Abbonamenti Serie A: accertata la presenza di clausole vessatorie

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con provvedimenti del 13 novembre 2020, ha accertato la presenza di clausole vessatorie negli abbonamenti e nei biglietti venduti da nove società di calcio di Serie A e, in particolare: Atalanta, Cagliari, Genoa, Inter, Lazio, Milan, Juventus, Roma e Udinese.

Di Redazione Compliance Legale

Le decisioni dell’AGCM e la vessatorietà delle clausole contrattuali


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), nella propria adunanza del 20 ottobre 2020 e con provvedimenti pubblicati in data 13 novembre 2020, ha concluso nove procedimenti istruttori (rif. CV191-CV200-CV202-CV203-CV204-CV207-CV208-CV209-CV210) relativi a clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto di diverse società di calcio di serie A.

I procedimenti erano stati inizialmente sospesi ex lege in virtù di quanto disposto dagli articoli 103 del d.l. n. 18/2020 e 37 del d.l. n. 23/2020.

In particolare, l’AGCM ha applicato i propri poteri di intervento stabiliti ai sensi della Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del Consumo” ss.mm.ii., nonché quanto disposto dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie”, adottato dalla medesima Autorità con delibera del 1° aprile 2015.

Le Società calcistiche coinvolte dalle decisioni in commento, in qualità di professionisti ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo, sono state:

– Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.,

– Cagliari Calcio S.p.A.,

– Genoa Cricket and Football Club S.p.A.,

– F.C. Internazionale Milano S.p.A.,

– S.S. Lazio S.p.A.,

– A.C. Milan S.p.A.,

– Juventus Football Club S.p.A.,

– A.S. Roma S.p.A.,

– Udinese Calcio S.p.A.

All’esito dei predetti procedimenti l’AGCM ha disposto che sui siti web delle società venga pubblicato, per 30 giorni consecutivi, un estratto dei provvedimenti di accertamento della vessatorietà.

Quanto, invece, alle società Bologna Football Club 1909 S.p.A. e Parma Calcio 1913 S.r.l., destinatarie inizialmente di analogo avvio del procedimento, l’Autorità aveva già riscontrato come le stesse avessero effettivamente modificato le loro condizioni generali di contratto, con la rimozione dei profili di possibile vessatorietà archiviando conseguentemente i procedimenti, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. d), del Regolamento in materia.


Le differenti posizioni provvedimentali


Le decisioni adottate dall’Autorità hanno presentato delle significative differenziazioni che possono riassumersi qui di seguito:

1) Per le società Atalanta, Genoa, Inter, Roma, Juventus e Lazio, l’Autorità ha accertato la vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali relative all’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per la singola partita. Nello specifico, nella parte in cui non viene riconosciuto il diritto dei consumatori a:

– ottenere il rimborso di quota parte dell’abbonamento o del singolo titolo di accesso in caso di chiusura dello stadio o di parte dello stesso;

– ottenere il rimborso del titolo di accesso per la singola gara in caso di rinvio dell’evento causato sia da fatti imputabili alla società, sia da circostanze che prescindono dalla responsabilità di quest’ultima;

– essere risarciti del danno qualora questi eventi siano direttamente imputabili alla società.

2) Quanto al Cagliari, invece, l’AGCM ha rilevato come la società abbia sì predisposto una nuova formulazione delle clausole idonea a risolvere i profili di vessatorietà contestati limitatamente ad alcuni profili, permanendo tuttavia la vessatorietà di quelle clausole che escludono il rimborso del titolo di accesso in ipotesi diverse dall’inadempimento colpevole della società.

3) Con riferimento, infine, al Milan e all’Udinese, l’Autorità ha accertato sia la vessatorietà delle clausole oggetto del procedimento sia la rimozione dei profili vessatori nelle nuove versioni delle condizioni contrattuali adottate dopo le comunicazioni di avvio dei procedimenti.


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