Golden Power: cos’è? Le novità alla luce del Decreto Liquidità.

Al fine di salvaguardare gli assetti delle imprese operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale, con il decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012), è stata disciplinata la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti, delle comunicazioni.

di Avv. Manuel Costa

Per “golden power” (ovverosia “potere speciale”) nell’ordinamento italiano si intende la facoltà garantita all’autorità pubblica di intervenire nelle transazioni di mercato riguardanti società qualificate come strategiche.  


IL REGIME GIURIDICO  DEL GOLDEN POWER


Il golden power (speculare al britannico “golden share” nonchè al francese “action specifique”), è stato introdotto attraverso il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (convertito con modificazioni dalla legge n. 56 dell’11 maggio 2012) e modificato, da ultimo, con il  decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 18 novembre 2019 ), il quale ne ha esteso l’ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/452.

Il golden power, sostanzialmente, assegna al governo poteri di interdizione, indirizzo e orientamento nelle transazioni afferenti ai settori quali la difesa e la sicurezza nazionale, ovverosia in ulteriori ambiti di attività “di rilevanza strategica” nei settori dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

Dal 2012 ad oggi, le modalità di individuazione delle aree “strategiche” d’intervento (oltre che le modalità d’azione e del suo utilizzo ad opera del consiglio dei Ministri) hanno conosciuto un impulso ragguardevole con il Dpcm 6 agosto 2014 ad opera del governo Renzi, allargandone il perimetro di applicazione.  

Recentissime applicazioni del golden power nel sistema italiano sono ascrivibili al suo impiego nella trattativa sulla definizione delle reti 5G – da installarsi nel nostro Paese – ad opera del governo Conte.


SETTORI DI APPLICAZIONE DEL GOLDEN POWER


TECNOLOGIA 5G

A tal fine, occorre qui menzionare l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, introdotto dal già citato decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, relativo all’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G.

L’impresa che stipula, a qualsiasi titolo, contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti relative ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, ovvero acquisisca, a qualsiasi titolo, componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o gestione, quando posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea, deve pertanto presentare una notifica ai sensi della normativa sul Golden Power.


DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

L’esercizio dei poteri speciali in tale ambito si basa sulla sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L’articolo 1, comma 4 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei sopracitati settori sono tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un’informativa completa su determinate delibere o atti societari, al fine di consentire il tempestivo esercizio dei poteri speciali da parte del Governo.  

L’articolo 1, comma 5 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che chiunque acquisisce una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale è tenuto a notificarlo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Se l’acquisizione ha ad oggetto azioni di una società ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora l’acquirente venga a detenere, a seguito dell’acquisizione, partecipazioni superiori a determinate soglie fissate dalla legge.  

Con il d.P.C.M. 6 giugno 2014, n. 108 sono state individuate le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.


ENERGIA, TRASPORTI, COMUNICAZIONI E SETTORI RILEVANTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) 2019/452

L’esercizio dei poteri speciali in tale ambito si basa sulla sussistenza di una minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza ed al funzionamento delle reti e degli impianti ed alla continuità degli approvvigionamenti.

L’articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 prevede che debbano essere notificati alla Presidenza del Consiglio dei ministri le delibere, gli atti e le operazioni poste in essere da società che detengono attivi strategici nei settori sopraindicati.

L’art. 2, comma 5 del decreto-legge n. 21 del 2012  prevede che venga notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche l’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono attivi strategici in detti settori, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente nella società.

Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105  ha ulteriormente ampliato il perimetro delineato dall’articolo 2, inserendo al comma 1-ter il possibile pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti anche ai beni ed ai rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori individuati dall’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2019/452.

Con il d.P.R. 25 marzo 2014, n. 85 sono stati individuati gli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Il Regolamento che individua i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale nei settori di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2019/452 è tuttora in corso di predisposizione.


IL FUNZIONAMENTO DEL GOLDEN POWER  


Attraverso il golden power al governo è consentito dettare condizioni ben precise nella procedura di acquisto di partecipazioni in settori strategici da parte di imprenditori e società straniere, nonché applicare il veto su specifiche delibere e/o proposte avanzate dai consigli d’amministrazione delle società interessate oltre che, in extrema ratio, imporre lo stop ad una determinata trattativa di acquisto di partecipazioni.  

L’Ispi (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) ha reso noti i recenti utilizzi dello strumento del golden power.

Si evince, in un suo report, che “nel 2017 il golden power è stato esteso ai settori “ad alta intensità tecnologica” come l’immagazzinamento e la gestione dei dati e le infrastrutture finanziarie; le tecnologie critiche, compresa l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, le tecnologie con potenziali applicazioni a doppio uso, la sicurezza in rete e la tecnologia spaziale o nucleare”.

Nel 2011 “il governo aveva infatti autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ad acquisire partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale, in termini di strategicità per l’occupazione e per le ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese”.  

Nel 2017, invece, fu il governo Gentiloni ad utilizzare lo strumento del golden power per frenare e, successivamente, interrompere la trattativa di acquisizione, ad opera del colosso francese Vivendi, delle tlc nazionali italiane (tra cui spicca la figura di Tim – Telecom Italia Mobile).

Nel 2019 invece, come già anticipato, ne ha fatto ricorso il governo Conte per condizionare e supervisionare le relazioni di Linkem, Vodafone, Tim, Wind Tre e Fastweb con le cinesi Huawei e Zte durante la trattativa in materia di rete 5G.


GOLDEN POWER: LE NOVITA’ ALLA LUCE DEL DECRETO LIQUIDITA’


Grazie al Decreto Liquidità del 8 aprile 2020, n. 23, il Golden Power viene esteso anche ad altri ambiti ed inoltre potrà essere applicato anche alle operazioni interne all’Unione Europea.

L’art.15 del Decreto in parola prevede un’estensione delle prerogative governative anche ad altri settori (da adesso considerati strategici) tra cui occorre menzionare:

1 – Le infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l’archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture.

2 – Le tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cyber sicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie.

3 – La sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l’energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare.

4 – L’accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni. Infine,  i settori attinenti la libertà e il pluralismo dei media.


Ma v’è di più.

Al fine di contrastare l’emergenza sanitaria epidemiologica del Covid-19, la nuova norma estende l’obbligo di notifica – fino al 31 dicembre 2021 – agli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione Europea che rilevino per una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 25 per cento (soglia alzata dal precedente 10% per le operazioni che superano un milione di euro), tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute.

L’obbligo di notifica si estende a tutti gli acquisti di partecipazioni da parte dei soggetti di uno Stato estero (o dell’UE, fino al 31 dicembre 2020) di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto.

E’ perfino prevista la possibilità, per il Governo, di aprire un procedimento d’ufficio qualora le aziende/società non dovessero ottemperare agli obblighi di notifica previsti.

Il nuovo Golden Power, sostanzialmente, rappresenta lo strumento necessario ed imprescindibile al fine di tutelare e, conseguentemente, evitare l’accaparramento ad opera di speculatori ed imprenditori stranieri di società ritenute “strategiche” per il nostro Paese, versanti in momenti di particolare difficoltà economica o in temporanea assenza di liquidità specialmente alla luce dei recenti tonfi dei mercati internazionali generati dall’emergenza sanitaria del Coronavirus.


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