Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 14 del 12/01/2019, in attuazione della L.155 del 19/10/2017, che ha riformato in maniera organica le procedure concorsuali, dal prossimo 15 febbraio 2021 entra in vigore la segnalazione all’OCRI.
di Fabrizio Crescenzi
Indice
L’OCRI è l’organismo di composizione della crisi d’impresa, la cui attivazione diventa obbligatoria qualora il debitore non ha adempiuto nei modi e nelle forme previsti dalla legge ai correttivi indicati dalla precedente procedura.
Lo scorso 2 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il DL n. 9 connesso con l’emergenza Corona Virus ha posticipato l’obbligo di segnalazione in seno agli organi di controllo e revisori legali al 15/02/2021 inizialmente previsto per il 14/08/2020.
Lo scorso 13 febbraio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato un “Disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sul “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”.
L’entrata in vigore del decreto era prevista per il 14 agosto 2020, con le dovute eccezioni. Il CDM con il decreto chiarisce la nozione della crisi andando a sostituire la parola “difficoltà” a “squilibrio” ma anche ridefinisce l’”indice della crisi” per renderlo più descrittivo della situazione di insolvenza. Il decreto del governo ha riformulato la nozione di gruppo, escludendo gli enti territoriali e lo Stato.
Il CDM ha previsto un regime transitorio per differire dal prossimo 15 febbraio 2021 l’entrata in vigore della segnalazione all’OCRI da parte degli organi di controllo interno e dei revisori contabili, per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei limiti che seguono:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
– ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
Al momento si attendono chiarimenti sul tema di responsabilità stante il differimento per l’obbligo di segnalazione all’OCRI.
La segnalazione all’OCRI dal prossimo 15 febbraio 2021
Può essere compiuta dai soggetti di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019:
- dal revisore contabile o dalla società di revisione, dall’organo di controllo qualora la risposta alla segnalazione sia omessa oppure inadeguata ma anche in caso di mancata adozione da parte dell’organo amministrativo nei 60 giorni successivi delle misure per il superamento dello stato di crisi. Questi soggetti informano senza indugio l’organismo di composizione della crisi;
- dai creditori pubblici qualificati, dopo il termine di 90 giorni dalla segnalazione senza che il debitore abbia estinto i propri debiti oppure di aver regolarizzato la propria posizione avendo attivato le modalità previste dalla legge o di essere in regola con i piani di rateazione ovvero di aver presentato istanza per l’avvio di una composizione assistita della crisi oppure una domanda per aver fatto accesso ad una procedura di regolarizzazione della crisi.
La segnalazione deve essere effettuata per mezzo di modalità telematiche. Se il debitore decade dai piani di rateazione e supera le soglie previste dall’art. 15 comma 5 del D.Lgs. 14/2019.
- Se il debitore dimostra di essere titolare di crediti d’imposta o di altri crediti verso la PA i creditori pubblici qualificati non procedono alla segnalazione.
I crediti per un totale complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato (art. 15 comma 5 del D.Lgs. 15/19) devono risultare sulla piattaforma per la gestione telematica per il rilascio delle certificazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento (cd OCC) ha il compito di gestire le procedure di composizione assistita per le imprese minori e per le agricole.
L’OCRI viene istituito presso la Camera di Commercio ove ha sede legale l’impresa ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 14/2019. La sua operatività è per il tramite di un referente che viene individuato dal segretario generale della CCIAA oppure da un suo delegato che deve assicurare la tempestività del procedimento avendo cura di vigilare sul rispetto dei termini. L’ufficio del referente può essere in forma associata tra diverse CCIAA. I tre esperti che compongo il collegio sono di nominati ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 14/2019.
Il referente dell’OCRI una volta ricevuta la segnalazione (da parte dei creditori pubblici qualificati oppure dagli organi di controllo) senza indugio da comunicazione agli organi di controllo ove esistenti e nomina il collegio di 3 esperti attraverso criteri di trasparenza e rotazione tenendo presente le specificità dell’incarico.
I criteri di nomina dei componenti dell’OCRI
Il primo componente è di estrazione legale la cui designazione è del presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale ove ha sede legale la società (ex art 4 del D.Lgs. 168/2003) o da un delegato di questi.
Il secondo componente è di estrazione contabile e viene designato dal Presidente della CCIAA o da un delegato diverso dal referente.
Il terzo componente è di estrazione aziendalistica e viene designato fra i soggetti appartenenti alle associazioni di rappresentativa di settore a seconda del settore di appartenenza del debitore, individuato dal referente avendo sentito questi, tra gli iscritti agli elenchi trasmessi annualmente all’organismo dalle associazioni di categoria.
La designazione dei primi due membri deve essere comunicata all’organismo entro 3 giorni dalla ricezione della richiesta.
