Il soggetto tutelato è il consumatore, ossia la persona fisica che, nei contratti di vendita di beni di consumo ed altri equiparati, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
di Redazione Compliance Legale
Indice
RIFERIMENTI NORMATIVI: IL CODICE DEL CONSUMO
L’Italia (insieme ad Austria, Finlandia e Germania) è stata fra i primi Paesi europei a recepire le disposizioni comunitarie in materia di garanzia legale, con il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24 recante “Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 2002, e che ha novellato il codice civile introducendo gli articoli da 1519-bis a 1519–nonies).
Il contratto di vendita è oggi soggetto a due diversi regimi normativi a seconda delle qualifiche soggettive dei contraenti: da un lato, la vendita di diritto comune del codice civile che si applica ai contratti di vendita conclusi tra consumatori e tra professionisti; dall’altro, la vendita di consumo che si applica ai contratti, sia nazionali che transfrontalieri, conclusi tra un professionista dante causa e un consumatore avente causa (Cass. Civile, Sez. II, 30.6.2020, n. 13148).
Oggi, le disposizioni rilevanti in materia dei contratti tra un professionista ed un consumatore si rinvengono nel d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) i cui articoli da 128 a 135, stabiliscono quali sono gli obblighi a carico del venditore per la vendita di beni di consumo (garanzia legale di conformità e garanzie commerciali).
Le garanzie offerte ai consumatori, per la loro specifica rilevanza, sono sottoposte dalla legge a una regolamentazione particolarmente dettagliata, il cui rispetto costituisce, tra l’altro, un punto essenziale di riferimento per la valutazione della diligenza professionale nell’ambito delle pratiche commerciali.
IL SOGGETTO TUTELATO: IL CONSUMATORE
Il soggetto tutelato è il consumatore, ossia la persona fisica che, nei contratti di vendita di beni di consumo ed altri equiparati, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Art. 3 comma 1, lett. a) Cod. cons.).
Non sono “consumatori”:
– le persone giuridiche;
– gli enti diversi dalle persone fisiche con finalità non lucrative (associazioni, fondazioni, comitati);
– le persone fisiche qualificabili come “professionisti”;
– le persone fisiche che si procurino un bene sia per utilizzarlo nell’ambito della professione svolta che per soddisfare esigenze personali e/o familiari (uso promiscuo);
– le persone fisiche intenzionate ad avviare un’impresa che si procurano i beni all’uopo necessari (c.d. negozi preparatori).
Il consumatore ha diritto al ripristino della conformità del bene. La richiesta deve essere avanzata nei confronti del venditore.
Sarà poi il venditore che ha ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore ad agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione (azioni di regresso) nei confronti dell’effettivo responsabile, sia esso il produttore o un qualunque altro soggetto della catena distributiva del prodotto (Art. 131, Cod. cons.).
IL SOGGETTO OBBLIGATO: IL VENDITORE
Si intende per venditore, ai sensi delle vigenti disposizioni, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui all’art. 128, comma 1 Cod. cons.
È invece qualificabile come produttore il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio, o altro segno distintivo.
Conseguenza del contratto di compravendita dei beni di consumo è la prestazione da parte del venditore della garanzia legale di conformità, decorrente dalla data di consegna del bene.
Tale garanzia, in sintesi:
ha durata di due anni dalla consegna del bene;
– è sempre dovuta al consumatore (non può essere esclusa o limitata);
– si applica anche ai beni usati;
– tutela il consumatore anche nell’installazione del bene;
– consente la riparazione o la sostituzione del bene;
– riguarda i rapporti tra consumatore e venditore (anche nel caso in cui il difetto sia imputabile al produttore);
I contratti a cui si applica la disciplina in parola, oltre ai contratti di vendita, sono anche quelli cosiddetti equiparati, ovverosia, i contratti di permuta, i contratti di somministrazione, i contratti d’appalto, i contratti di opera e, in ogni caso, tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Tutti i contratti tipici equiparati alla vendita, ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di garanzia legale di conformità, devono prevedere il trasferimento della proprietà di un bene mobile dietro il pagamento di un corrispettivo. Per l’effetto, restano esclusi dall’ambito di applicazione i contratti in cui non si verifichi il trasferimento della proprietà (come la locazione) ovvero che non prevedono il pagamento di un corrispettivo dal consumatore al professionista (come il comodato).
Si definisce bene di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare.
Sono altresì compresi i beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa. Sono invece esclusi i contratti di vendita di beni immobili.
Sono esplicitamente esclusi:
1. i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2. i contratti di somministrazione di acqua, gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;
3. l’energia elettrica.
È, invece, incluso il software oggetto di vendita, con esclusione del software oggetto di licenza e di contratto di sviluppo.
A tale garanzia, prevista dalla legge, potrebbe aggiungersi (non vi è, infatti, alcun effetto sostitutivo, bensì aggiuntivo) l’ulteriore garanzia offerta dal produttore o dal venditore medesimo (c.d. garanzia convenzionale).
