Coronavirus, decreto “Cura Italia” in tema di giustizia: stop alle udienze e sospensione dei termini procedurali.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di contrasto all’emergenza sanitaria da Covid-19, ha definitivamente sciolto i dubbi interpretativi che attanagliavano gli esperti del settore in materia di giustizia, chiarendo la portata applicativa delle disposizioni previste al riguardo dai precedenti provvedimenti dell’esecutivo.

di Clelia Passerini

Nel maxi Decreto “Cura Italia” è stata disposta la proroga fino al 15 aprile 2020 delle misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali ed amministrative e la sospensione del decorso di tutti i termini procedurali, non solo per i processi con udienza rinviata a causa della pandemia, ma anche per tutti gli altri, incluse le impugnazioni e gli atti introduttivi del giudizio.

L’art. 83 del decreto prevede che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso, inoltre, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto endoprocedimentale sia nel settore civile che penale.

Tale disposizione ricomprende in un unico articolo il contenuto degli articoli 1 e 2 del D.L. n. 11 del 2020, riproponendone le disposizioni con taluni adeguamenti.

Come spiegato nella relazione illustrativa al decreto (che troverete in basso), oltre a prorogare al 15 aprile 2020 il rinvio delle udienze, il comma 2 sostituisce il riferimento ai “procedimenti indicati al comma 1” dell’art. 1 del D.L. n. 11 del 2020, con quello ai “procedimenti civili e penali”, così da chiarire ed estendere la previsione originaria (che aveva posto problemi, ad esempio, circa l’estensione della sospensione al termine per la proposizione delle impugnazioni).

In base alla nuova formulazione, ferme le eccezioni previste, sono pertanto sospesi i termini di qualsiasi atto del procedimento (non meramente del processo), i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Si intendono anche sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado davanti alle Commissioni Tributarie nonché il termine (di novanta giorni dalla data di notifica del medesimo ricorso) per la eventuale conclusione della procedura di mediazione tributaria prevista dall’art. 17-bis, co. 2, D.lgs. n. 546 del 1992, per le controversie di valore non superiore a cinquanta mila euro.


Per quanto riguarda, invece, i problemi interpretativi connessi al computo dei termini “a ritroso”, come si evince dalla relazione, si è optato per un meccanismo di differimento dell’udienza o della diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da farlo decorrere ex novo ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.

Ovviamente la disposizione in parola fa salve logiche eccezioni.

In tema di procedimenti civili, i rinvii delle udienze e la sospensione dei termini non operano per le materie più urgenti (minori, famiglia, obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità, procedimenti cautelari aventi ad oggetto diritti fondamentali, etc.) o dichiarate urgenti dal giudice.

Idem nel settore penale, in cui la sospensione non opera ad esempio, nei procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’art. 304 del c.p.p., procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e quando i detenuti, gli imputati o i loro difensori espressamente richiedono di svolgere l’udienza.

Viene, altresì, sospeso per la stessa durata il corso della prescrizione e dei termini di durata massima delle misure cautelari, custodiali e non (ex artt. 303 e 308 c.p.p.).


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