Qualora non ci sia è il referente che procede alla designazione.
Nella richiesta di designazione non deve esserci nessun riferimento al debitore ma al massimo il settore di appartenenza (numero di addetti e ricavi risultanti dal Registro Imprese).
Il referente ha cura che nel collegio dell’OCRI vi siano le professionalità necessarie per la gestione della crisi sia sotto il profilo contabile e legale ma anche aziendale.
Il referente quale riscontrasse la mancanza di uno dei profili tra i membri dell’OCRI provvede alla nomina di un esperto che abbia la professionalità richiesta e che sia iscritto all’albo e provvede alla sostituzione di uno dei componenti.
Qualora vi sia la rinuncia o la decadenza di uno o più dei soggetti individuati è il referente che provvede alla loro sostituzione.
I professionisti individuati entro il giorno successivo alla nomina devono attestare la propria indipendenza ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera o) n. 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.
Questi non devono aver prestato un’attività di lavoro subordinato oppure autonomi nei 5 anni precedenti alla designazione in favore del debitore.
Inoltre, non devono essere stati membri degli organi di amministrazione o di controllo dell’impresa o aver avuto partecipazioni in essa.
In caso di impresa minore, il referente dell’OCRI convoca il debitore davanti all’OCC del territorio indicato dal debitore stesso oppure individuato con il criterio della rotazione con la finalità di avviare un procedimento di composizione assistita della crisi ai senti dell’art. 17 comma 6 del D.Lgs 14/2019.
L’art. 12 comma 7 dello stesso D.Lgs 14/2019 prevede, infatti, che gli strumenti allerta si applichino anche alle imprese agricole e alle imprese minori, ove compatibili con le rispettivi strutture organizzative, ferma restando la competenza dell’OCC anche con la gestione di cui agli artt. 14 e 15 del decreto della fase successiva.
Procedura di allerta
Il legislatore impone che la procedura di allerta sia tempestiva e veloce ed inizia con l’audizione del debitore e gli organi di controllo societarie, ove esistenti (ex art. 18 D.Lgs 14/2019).
Nello specifico entro 15 giorni dalla segnalazione o dall’istanza del debitore stesso l’OCRI deve convocare quest’ultimo (insieme ai componenti degli organi di controllo) davanti al collegio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. L’audizione si svolte in maniera riserva e confidenziale.
La convocazione del debitore e degli organi di controllo per le società si svolge in deroga all’obbligo di segretezza di cui al combinato disposto dell’art 2740 C.C. e dell’art. 14 comma 2 del D.Lgs 14/2019. In questa sede possono essere rilevate informazioni circa l’esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza.
L’OCRI in sede collegiale sceglie tra i suoi membri il proprio presidente che deve nominare un relatore, sé stesso oppure un altro componente.
È il relatore, infatti, che ha il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni.
Una volta conclusa l’audizione del debitore e dell’organo di controllo il collegio dell’OCRI, considerando gli elementi valutativi da questi soggetti forniti, può disporre l’archiviazione oppure constatare l’esistenza dello stato di crisi.
Nel secondo caso deve individuare insieme al debitore quali misure attuare per porre rimedio e dettare i tempi che il debitore ha per riferire sull’attuazione delle stesse.
L’archiviazione della segnalazione
L’archiviazione può essere disposta se l’OCRI non reputa l’esistenza della crisi (c.d. falso positivo) oppure se reputa che la procedura di allerta non sia applicabile all’imprenditore.
Inoltre, il collegio può disporre l’archiviazione se esistono crediti d’imposta o altri crediti verso la PA, attestati dall’organo di controllo oppure da un professionista indipendente, per i quali siano trascorsi 90 giorni dalla messa in mora il cui ammontare complessivo in compensazione con i debiti sia superiore alle soglie di cui agli art. 15 del D.Lgs. 14/2019.
Ove il collegio dell’OCRI rilevi lo stato di crisi questi individua, con il debitore, misure e tempi per la loro attuazione.
Se il debitore non pone in essere le iniziative fissate nei termini del collegio quest’ultimo informa il referente che comunica agli autori della segnalazione per una successiva procedura concorsuale.
A seguito dell’audizione il debitore può richiedere la composizione assistita della crisi facendone istanza.
In questo caso il referente deve dare notizia ai soggetti qualificati che non hanno effettuato la segnalazione esonerandoli dall’obbligo di segnalazione per l’intera durata del procedimento.
Dal prossimo 15 febbraio 2021 entra in vigore la segnalazione all’OCRI, un nuovo modo di interpretare la revisione legale per le piccole imprese oltre che un nuovo modo di pensare l’impresa e le sue fasi.
Leggi anche il nostro articolo “Cessione del marchio: plusvalenza rateizzabile anche se non contabilizzato” (Clicca qui).
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