Al pari degli altri ambiti giurisdizionali, anche il processo tributario si è caratterizzato, su “spinta del legislatore”, per l’adeguamento delle modalità a distanza di svolgimento delle udienze. Rilevante, da ultimo, il decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell’11 novembre 2020, volto a delineare le regole applicative a cui gli operatori di settore devono conformarsi.
Di Redazione Compliance Legale
Indice
IL CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
L’art. 16, comma 4, della legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Giustizia tributaria digitale”, dispone che la partecipazione alle udienze pubbliche o camerali, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità, equiparando il luogo dove avviene il collegamento da remoto all’aula di udienza.
In forza della medesima disposizione, veniva demandato a uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia Digitale, il compito di disciplinare le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza.
In tale contesto sono intervenute:
– le misure di cui all’art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, secondo cui lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del Presidente della Commissione Tributaria provinciale o regionale;
– le regole tecnico-operative individuate nel decreto del Direttore Generale delle Finanze RR46 dell’11 novembre 2020.
IL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE: LE REGOLE APPLICATIVE
Innanzitutto, occorre rilevare che le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business.
La partecipazione all’udienza avviene mediante un collegamento audiovisivo con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
La decisione del Presidente di svolgere l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata. Prima dell’udienza, l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione a mezzo email, contenente il link per la partecipazione all’udienza e l’avviso che l’accesso comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679.
Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato.
In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l’udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti.
Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell’udienza, mentre, laddove non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d’ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.
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