Sempre più spesso si sente parlare di cassa integrazione. In questo articolo illustreremo sia in cosa consiste tale misura di sostegno al reddito che, da ultimo, le differenze tra le varie tipologie annoverate nel nostro ordinamento giuridico.
di Avv. Manuel Costa
Indice
Cos’è la Cassa Integrazione
Il meccanismo della Cassa Integrazione (molto dibattuto nei mesi correnti, per via delle ripercussioni causate dal Coronavirus COVID-19 sull’intero mondo del lavoro e della produzione) assolve, sostanzialmente, la funzione di garantire una copertura economica nei confronti di quei lavoratori che versano in uno stato di riduzione dell’orario di lavoro, ottemperando al principio della “continuità salariale”
La Cassa Integrazione Guadagni (CIG), dunque, rappresenta nient’altro che un ammortizzatore sociale, erogato dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in costanza di rapporto lavorativo.
Tipologie di Cassa Integrazione Guadagni
Attualmente il nostro ordinamento annovera tre diverse tipologie di cassa integrazione guadagni:
– Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);
– Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS);
– Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD);
I beneficiari delle appena menzionate tipologie di cassa integrazione possono essere così riassunti: operai, impiegati, quadri, apprendisti (contratto di apprendistato professionalizzante), lavoratori dotati di un contratto di solidarietà e/o di inserimento, soci di cooperative di produzione e lavoro.
In sostanza possono beneficiarne i lavoratori a seguito di una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per motivi esclusivamente di crisi aziendale e/o riorganizzazione interna (dovuti anche a causa di forza maggiore e, dunque, non prevedibile).
Per quanto concerne la durata, nel caso di CIGO e CIGS è prevista per un massimo di 36 mesi per singola unità produttiva all’interno di un quinquennio mobile.
Tuttavia, a poter beneficiare della cassa integrazione possono essere solo coloro che hanno maturato almeno 90 giorni di lavoro presso l’unità produttiva, al momento della richiesta all’INPS effettuata dal datore di lavoro.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
Come già anticipato, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) rappresenta un ammortizzatore sociale che può essere richiesto al verificarsi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato.
Si parla di misura integrativa “temporanea” in quanto la sospensione deve essere momentanea e, pertanto, risulta necessaria una previsione di certa ripresa dell’attività lavorativa.
Il Decreto Ministeriale del 15 aprile 2016 illustra il procedimento d’esame e le causali per cui può essere richiesto l’ammortizzatore.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs 185/2016 (c.d. Jobs Act) è stato previsto che, in presenza di eventi oggettivamente non evitabili e non imputabili al datore di lavoro, il termine di presentazione delle istanze della CIGO slitta al mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento stesso.
Le imprese che possono beneficiare della CIGO devono necessariamente appartenere ai seguenti settori:
i) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
ii) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. n. 602/1970;
iii) Imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
iv) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
v) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
vi) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
vii) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
viii) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
ix) imprese addette all’armamento ferroviario;
x) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
xi) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
xii) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
xiii) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono strutture ed escavazione.
Per quanto concerne la sua durata, al di fuori dei casi relativi ad eventi oggettivamente non evitabili, la CIGO può essere corrisposta come di seguito riportato:
– 3 mesi consecutivi (prorogabile fino a un massimo di 12 mesi al ricorrere di determinate circostanze);
– non più di 12 mesi nel corso di un biennio se applicato in modo non continuativo.
L’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite orario contrattuale.
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Al contrario di quella “Ordinaria”, la Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (CIGS) può essere fruita per far fronte a eventi aziendali strutturali che comunque non compromettano la continuazione dell’attività aziendale. Dal 1° gennaio 2016 è stata abolita la possibilità di usufruirne in caso di cessazione dell’intera attività produttiva (o di un solo ramo di essa) nonché la possibilità di beneficiarne nel caso di procedure concorsuali.
Tale misura, di norma è concessa alle seguenti tipologie di aziende con più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti professionalizzanti e dirigenti):
Imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
i) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che eserciti l’influsso gestionale prevalente, che si ha quando oltre il 50% del fatturato proviene da una sola committente;
ii) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
iii) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
iv) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
v) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
vi) imprese di vigilanza;
vii) imprese dell’editoria;
viii) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
ix) partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
Rientrano, da ultimo, nell’ambito di fruizione della CIGS anche le imprese appartenenti alle seguenti ulteriori categorie che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda di ammissione abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti):
– Imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
– Agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turisti.