CONFORMITA’ DEL CONTRATTO E RESPONSABILITA’ DEL VENDITORE
La garanzia legale copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire i difetti esistenti ab origine nel prodotto e che si manifestano nell’arco dei 24 mesi, con esclusione, quindi, dei difetti sopravvenuti.
La responsabilità del venditore è esclusa:
– in caso di conoscenza del difetto da parte del consumatore;
– in caso di conoscibilità del difetto da parte del consumatore con l’ordinaria diligenza;
– qualora il difetto di conformità derivi da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
La conformità del bene si estende anche all’installazione quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Quindi un difetto di conformità derivante dall’imperfetta installazione del bene si configura come difetto di conformità del bene
REQUISITI DI CONFORMITA’: PRESUNZIONI
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
idoneità all’uso normale (id est uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo);
idoneità all’uso particolare (id est quello voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti);
conformità alla descrizione fatta dal venditore;
qualità del bene corrispondente al campione o al modello presentato;
qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto:
– della natura del bene;
– ed eventualmente delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene fatte al riguardo dal venditore (es. cartelli), dal produttore o dal suo agente o rappresentante in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura.
RESPONSABILITA’ DEL PRODUTTORE
Resta immutata la responsabilità diretta del produttore nei confronti del consumatore quando questi abbia subito un danno ingiusto a causa di un difetto di produzione (Art. 114 ss, Cod. Cons.).
I RIMEDI PER IL CONSUMATORE: RIPARAZIONE O SOSTITUZIONE?
Il consumatore può scegliere tra due coppie di rimedi:
1. riparazione o sostituzione (rimedi primari);
2. risoluzione del contratto o riduzione del prezzo (rimedi secondari).
Il consumatore ha diritto in primo luogo al ripristino della conformità del bene attraverso i rimedi della riparazione o della sostituzione. Detti rimedi sono esperibili (ex art. 130, comma 3 e 5) a scelta del consumatore:
– senza spese;
– salvo impossibilità o eccessiva onerosità;
– entro congruo termine;
– senza arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto: a. della natura del bene; b. dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Il consumatore non potrà esperire i rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo senza prima aver esperito senza esito i rimedi della riparazione o della sostituzione.
In proposito si osserva che la valutazione delle eventuali controversie relative ai rimedi da ultimo citati è rimessa al Giudice ordinario.
Per riparazione si intende il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
La sostituzione in luogo della riparazione del prodotto (e viceversa) può sempre essere richiesta dal consumatore salvo che non sia impossibile o troppo onerosa per il venditore rispetto all’altro rimedio.
La determinazione del termine congruo e dell’inconveniente notevole va compiuta con riferimento al settore merceologico cui appartiene il bene.
Nella prassi la sostituzione non è generalmente possibile per i beni usati.
Il consumatore ha diritto, dopo aver esperito senza esito i rimedi di cui al punto precedente, ai rimedi della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo.
Nel determinare l’importo della riduzione del prezzo o la somma da restituire in caso di risoluzione del contratto si deve tenere conto dell’uso del bene.
DIFETTO DI CONFORMITA’ DI LIEVE ENTITA’
Per difetto di conformità di lieve entità deve intendersi quello che non pregiudica assolutamente l’utilizzo del bene.
Nel caso di difformità di lieve entità di un bene, per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, è possibile solo la riduzione di prezzo (non anche la risoluzione del contratto).
TERMINI DI DECADENZA E PRESCRIZIONE E PROVA DEL DIFETTO
La denuncia delle difformità del bene al contratto deve essere effettuata dal consumatore entro 2 mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia va sempre fatta al venditore. La denuncia non è necessaria per difetti di conformità occultati o la cui esistenza è stata riconosciuta dal venditore (art. 132, comma 2, Cod. cons.).
L’azione diretta a far valere i difetti si prescrive in 26 mesi dalla consegna del bene (art. 132, comma 4, Cod. cons.).
L’onere di provare il difetto di conformità e la data della sua manifestazione spetta al consumatore se il difetto si manifesta dopo i sei mesi dalla consegna del bene.
Se invece il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna del bene:
– in primo luogo si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna;
– in secondo luogo si ha un’inversione dell’onere della prova a carico del venditore.
GARANZIA SUL DIFETTO DI BENI USATI
La garanzia legale prevista per la vendita dei beni di consumo si applica anche in caso di acquisto di beni usati (ad esempio, acquisti presso i concessionari o rivenditori di auto). Non si applica agli acquisti di beni usati conclusi tra consumatori privati.
In caso di beni usati, però, la legge prevede alcune possibili limitazioni:
1. la durata della garanzia del venditore può essere limitata, con l’espresso accordo del consumatore, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno (art. 134, comma 2). La durata minima di un anno è, quindi, inderogabile e non può essere oggetto di patto contrario. Si badi bene, la limitazione temporale deve risultare da una specifica clausola inserita nel contratto, accettata dal consumatore. In caso contrario, la durata resta di due anni;
2. la garanzia del venditore di beni usati vale solo per i difetti non derivanti dall’uso normale del bene e si deve tener conto del tempo di utilizzo precedente.
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