui la compagnia riuscisse comunque a provare quanto sopra, non è ancora detta l’ultima parola.
Risarcimento supplementare anche per volo low cost.
Infatti l’area del danno risarcibile non è limitata alla c.d. compensazione pecuniaria.
Dal Regolamento citato è fatto comunque salvo l’eventuale danno ulteriore, ricollegabile ai noti principi della responsabilità contrattuale, cosi come previsto dall’art. 12, che, per l’appunto, stabilisce rimanere “impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”.
A tal riguardo, appare utile richiamare il dictum della Corte Europea di Giustizia dei 13.10.2011 C-83/10 e del 6.5 2010 C-63/09, secondo la quale la nozione di risarcimento supplementare consente al Giudice Nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal (applicabile in virtù del Regolamento 2027/97 alla responsabilità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno stato membro) o dal diritto interno di ciascuno Stato, di concedere il risarcimento tanto del danno morale quanto di quello materiale occasionato dall’inadempimento del contratto aereo.
La funzione di detto risarcimento sembra quella di completare l’applicazione delle misure previste dal Regolamento 261/04 affinché i passeggeri siano risarciti del danno complessivo subito a causa dell’inadempimento del vettore aereo.
Va ricordato nello specifico che la convenzione di Montreal all’art. 22 prevede “che nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo la responsabilità del vettore è limitata a DSP (clicca qui per sapere cosa sono) 4150 per passeggero”.
I diritti speciali di prelievo si intendono riferiti al diritto speciale di prelievo quale definito dal Fondo Monetario internazionale.
Occorre, quindi, effettuare una conversione di dette somme in Euro o nelle monete nazionali.
Ti consigliamo di approfondire la tematica leggendo i nostri due articoli “Danno da vacanza rovinata“(Clicca qui) e “Aeroporto: smarrimento bagagli” (Clicca qui).
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