Per quanto concerne la durata di fruizione (da intendersi come un periodo continuativo nell’arco del quinquennio mobile), il trattamento della CIGS varia in base alla causale che ha condotto l’azienda a farne richiesta:
– 12 mesi nel caso di crisi aziendale per la quale si preveda un piano di risanamento finalizzato alla continuazione dell’attività e alla salvaguardia occupazionale;
– 24 mesi nel caso di riorganizzazione per la quale si preveda un piano di interventi ed investimenti per fronteggiare le inefficienze;
– 24 mesi (estendibili fino a 36 mesi) in presenza di un contratto di solidarietà che implica una riduzione media oraria non superiore al 60% dell’orario (giornaliero, settimanale o mensile) dei lavoratori interessati nel complesso o una riduzione che non potrà superare il 70% rispetto al singolo lavoratore;
Tuttavia, la CIGS può essere prorogata di 12, 9 e 6 mesi qualora la crisi aziendale comportasse la cessazione dell’attività produttiva d’impresa con concrete possibilità di cessione e assorbimento del personale nella nuova azienda acquirente.
Anche in questo caso, come per la Cassa Integrazione Guadagno Ordinaria, l’integrazione salariale è dovuta nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori interessati per le ore di lavoro non prestate. Di norma, il pagamento dell’integrazione salariale viene anticipato dal datore di lavoro in favore dei beneficiari; tuttavia, l’INPS può procedere al versamento diretto di essa in favore dei lavoratori beneficiari quando per l’impresa ricorrano comprovate difficoltà di ordine finanziario accertate dal servizio ispettivo dell’ITL.
Cassa Integrazione Guadagni in Deroga
La cassa integrazione in deroga (cd. CIGD) è uno strumento introdotto a partire del 2005, volto a garantire un sostegno economico ai lavoratori di quelle imprese che rientrano nel novero dei beneficiari degli ordinari interventi d’integrazione salariale.
Sostanzialmente, la cassa integrazione in deroga è destinata in favore dei lavoratori che non potrebbero accedere altrimenti alla cassa integrazione ordinaria / straordinaria venendo, quindi, concessa in presenza di aziende operanti in determinate aree regionali oppure in specifici settori produttivi, sulla base di appositi accordi governativi.
Essa è concessa dall’Inps e diretta ai piccoli imprenditori coltivatori diretti, artigiani e piccoli commercianti, imprese, cooperative sociali con lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato al verificarsi delle seguenti situazioni:
– eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
– situazioni temporanee di mercato;
– crisi aziendali;
– processi di riorganizzazione o ristrutturazione.
Per quanto concerne sia la durata che l’importo dell’indennità, sono previste le medesime modalità della cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Inoltre, con la legge di bilancio 2019, è stato previsto che la CIGD possa essere concessa per un massimo di 12 mesi anche a lavoratori che ne hanno terminato la fruizione dal dicembre del 2017 e fino al 2018 e non hanno diritto alla Naspi.
Emergenza epidemiologica Coronavirus – COVID-19
Come previsto dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le imprese che rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, con specifica causale “emergenza COVID-19” alle condizioni agevolate, rispetto al regime ordinario, che sono di seguito sintetizzate:
– termini di presentazione della domanda più ampi: la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;
– periodo di fruizione del trattamento: la domanda di CIGO si applica retroattivamente ai periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al mese di agosto 2020, per una durata massima di nove settimane;
– assenza di causali: ai fini della concessione, è sufficiente indicare la causale specifica “emergenza COVID-19”;
– periodi di integrazione non saranno conteggiati: i periodi di fruizione della CIGO non vengono conteggiati nei limiti temporali di fruizione massima degli ammortizzatori sociali di cui al D.lgs. 148/15 e non vengono computati ai fini delle successive richieste. Ciò consente ad una impresa che aveva già in essere dei programmi di sospensione delle attività attraverso la CIGO/CIGS, la sospensione degli stessi al fine di avere accesso al trattamento di integrazione salariale con causale specifica “emergenza COVID-19”;
– esonero dal pagamento del contributo addizionale: pur permanendo l’obbligo del pagamento del contributo ordinario già versato mensilmente dalle imprese, dal momento dell’attivazione della CIGO con la causale “emergenza COVID-19”, il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del contributo addizionale richiesto in proporzione all’effettiva fruizione dell’ammortizzatore, previsto in linea generale dal D.lgs. 148/2015;
– assenza del requisito di anzianità lavorativa dei lavoratori destinatari: per i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale “speciale” (COVID-19), non è richiesto il requisito di anzianità di effettivo lavoro di novanta giorni alla data di presentazione della domanda, pertanto, potranno beneficiare del trattamento tutti i dipendenti assunti alla data del 23 febbraio 2020;
– procedura di informazione e consultazione sindacale semplificata: non è previsto l’espletamento della procedura di consultazione sindacale di cui all’art. 14 D.lgs. 148/2015, è richiesta soltanto l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
*
Per quanto concerne la CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga), infine, quale conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto che le Regioni e le Province Autonome possano riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti (esclusi soltanto i datori di lavoro domestico), per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.
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