Finalmente disponibili le date per coloro che dovranno sostenere le tre prove scritte per la nuova tornata dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense. Il decreto del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, infatti, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data venerdì 18 dicembre 2020.
di Redazione Compliance Legale
Finalmente è stata fatta chiarezza sullo svolgimento dei prossimi esami di abilitazione allo svolgimento della professione forense.
Le tre prove scritte della “Sessione 2020” (indetta con decreto ministeriale del 14 settembre 2020) avranno luogo il 13, 14 e 15 aprile 2021 – slittamento reso necessario per via della drammatica evoluzione dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19.
Il decreto del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale concorsi ed esami, di venerdì 18 dicembre 2020 (pubblicheremo il bando, non appena disponibile, su questa pagina)
Le prove scritte dell’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense si svolgeranno a partire dalle ore 9, presso le sedi indicate nell’art.1 del d.m. 14 settembre 2020, secondo il seguente calendario:
- 13 aprile 2021: parere motivato in materia regolata dal codice civile
- 14 aprile 2021: parere motivato in materia regolata dal codice penale
- 15 aprile 2021: atto giudiziario in materia di diritto privato o di diritto penale o di diritto amministrativo.
Le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione per l’esame Avvocato 2021
Nessuna novità rispetto alle edizioni trascorse (a discapito di quanto auspicato dai partecipanti), circa le modalità di svolgimento ed i criteri di valutazione delle prove scritte.
Le modalità di valutazione per l’accesso alla sessione orale rimangono invariate: saranno ammessi alla prova orale soltanto coloro che avranno raggiunto un punteggio minimo complessivo di 90 punti, con la sufficienza di 30 punti in almeno 2 prove (su 3).
Lo stesso dicasi per i criteri di valutazione delle prove scritte. Verosimilmente, i criteri saranno i seguenti:
1 – correttezza della forma grammaticale, sintattica ed ortografica e padronanza del lessico italiano e giuridico;
2 – chiarezza, pertinenza e completezza espositiva, capacità di sintesi, logicità e rigore metodologico delle argomentazioni giuridiche;
3 – dimostrazione di concreta capacità di risolvere problemi giuridici anche attraverso riferimenti alla dottrina e l’utilizzo della giurisprudenza;
4 – il richiamo a massime giurisprudenziali riportate nei codici annotati è consentito; tuttavia, i relativi riferimenti testuali vanno adeguatamente virgolettati o comunque deve essere indicata la fonte giurisprudenziale;
5 – dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati pertinenti al quesito da risolvere;
6 – dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
7 – coerenza dell’elaborato con la traccia assegnata ed esauriente indagine dell’impianto normativo relativo agli istituti giuridici di riferimento;
8 – capacità di argomentare adeguatamente le conclusioni trattate, anche se difformi dal prevalente indirizzo giurisprudenziale e/o dottrinario;
9 – dimostrazione della padronanza delle scelte difensive e delle tecniche di persuasione e argomentazione per ciò che concerne, specificamente, l’atto giudiziario.
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