È stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri Conte il nuovo DPCM in materia di contenimento della emergenza epidemiologica da Covid-19, che implementa le disposizioni di cui al decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 in vigore dall’8 ottobre 2020. Di seguito, in sintesi, le principali e più significative novità.
di Redazione Compliance Legale
IL DPCM: le novità
Il nuovo DPCM firmato in data 12 ottobre 2020 (qui il testo completo), ha introdotto stringenti misure volte al contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, posta la situazione di urgenza sull’intero territorio nazionale rilevata dal Comitato Tecnico Scientifico.
In particolare, le novità più significative riguardano:
Mascherine
Obbligatorietà di indossare la mascherina protettiva nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, nonché in tutti i luoghi all’aperto ad eccezione dei casi in cui sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Tale obbligo non vige in capo a chi sta svolgendo l’attività sportiva, ai bambini di età inferiore a 6 anni ed ai i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. L’uso della mascherina, da ultimo, è da intendersi fortemente raccomandato (e non obbligatorio) all’interno delle abitazioni private in cui siano presenti persone non conviventi.
Sport di contatto
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di tipo amatoriale. Pertanto è prevista la possibilità di continuare a praticare sport agonistico nel rispetto dei protocolli emanati dalle varie federazioni sportive.
Spettacoli ed eventi aperti al pubblico
Per quanto concerne la possibilità di partecipare a spettacoli presso teatri, cinema, concerti e altri eventi aperti al pubblico, resta in vigore il limite massimo di 1.000 spettatori all’aperto e di 200 al chiuso in ogni sala. Tuttavia, a regioni e province autonome è consentito stabilire (nella circoscrizione del proprio territorio) un diverso limite di spettatori in relazione all’andamento della situazione epidemiologica.
Feste e cerimonie
Restano chiuse sale da ballo, discoteche e locali similari, che siano essi all’aperto o al chiuso. E’ consentito partecipare a fiere e congressi purché vengano rispettate tutte le misure anti-contagio in vigore. E’ vietata la possibilità di partecipare e/o organizzare a feste di qualsivoglia genere (tuttavia, in riferimento alle feste in casa), è fortemente raccomandato ricevere un numero massimo di 6 persone non conviventi. Per quanto concerne, altresì, ricevimenti di matrimonio, battesimo ed altre cerimonie di stampo civile o religioso, è consentito lo svolgimento in presenza di massimo 30 persone.
Gite scolastiche
Assoluta novità del nuovo DPCM è quella relativa alla sospensione di viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche. Rimane ferma, invece, la possibilità di svolgere attività inerenti i percorsi per l’orientamento didattico e le attività di tirocinio (esclusivamente nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti).
Ristoranti e bar
E’ disposta la chiusura di ristoranti, bar, pub, gelaterie e pasticcerie rispettivamente alle ore 24.00 (con servizio al tavolo) ed alle 21.00 (in assenza di servizio al tavolo). E’ consentita la consegna a domicilio e l’asporto. E’ vietato consumare sostando sul posto (in piedi) e nelle adiacenze del locale ove ci si trovi, dopo le ore 21.00.
Viaggi da e per l’estero
Deve obbligatoriamente presentare un’autodichiarazione in cui è indicata la motivazione dello spostamento, la provenienza, l’arrivo, nonché qualsiasi dato utile al tracciamento ed alla (eventuale) sorveglianza sanitaria per chiunque entri nel territorio italiano dall’estero (da Stati diversi da San Marino, Città del Vaticano e tutti i altri Paesi UE e Schengen per i quali non sono previste limitazioni).
I viaggiatori che arrivano in Italia da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Spagna, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (o che vi hanno soggiornato nei precedenti 14 giorni), possono entrare in Italia solo con tampone negativo fatto nelle 72 ore antecedenti l’arrivo oppure farlo al loro arrivo in aeroporto o in una struttura sanitaria entro 48 ore.
E’ vietato l’ingresso per turismo in Italia a chi viene dai seguenti Paesi: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana, Kosovo, Montenegro e Colombia.
Quarantena
Il periodo di quarantena scende a 10 giorni ed i “positivi” dovranno fare un unico tampone per poter uscire dall’isolamento.
Il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125
Tali misure, è il caso di sottolineare, si innestano ed implementano quelle già previste dal decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7-10-2020 ed in vigore a far data dall’8 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, per mezzo del quale è stata disposto, in sintesi:
– La proroga al 31 gennaio 2021 del termine acclarato di stato di emergenza;
– L’obbligo obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;
– La proroga al 31 ottobre 2020 dei termini in materia di nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
– L’ultrattività del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020.
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