Segnalazione in Centrale Rischi: la nuova pronuncia della Cassazione.

La Suprema Corte (Sezione I Civile), con la Sentenza n. 28635 del 15 dicembre 2020, è tornata a pronunciarsi sul tema della legittimità, o meno, afferente alla segnalazione del consumatore nella Centrale Rischi della Banca d’Italia.

di Redazione Compliance Legale

La Suprema Corte, con la Sentenza in oggetto, ha avuto modo di affermare ed evidenziare, ulteriormente, diversi concetti oramai noti e consolidati all’interno della granitica giurisprudenza “bancaria” in materia di segnalazione in Centrale Rischi.

Dapprima, è stato ribadito come ai fini della segnalazione de quo il concetto di “insolvenza” (ricavabile dalle Istruzioni emanate dalla stessa Banca d’Italia), non si identifichi con la nozione squisitamente “fallimentare”, bensì nella più ampia ed accurata valutazione negativa della situazione patrimoniale, da qualificarsi come “grave difficoltà economica“, tralasciando completamente qualsiasi (seppur minimo) riferimento ai concetti di incapienza o irrecuperabilità.

Ci si deve trovare, dunque, in presenza di una grave e non transitoria difficoltà economica, similare alla condizione di irreparabile insolvenza.

Nel caso oggetto di disamina da parte degli Ermellini, dunque, è apparso immediatamente chiaro come nella valutazione circa l’esistenza o meno di una sofferenza, ai fini della verifica circa la legittimità della segnalazione presso la Centrale Rischi – contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente – rilevi la consistenza patrimoniale del debitore. Ed infatti, una ipotetica alterazione del patrimonio del debitore ben potrebbe concorrere a determinare l’insorgenza della situazione di “grave difficoltà economica” ritenuta propedeutica alla segnalazione nella Centrale dei Rischi.

Ad esempio, si immagini il caso in cui il debitore proceda alla cessione / alienazione dei propri beni di valore: la conseguenza risulterà essere l’inevitabile rilevazione di impossibilità (o, comunque, difficoltà) di far fronte alla propria inadempienza (debito) attraverso la monetizzazione dei beni ceduti.

A tal riguardo, si tenga a mente che la situazione di sofferenza appare essere contigua a quella di insolvenza fallimentare, rappresentandone, sostanzialmente, una formulazione più attenuata (anche essa, invero, da una parte richiede la presenza di una grave difficoltà economica ma, dall’altro, non una definitiva irrecuperabilità).

Inoltre, ha rilevato la Suprema Corte, la situazione di insolvenza va osservata anche dal punto di vista di un assai marcato sbilanciamento tra l’attivo e il passivo patrimoniale del debitore.

Qualora la sproporzione sia evidentemente larga, pur se non debba considerarsi come elemento dirimente ex se, ci si ritroverebbe dinanzi ad un elemento di valutazione imprescindibile ai fini dell’apprezzamento sulla segnalazione in Centrale Rischi, giacché l’eventuale eccedenza del passivo sull’attivo patrimoniale concretizzerebbe uno dei tipici elementi che, ai sensi dell’art. 51 della Legge Fallimentare, fungerebbe da spia di rilevazione di una possibile difficoltà di solvenza in capo all’imprenditore (debitore).

A tale conclusione, dunque, ci si può arrivare finanche leggendo il disposto della circolare n. 139 della Banca d’Italia sulla Centrale dei rischi, recante “istruzioni per gli intermediari finanziari“.

E’ stato rappresentato, in sostanza, che alla categoria dei consumatori rientranti nella categoria delle “sofferenze” vada ricondotta “l’intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall’azienda”.

Ed inoltre, è stato prescritto come “Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti”. La prescrizione in esame, invero, deve essere letta nel senso che, proprio in in virtù della segnalazione a sofferenza, non sarebbe richiesta alcuna previsione di perdita, non rilevando in astratto la presenza (o meno) di garanzie reali o personali.

Quanto suesposto, comunque, non implica affatto che l’intermediario, nel valutare se procedere o meno alla segnalazione, debba prescindere dal dato della riduzione del patrimonio del debitore.


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