Nuovo DPCM Coronavirus: ecco il testo definitivo.

È stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte il nuovo DPCM in materia di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19, che implementa le disposizioni di cui al decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 in vigore dall’8 ottobre 2020. Di seguito, in sintesi, le principali e più significative novità.

di Redazione Compliance Legale

IL DPCM: le novità


Il nuovo DPCM firmato in data 12 ottobre 2020 (qui il testo completo), ha introdotto stringenti misure volte al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, posta la situazione di urgenza sull’intero territorio nazionale rilevata dal Comitato Tecnico Scientifico.

In particolare, le novità più significative riguardano:

Mascherine

Obbligatorietà di indossare la mascherina protettiva nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, nonché in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Tale obbligo non vige in capo a chi sta svolgendo l’attività sportiva, ai bambini di età inferiore a 6 anni ed ai i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. L’uso della mascherina, da ultimo, è da intendersi fortemente raccomandato (e non obbligatorio) all’interno delle abitazioni private in cui siano presenti persone non conviventi.

Sport di contatto

Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di tipo amatoriale. Pertanto è prevista la possibilità di continuare a praticare sport agonistico nel rispetto dei protocolli emanati dalle varie federazioni sportive.

Spettacoli ed eventi aperti al pubblico

Per quanto concerne la possibilità di partecipare a spettacoli presso teatri, cinema, concerti e altri eventi aperti al pubblico, resta in vigore il limite massimo di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 al chiuso in ogni sala. Tuttavia, a regioni e province autonome è consentito stabilire (nella circoscrizione del proprio territorio) un diverso limite di spettatori in relazione all’andamento della situazione epidemiologica.

Feste e cerimonie

Restano chiuse sale da ballo, discoteche e locali similari, che siano essi all’aperto o al chiuso. E’ consentito partecipare a fiere e congressi purché vengano rispettate tutte le misure anti-contagio in vigore. E’ vietata la possibilità di partecipare e/o organizzare a feste di qualsivoglia genere (tuttavia, in riferimento alle feste in casa), è fortemente raccomandato ricevere un numero massimo di 6 persone non conviventi. Per quanto concerne, altresì, ricevimenti di matrimonio, battesimo ed altre cerimonie di stampo civile o religioso, è consentito lo svolgimento in presenza di massimo 30 persone.

Gite scolastiche

Assoluta novità del nuovo DPCM è quella relativa alla sospensione di viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche. Rimane ferma, invece, la possibilità di svolgere attività inerenti i percorsi per l’orientamento didattico e le attività di tirocinio (esclusivamente nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti).

Ristoranti e bar

E’ disposta la chiusura di ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie rispettivamente alle ore 24.00 (con servizio al tavolo) ed alle 21.00 (in assenza di servizio al tavolo). E’ consentita la consegna a domicilio e l’asporto. E’ vietato consumare sostando sul posto (in piedi) e nelle adiacenze del locale ove ci si trovi, dopo le ore 21.00.

Viaggi da e per l’estero

Deve obbligatoriamente presentare un’autodichiarazione in cui è indicata la motivazione dello spostamento, la provenienza, l’arrivo, nonché qualsiasi dato utile al tracciamento ed alla (eventuale) sorveglianza sanitaria  per chiunque entri nel territorio italiano dall’estero (da Stati diversi da San Marino, Città del Vaticano e tutti i altri Paesi UE e Schengen per i quali non sono previste limitazioni).

I viaggiatori che arrivano in Italia da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (o che vi hanno soggiornato nei precedenti 14 giorni), possono entrare in Italia solo con tampone negativo fatto nelle 72 ore antecedenti l’arrivo oppure farlo al loro arrivo in aeroporto o in una struttura sanitaria entro 48 ore.

E’ vietato l’ingresso per turismo in Italia a chi viene dai seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia.

Quarantena

Il periodo di quarantena scende a 10 giorni ed i “positivi” dovranno fare un unico tampone per poter uscire dall’isolamento.


Il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125


Tali misure, è il caso di sottolineare, si innestano ed implementano quelle già previste dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7-10-2020 ed in vigore a far data dall’8 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con  la  proroga  della  dichiarazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e  per  la  continuità operativa del sistema di  allerta  COVID, nonché  per  l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, per mezzo del quale è stata disposto, in sintesi: 

La proroga al 31 gennaio 2021 del termine acclarato di stato di emergenza;

L’obbligo obbligo di avere sempre con sé dispositivi  di  protezione delle   vie   respiratorie,   con    possibilità    di    prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle abitazioni private e in tutti i luoghi  all’aperto  a  eccezione  dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le attività economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;

– La proroga  al 31 ottobre 2020 dei  termini  in  materia  di  nuovi  trattamenti  di   cassa  integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa  integrazione  in  deroga;

L’ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020.


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