Centrale dei Rischi di Banca d’Italia: ultime sentenze sulle segnalazioni illegittime.

Centrale Rischi: cos’è e quando la segnalazione è illegittima. Tutto quello che devi sapere in merito al risarcimento dei danni derivanti dalla ingiusta segnalazione.

di Manuel Costa

Ti sei ritrovato nella situazione in cui hai scoperto che il tuo nome appare negli elenchi informativi della Centrale Rischi?

Hai ricevuto un avviso di iscrizione imminente da parte della tua banca?

Non sai cos’è la Centrale Rischi ed i relativi danni che potrebbero emergere da ciò?

Sei nel posto giusto: ritagliati cinque minuti del tuo tempo e leggi con tranquillità quanto scritto di seguito.



Centrale Rischi: cos’è?


Per Centrale Rischi (o CR) si intende un sistema informativo in cui sono raccolti i nominativi di tutti i consumatori debitori verso banche o istituti di credito (intermediari).

Dette società finanziarie comunicano di mese in mese alla Banca d’Italia l’ammontare dei crediti versi i propri clienti.

Ad essere comunicati sono:

  • i crediti pari o superiori ad € 30.000;
  • qualsiasi importo di credito in sofferenza allo stato attuale;
centrale rischi

Di conseguenza, la Banca d’Italia sarà in grado di fornire mensilmente alle società finanziarie ed a tutti gli istituti di credito un prospetto esaustivo di tutti i clienti debitori (segnalati) verso il sistema bancario.

E’ dunque grazie all’istituzione della Centrale dei Rischi che ha preso piede nel nostro sistema nazionale il cosiddetto “merito creditizio”.

Infatti, l’intento della Centrale dei Rischi, è proprio quello di migliorare il processo di accesso al credito.

Potranno usufruirne solo i consumatori più “meritevoli”.

Tutto ciò, di conseguenza, si ripercuote positivamente non solo sulla qualità del credito concesso dagli intermediari (tassi d’interesse bassi) bensì sulla solidità di tutto il sistema creditizio.

Ovviamente, essendo affetti dalle regole sulla privacy, i dati di ciascun utente (e le relative liste) sono inaccessibili al pubblico.

Pertanto, chiunque fosse interessato, sia a titolo conoscitivo che a titolo di segnalazione e correzione, può rivolgersi direttamente al proprio intermediario di credito.


Quando è legittima l’iscrizione da parte degli intermediari?


Ai fini della legittimità dell’iscrizione in Centrale dei Rischi, occorre riportare quanto indicato nella Circolare n. 139 dell’11 febbraio 1991 di Banca d’Italia, intitolata:

“Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi” (16° Aggiornamento di giugno 2017, Cap. II, sez. 2, par. 1.5. Sofferenze):

“Nella categoria di censimento sofferenze va ricondotta l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’intermediario.

Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti.

Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

L’apposizione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore”.

La suindicata Circolare n.139, costituisce il fondamento circa l’orientamento costante dell’Arbitro Bancario Finanziario secondo il quale, ai fini della segnalazione a sofferenza, l’intermediario è tenuto ad operare una valutazione complessiva dell’esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest’ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti o meno.


Giurisprudenza recente sul tema Centrale Rischi


Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi

“La condotta dell’intermediario che effettui una illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi si configura come fonte di responsabilità contrattuale (la raccolta e trasmissione dei dati deriva da un rapporto contrattuale) ed extracontrattuale, a seguito della violazione dei canoni di correttezza e buona fede richiesti nello svolgimento di ogni rapporto obbligatorio secondo le norme generali ex artt. 1715, 1374, 1375 c.c..

Dalla illegittima segnalazione di un nominativo alla Centrale Rischi derivano responsabilità per l’operatore finanziario, oltre al diritto al risarcimento dei danni per il soggetto segnalato illegittimamente.”

Corte appello Bari sez. II, 28/05/2019, n.1245

Ed ancora:

“In ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, possono essere risarciti sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore (essendo anche i soggetti collettivi titolari dei diritti della personalità a tutela costituzionale ex art. 2 Cost.), sia il danno al patrimonio, che può essere oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l’imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l’ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza”.

Tribunale Modena sez. II, 11/01/2019, n.44


Responsabilità della banca e prova

“Con riguardo alla segnalazione in Centrale Rischi, deve essere preliminarmente sottolineato che la stessa, normalmente (come nel caso di specie), si verifica nell’ambito di un rapporto di natura contrattuale fra la banca e il segnalato, con conseguente attrazione dell’eventuale responsabilità della banca all’interno del regime della responsabilità contrattuale ex art. 1218 cod. civ. il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi però non può essere considerato in re ipsa nell’illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione:

il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione”.

Tribunale Treviso sez. I, 15/02/2019

Ed inoltre:

“In caso di illegittima segnalazione della banca alla Crif (Centrale rischi finanziaria) l’imprenditore, ingiustamente indicato come cattivo pagatore, non può avere de plano il risarcimento del danno, ma deve provarlo.

Il danno cioè non è in re ipsa ma va provato. L’accertata violazione nell’utilizzo dei dati personali del cliente erroneamente additato dalla banca non solleva il danneggiato dal dimostrare il danno alla sua reputazione e offrire mezzi di prova per quantificarlo. Circostanza nella fattispecie non verificatasi”.

Cassazione civile sez. I, 08/01/2019, n.207


Mancato preavviso o errata valutazione sullo stato finanziario-patrimoniale

“La segnalazione alla Centrale Rischi è illegittima nel caso in cui sia mancato il preavviso, previsto dall’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e dall’art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario, per cui l’intermediario deve preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere alla segnalazione,  e anche in caso di errata valutazione dell’intermediario circa lo stato finanziario-patrimoniale del soggetto segnalato “a sofferenza”, che deve trovarsi in una effettiva situazione di insolvenzaapprezzabile come grave e non transitoria difficoltà economica”.

Tribunale Firenze sez. III, 09/01/2019, n.42

Ed ancora:

“L’obbligo di segnalazione da parte della banca alla Centrale Rischi sussiste all’esito di una valutazione della situazione economico patrimoniale del debitore, senza che debba darsi rilievo ad una situazione di mero ritardo nell’adempimento, all’eventuale atteggiamento di contestazione della pretesa creditoria (non potendo in altre parole il rifiuto del pagamento o la contestazione di quanto preteso, bastare per procedere alla segnalazione), alla sussistenza di garanzie (reali o personali), a tutela del credito, che quindi di per sé non bastano per escludere la segnalazione”.

Tribunale Terni, 07/01/2019, n.18

Inoltre:

“La segnalazione a sofferenza dalla Centrale Rischi non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o da volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza, come richiesto dalla circolare Banca d’Italia n. 139/1991 e succ. agg.”

Tribunale Milano sez. VI, 30/06/2018


Lesione della reputazione e dell’immagine

“In tema di segnalazione alla Centrale Rischi, al soggetto il cui nominativo sia stato indebitamente segnalato alla Centrale rischi spetta il risarcimento del danno non patrimoniale contemplato dall’art. 2059 c.c., sussistendo un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona costituzionalmente garantito, senza la necessità che tale lesione configuri reato.

I danni per la lesione della reputazione e dell’immagine possono essere liquidati equitativamente tenendo conto di vari parametri, quali l’ammontare del debito erroneamente segnalato, la durata dell’indebita segnalazione, la posizione personale del danneggiato, le modalità di scoperta della segnalazione”.

Tribunale Catanzaro sez. I, 12/06/2018, n.1032


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