In Italia lo status afferente alla cittadinanza è disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91. Analizziamo, nel dettaglio, l’ambito normativo ed i relativi requisiti necessari all’ottenimento della stessa.
di Redazione Compliance Legale
Indice
Premesse e requisiti
La cittadinanza italiana si acquista iure sanguinis, ovverosia al momento della nascita (o qualora si venisse adottati da cittadini italiani).
Vi è anche una residuale possibilità di acquisto iure soli, ovverosia qualora si nascesse sul territorio italiano da genitori che siano apolidi, ignoti o impossibilitati a trasmettere la propria cittadinanza al figlio in virtù delle leggi di cui al relativo Stato di provenienza.
Tuttavia, la cittadinanza italiana può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia da almeno dieci anni e sono in possesso di determinati requisiti:
– possesso di redditi sufficienti al sostentamento;
– non avere precedenti penali;
– non essere in possesso di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Vi è, inoltre, la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana anche per matrimonio. Si parla, in tale circostanza, della cosiddetta ‘cittadinanza per matrimonio‘ ed è riconosciuta dal prefetto della provincia di residenza del richiedente.
La legge, fra l’altro, prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.
Nello specifico, ol D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all’art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l’istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall’art. 10 bis della citata legge n. 91/1992.
Riferimenti normativi per la richiesta di cittadinanza italiana
i) Legge 5 febbraio 1992, n. 91 – “Nuove norme sulla cittadinanza”;
ii) Legge 1 dicembre 2018, n. 132 – recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica – modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;
iii) Decreto Del Presidente Della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572 – “Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza“;
iv) Decreto Del Presidente Della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 – “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana”.
Inquadramento giuridico
Legge 5 febbraio 1992, n. 91
Art. 5
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1 [della medesima legge], non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
I termini di cui sopra (ovverosia i due/tre anni afferenti alla residenza nel territorio italiano o estero) sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Art. 6
Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 5 succitato, i seguenti elementi:
- la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
- la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l’ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
L’acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b) , primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b) , secondo periodo.
Art. 8
Con decreto motivato, il Ministro dell’interno respinge l’istanza dell’interessato (presentata al sindaco del comune residenza o alla competente autorità consolare) ove sussistano le cause ostative previste nell’articolo 6. Qualora, invece, si trattasse di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L’istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall’emanazione del provvedimento.
Art. 9
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), così come disciplinato – da ultimo – dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132.
A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all’atto della presentazione dell’istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (1)(2).
Art. 9-ter
Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.
Il termine di cui sopra si applica, altresì, ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall’autorità diplomatica o consolare o dall’Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti occorsi prima del 1º gennaio 1948 (così come disciplinato dalla Legge 1° dicembre 2018, n. 132).
Art. 23
Le dichiarazioni per l’acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all’ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all’estero, davanti all’autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza.
Le dichiarazioni di cui sopra, nonché gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a margine dell’atto di nascita.
Decreto del Presidente della Repubblica – 12/10/1993, n.572
Articolo 4
Istanze per l’acquisto della cittadinanza.
L’istanza prodotta ai sensi dell’art. 7 della legge dallo straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova nelle condizioni previste dall’art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti altri documenti: a) atto di nascita; b) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato dal comune italiano presso il quale è stato iscritto o trascritto l’atto; c) certificazione penale rilasciata dagli Stati stranieri di origine e di residenza; d) certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
L’istanza di cui sopra deve essere trasmessa al Ministero dell’interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
Quando la legge prescinde dal requisito della residenza attuale in Italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo straniero o apolide richiedente la cittadinanza all’autorità diplomatica o consolare italiana competente in relazione alla località straniera di residenza, che li trasmette entro trenta giorni al Ministero dell’interno.
Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362
Articolo 1
Presentazione della domanda
i) L’istanza per l’acquisto o la concessione della cittadinanza italiana, di cui all’articolo 7 ed all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell’istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all’autorità consolare.
ii) Nell’istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali l’interessato ritiene di aver titolo all’acquisto o alla concessione della cittadinanza.
iii) L’istanza dev’essere corredata della seguente documentazione, in forma autentica:
- estratto dell’atto di nascita, o equivalente;
- stato di famiglia;
- documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori, limitatamente all’ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per l’acquisto della cittadinanza;
- certificazioni dello Stato estero, o degli Stati esteri, di origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali pendenti; e) certificato penale dell’autorità giudiziaria italiana;
- certificato di residenza;
- copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, limitatamente all’ipotesi di acquisto della cittadinanza per matrimonio.
iv) Ai fini della concessione, di cui all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il Ministro dell’interno è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, disposizioni concernenti l’allegazione di ulteriori documenti.
Da ultimo, appare utile sottolineare come il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana e’ stabilito in sei mesi dalla data di presentazione della richiesta da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera.
Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)