Trenord: risarcimento danno non patrimoniale nella Class Action.

In seguito alla Class Action proposta contro la Trenord Spa, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14886, ha riconosciuto l’astratta compatibilità del risarcimento del danno non patrimoniale con il ricorso alle forme processuali dell’azione di classe.

di Redazione Compliance Legale

La nuova riforma della Class Action.


In un nostro articolo precedente (clicca qui) abbiamo visto come la “nuova” class action (pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18.04.2019 con entrata in vigore prevista per il 19.04.2020) potrà essere promossa non soltanto da consumatori/utenti.

Potranno infatti esperire tale azione tutti coloro che lamentino una lesione di diritti individuali omogenei, a prescindere se consumatori o meno.

La conseguenza è che risulterà più ampia la platea di quanti potranno essere pregiudicati dagli atti o dai comportamenti contrastabili con l’esercizio dell’inibitoria collettiva.


Assenza di limiti di natura oggettiva.


Con la nuova riforma infatti non vi saranno limiti di natura oggettiva alle lesioni suscettibili di cagionare un pregiudizio tutelabile per il tramite dello strumento della class action. 

Quale logico corollario, l’azione di classe potrà essere impiegata per fronteggiare i c.d. torti di massa (ad esempio esalazioni tossiche), così permettendo anche a chi abbia subito un danno di natura extracontrattuale di esperire la relativa azione di responsabilità, evitando tanti giudizi separati.

In questo articolo, invece, ci occuperemo dell’attuale conformazione della class action e di come la stessa (ma anche la “nuova”) sia esperibile al fine di ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale.


Sul danno non patrimoniale.


Se il danno patrimoniale rappresenta il depauperamento economico ovvero il nocumento alla sfera patrimoniale di un soggetto, il danno non patrimoniale si configura piuttosto come lesione ad un bene non dotato di rilievo economico.

Ad esempio la salute, la sfera emotiva, il vivere in società, il benessere psico-fisico.

Senza addentrarci sul tema, è sufficiente richiamare in questa sede l’orientamento delle Sezioni Unite espresso nelle note sentenze San Martino del 2008.

Affinché si possa parlare di danno non patrimoniale è necessario che vi siano tre requisiti.

  1. l’interesse che si asserisce essere stato leso deve avere rilevanza costituzionale, pervenendo diversamente ad una tacita abrogazione dell’art. 2059 c.c.
  2. la lesione dell’interesse deve essere grave, ossia superare quella soglia minima di tollerabilità che, in virtù del principio di solidarietà sancito all’art. 2 Cost., ciascuno è tenuto a tollerare.
  3. il danno non deve essere futile, vale a dire non deve limitarsi a meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, ovvero lesioni di diritti “immaginari”, quali quello alla qualità della vita o la felicità.

Sul danno non patrimoniale richiesto nella class action contro Trenord Spa.


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14886 del 31 maggio 2019, in merito alla class action proposta contro Trenord Spa, cassando la sentenza impugnata della Corte di Appello di Milano, ha riconosciuto l’astratta compatibilità del risarcimento del danno non patrimoniale con il ricorso alle forme processuali dell’azione di classe.

Detto altrimenti, il danno non patrimoniale è risarcibile anche nelle azioni promosse ex art. 140-bis del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “Class action”), purché:

  1. i pregiudizi subiti superino quella soglia di sufficiente gravità e serietà individuata in via interpretativa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte del 2008 (Cort. Cass, S.U., n. 26972/2008).
  2. sussista l’essenziale requisito della ‘omogeneità’ (ex 140-bis cit.), inteso come il tratto proprio di pretese individuali che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento ‘seriale’ e una gestione processuale congiunta. 

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado e accogliendo l’azione di classe proposta nell’interesse degli utenti dei trasporti ferroviari lombardi avverso la Trenord s.p.a., condannava la stessa anche al risarcimento del danno non patrimoniale.

Secondo i giudici della Corte di Appello, a causa dell’inefficienza della suddetta società Trenord Spa, dei disservizi e disagi da essa prodotti “tutti gli utenti, titolari di abbonamenti periodici dovettero certamente sviluppare in modo uniforme e generalizzato una forma di ansia e di insofferenza per gli inconvenienti, i fastidi e le difficoltà, se non addirittura l’impossibilità, di effettuare i propri normali spostamenti al fine di raggiungere le sedi di lavoro, i luoghi di studio e così via”.

trenord

Necessità di provare tutti gli elementi costituenti il danno non patrimoniale.


Tuttavia, la Suprema Corte stigmatizzava la decisione della Corte di Appello per la mancanza, da un lato, degli elementi che configurano il danno non patrimoniale, dall’altro, del carattere fondante il risarcimento in sede collettiva.

Si soffermava, poi, sullo specifico requisito strutturale dell’azione di classe, ossia l’omogeneità delle situazioni soggettive e dei diritti lesi, che ne giustifica sia l’apprezzamento ‘seriale’, sia la gestione processuale congiunta.


L’orientamento della Corte.


Ciò premesso, la Cassazione, con la pronuncia di cui sopra, riconosce la possibilità in astratto di ottenere la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale mediante class action.

Specifica però che tale richiesta risarcitoria deve essere subordinata al superamento di quella soglia di gravità e serietà individuata in via interpretativa (Cass. S.U. 2008), e alla prospettazione di circostanze comuni a tutti i membri della classe e, dunque, di danni non individualizzati.

Sulla base di tale soluzione interpretativa, il soggetto danneggiato è libero di scegliere se promuovere o aderire ad una azione di classe, restando in tal modo vincolato ad una istruttoria “seriale” e ad un risarcimento “forfettizzato”, ovvero esperire un’azione risarcitoria individuale, al fine di ottenere la liquidazione personalizzata del danno non patrimoniale patito.


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