Interessi legali: nuovo tasso per il 2021

È stato fissato allo 0,01%, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, la misura del saggio degli interessi legali, di cui all’art. 1284, comma 1, del Codice Civile. A disporlo è stato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato in data 11 dicembre 2020 e pubblicato nella G.U. 15 dicembre 2020, n. 310.

Di Redazione Compliance Legale


Adottato il DM che aggiorna i parametri del tasso di interessi legali per l’anno 2021


Si definisce interesse legale quella tipologia di interesse dovuto, per legge, quale obbligo accessorio rispetto al pagamento di una somma di denaro. La principale ipotesi di interesse legale è quella prevista dall’art. 1282 del Codice Civile, secondo cui i crediti liquidi ed esigibili producono interessi di pieno diritto.

Il tasso degli interessi (c.d. “saggio”), invece, viene fissato annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1284 del Codice Civile, a mente del quale:

1) Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d’anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l’anno successivo.

2) Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.

3) Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto altrimenti sono dovuti nella misura legale.

4) Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

5) La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”.

Posto quanto sopra, da ultimo, con decreto del Ministero dell’Economia dell’11 dicembre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020), è stato stabilito il nuovo tasso di interesse legale previsto dall’art. 1284 del Codice Civile sopra richiamato.

A partire dal 1° gennaio 2021, dunque, tale tasso sarà pari allo 0,01% su base annua, a fronte della misura precedentemente fissata nel 2020 pari allo 0,05%.

A tal riguardo, si ritiene utile rammentare, che, per quanto attiene alla previsione di cui al comma 4 del citato articolo 1284 del Codice Civile, ovverosia quando le parti non hanno determinato la misura dell’interesse, la legge n. 162 del 2014 consente di incrementare la misura del saggio rapportandolo a quello di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2002 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali «dal momento in cui è proposta domanda giudiziale».


I siti dove effettuare il calcolo


Si riportano, di seguito, alcuni siti web dove è possibile svolgere il calcolo degli interessi legali in maniera semplice ed immediata:


Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.

NEWSLETTER

Categorie