Danno da vacanza rovinata.

Danno da vacanza rovinata. Se hai prenotato la tua vacanza con un tour operator ma qualcosa è andato storto, leggi qui.

Di Redazione COMPLIANCE LEGALE.

La direttiva Comunitaria 90/314/CEE, recepita in Italia con D.Lgs. n. 111 del 1995, riprodotta nel Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206 del 2005) ha consentito di ritenere introdotto nel nostro ordinamento il cd. “danno da vacanza rovinata”.


Di cosa si tratta?


Il danno da vacanza rovinata si sostanzia nel pregiudizio non solo economico ma anche morale collegato alla delusione e allo stress causato dalla circostanza di non aver potuto godere – o godere appieno – dei benefici di una vacanza, a causa della cancellazione della stessa o dei disagi e disservizi subiti.

Detta figura di danno ha natura contrattuale.

Trova fondamento nell’inadempimento delle obbligazioni assunte dall’agenzia di viaggi e/o dal tour operator relativamente al contratto di viaggio o “pacchetto turistico” stipulato con il consumatore.

Il danno da vacanza rovinata è composto da due voci:

– il pregiudizio economico per gli esborsi sostenuti;

– il danno morale dovuto a delusione e stress subiti a causa del disservizio.

Tale voce di danno consegue, dunque, all’inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita di pacchetto turistico da parte del venditore o dell’organizzatore del viaggio.

danno da vacanza rovinata

È azionabile nei confronti del vettore aereo?


Il danno da vacanza rovinata trova il proprio fondamento normativo nella disciplina sopra richiamata, e non anche nel caso di contratto di trasporto aereo, cui non trova applicazione la disciplina del Codice del Consumo.

Invero con il contratto di trasporto il vettore assume l’obbligo, dietro pagamento di un corrispettivo, a trasferire le persone ed i loro bagagli da un luogo ad un altro, non rilevando in alcun modo la finalità del viaggio (di studio, lavoro, piacere).

Di contro, nei contratti stipulati con i tour operator la motivazione di svago e di vacanza rientra nel contenuto del contratto, costituendo la causa in concreto di esso, caratterizzando, altresì, l’obbligazione del venditore, che deve garantire la fruizione della vacanza pena l’inadempimento ed il consequenziale risarcimento del danno.

Il danno derivante dal mancato pieno godimento della vacanza non può ritenersi tra quelli astrattamente prevedibili, ai sensi dell’art. 1225 c.c., dalla compagnia aerea come conseguenza probabile della cancellazione del volo o dell’inadempimento dell’obbligazione di consegna tempestiva dei bagagli ai passeggeri, avuto riguardo al tipo di contratto concluso tra le parti.


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