Coronavirus e società: le deroghe introdotte dal Decreto Cura Italia

L’art. 106 del Decreto Cura Italia contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società.

di Davide Dotti Currao

In data 17 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’art. 106 del decreto-legge contiene specifiche norme in materia di svolgimento delle assemblee di società. Leggiamone il contenuto.



Decreto Cura Italia – Art. 106
(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) 


In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;

le predette  società  possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga,  anche  esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione  dei partecipanti,  

la   loro  partecipazione   e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti  di  cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis,  quarto  comma, e  2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la  necessità  che  si trovino  nel  medesimo luogo,   ove  previsti, il   presidente,   il segretario o il notaio. 

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle   diverse   disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 

Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante  previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente.  

Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio   1998, n.  58; al   predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghi ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art.  135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. 

Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato.  Non   si  applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano   alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo  al   rischio   sanitario  connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19. 

Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Entriamo ora nel dettaglio di ciascun singolo comma, precisando sin da ora che tali deroghe si applicano, ex comma 7 dell’art. 106, alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale in vigore è lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza del COVID-19. 

Tali previsioni prevalgono sulle ordinarie previsioni di legge (Codice civile, TUF, TUB, etc.) e su eventuali clausole statutarie. 


Il comma 1 – Termine per Approvazione del Bilancio 


In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria può essere convocata – in prima convocazione – entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. 

Diversamente, le norme codicistiche appena richiamate riguardano l’obbligo – rispettivamente per le S.p.a. che adottano il modello tradizionale e per le S.r.l. – che l’assemblea ordinaria sia convocata, almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale e che il maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, debba essere previsto nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società (in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista ex art. 2428 – relazione sulla gestione – le ragioni della dilazione).

Sono ovviamente facoltà onde per cui la società è libera di convocare l’assemblea anche in un tempo precedente, in base alle proprie esigenze e possibilità operative. 


Il Comma 2 – Tenuta dell’Assemblea ed espressione del Voto 


Le SpA, le SapA, le Srl, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle diverse disposizioni statutarie, possono prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. 

Le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4 (relativo alle società per azioni), 2479-bis, comma 4 (relativo alle società a responsabilità limitata), e 2538, comma 6 (relativo alle imprese cooperative e mutue assicuratrici), del Codice civile. 

L’ultima parte della norma prevede la deroga in ogni caso alla necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio:

tale disposizione risulta in linea con la recente massima n. 187 – del 11 marzo 2020 del Consiglio Notarile di Milano, in cui è altresì precisato che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l’accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Utile peraltro qui richiamare l’ulteriore passaggio della massima, in cui si specifica che la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) deve intendersi di regola funzionale alla formazione contestuale del verbale dell’assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario e che tuttavia ciò non impedisce lo svolgimento della riunione assembleare con l’intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.


Comma 3 – Srl: Deroga alla Tenuta Assembleare 


In deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4, del Codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, le Srl possono prevedere che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. 

Ciò si traduce, in alternativa alla deliberazione assembleare, nella possibilità per le Srl di utilizzare la consultazione scritta o il consenso espresso scritto, e ciò anche quando:

  • (i) non sia previsto nell’atto costitutivo, ovvero
  • (ii) la decisione assembleare riguardi modificazioni dell’atto costitutivo o la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci o perdite del capitale superiore a 1/3, ovvero 
  • (iii) quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale.

Comma 4 e 5 – Società quotate, Società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante: il rappresentante designato. 


In aggiunta alla possibilità di utilizzare le modalità di voto a distanza e di intervenire in assemblea con i mezzi di telecomunicazione a prescindere dalle disposizioni statutarie (si veda comma 2 appunto), (i) le società quotate, (ii) quelle ammesse a sistemi multilaterali di negoziazione e (iii) quella con azioni diffuse possono:

  • Designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante designato dalla società (art. 135 undecies TUF) da indicare nell’avviso di convocazione insieme alle informazioni relative alle modalità di conferimento della delega di voto, anche ove lo statuto disponga diversamente;
  • Prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società (art. 135 undecies TUF).

Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe in deroga all’art. 135 undecies comma 4 del TUF.


Comma 6 – Banche Popolari, Banche di Credito Cooperativo, Società Cooperative e le Mutue Assicuratrici


Le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB, all’art. 135-duodecies del TUF e all’art. 2539, comma 1, del Codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’art. 135-undecies del TUF sopra menzionato. 

Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Non si applica l’art. 135-undecies, comma 5, del TUF. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del TUF, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.


Se vuoi conoscere ulteriori aspetti del Decreto Cura Italia in tema di giustizia civile e penale, ti consigliamo de leggere l’articolo Coronavirus, decreto “Cura Italia” in tema di giustizia: stop alle udienze e sospensione dei termini procedurali” (Clicca qui).


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