I Contratti Telematici

Il contratto telematico è lo scambio tra proposta e accettazione operato a distanza attraverso la rete telematica. L’idea che il perfezionamento di un contratto possa avvenire attraverso dei computer collegati fra loro non è una novità di questi ultimi tempi, quanto piuttosto il frutto delle esperienze acquisite e largamente sperimentate in tutto il globo per venire incontro all’idea di globalizzazione e di facilitazione degli scambi commerciali.

di Redazione Compliance Legale

La definizione di contratto telematico

Ai sensi dell’art. 1321 c.c. per “contratto” si intende l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il termine “telematico”, invece, sta genericamente a significare la trasmissione di informazioni a distanza tra sistemi collegati per il tramite della rete internet.

In sostanza, la rete telematica consente alle parti di perfezionare accordi contrattuali pur in assenza di una compresenza fisica delle parti al momento dell’incontro tra proposta e accettazione, mediante utilizzo di strumenti informatici. 


Il commercio elettronico


Per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e di transazioni tramite mezzi elettronici, comprendente diverse attività tra cui:

  1. la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica;
  2. la distribuzione on line di contenuti digitali;
  3. l’effettuazione per via elettronica di operazioni finanziarie e di borsa;
  4. gli appalti pubblici per via elettronica (es. gare elettroniche) ed altre procedure di tipo transattivi delle Pubbliche Amministrazioni.

In tale contesto può distinguersi tra operazioni c.d. off line, quando per il perfezionamento delle operazioni commerciali sono impiegati a vario titolo strumenti elettronici e c.d. on line, quando il commercio elettronico è svolto tramite Internet.

In tale ultimo caso, ovverosia nel caso di operazioni on line, il commercio elettronico può qualificarsi come diretto o indiretto. Diretto, quando la contrattazione, lo scambio del consenso, la conclusione del contratto e la sua esecuzione, si svolgono interamente tramite collegamento telematico (es. l’acquisto di un software tramite il web, dove anche la consegna del prodotto avviene per mezzo telematico. Indiretto, quando ci si trova al cospetto di prodotti dotati di una loro necessaria corporeità che, per l’effetto, non consentono di completare l’intera operazione on line, quantomeno con riferimento alla fase dell’adempimento mediante la consegna, in cui non può prescindersi dall’utilizzo dei mezzi tradizionali.


La proposta


Per il perfezionamento dell’accordo ai sensi dell’articolo 1321 c.c. occorre l’incontro di due momenti soggettivi: proposta e accettazione.

La proposta è la dichiarazione, proveniente da una delle parti (cosiddetto proponente), che contiene – nella forma che la legge prescrive per la validità del contratto da stipulare – il programma contrattuale che viene proposto all’altra, con l’intenzione di obbligarsi.

Quando la proposta viene veicolata tramite internet e non è destinata ad un unico soggetto ma è aperta ad una pluralità indefinita di soggetti, può parlarsi di offerta al pubblico disciplinata dall’articolo 1336 c.c., secondo cui “L’offerta al pubblico quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi”.

Pertanto, quando l’offerta è completa in tutti i suoi contenuti, questa è equiparata alla proposta contrattuale e, quindi, il relativo contratto è concluso con l’accettazione del soggetto interessato. L’offerta al pubblico si perfeziona nel momento in cui viene pubblicizzata e dunque, nel caso di Internet, quando viene pubblicata nel web. L’eventuale revoca deve avvenire nella medesima forma (art. 1336 c.c.), fermo restando che sul web la revoca può ragionevolmente consistere anche nella semplice eliminazione della pagina che prima conteneva l’offerta.

Qualora, infine, l’offerta sia inviata per mezzo della posta elettronica nella casella di un determinato destinatario, non si verterà nei casi disciplinati dalle offerte al pubblico, quanto piuttosto varranno le regole previste per la vendita per corrispondenza.


L’accettazione


Salvi i casi in cui l’accettazione non sia richiesta ai fini della conclusione dell’accordo contrattuale (si pensi al caso previsto dall’art. 1327 c.c., contratto eseguito dal proponente mediante l’esecuzione, o dall’art. 1333 c.c., contratto con obbligazioni a carico del solo proponente) il contratto si conclude con l’accettazione della proposta da parte dell’oblato.

L’accettazione deve essere necessariamente:

conforme alla proposta (qualora non lo sia, assume il valore di controproposta);

tempestiva, ovverosia pervenire entro il termine fissato dalla proposta o secondo la natura degli affari o dagli usi;

definitiva.


Il momento della conclusione del contratto


Ai sensi dell’art. 1326 c.c., il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza della accettazione dell’altra parte.

Quanto agli effetti, invece, ai sensi dell’art. 1334 c.c., questi si producono dal momento in cui proposta e accettazione vengono a conoscenza del relativo destinatario.

L’art. 1335 c.c. prevede poi una presunzione di semplice conoscenza dell’accettazione che avviene nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario a meno che questo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne conoscenza.

Ebbene, nel caso di contratto concluso per mezzo della posta elettronica, questo si considererà concluso quando l’accettazione perviene all’indirizzo del proponente. In questo caso, la casella postale, resa disponibile da un provider costituisce l’indirizzo elettronico cui fare riferimento per l’applicazione della presunzione summenzionata di cui all’art. 1335 c.c..

Nel caso di contratti conclusi tramite internet, invece, posto che la controparte contrattuale provvede nella maggior parte dei casi a compilare il modello proposto dal venditore, inserendo il codice dei beni, la quantità, il luogo di consegna, i suoi dati identificativi e le modalità di pagamento, il contratto si considererà perfezionato quando l’impulso elettronico trasmesso attraverso la rete telematica giunge effettivamente al computer del proponente.


Luogo di conclusione del contratto


Un contratto si conclude nel luogo in cui si trova il proponente al momento in cui ha notizia dell’accettazione.

Nel caso di un contratto telematico, dunque, quest’ultimo si considererà perfezionato nel luogo dove si trova il terminale che ha ricevuto gli impulsi elettronici contenenti l’accettazione. Qualora, però, il contratto venga concluso tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica, la dottrina maggioritaria ritiene che il luogo non sia quello dove il soggetto si trova quando “scarica” l’e-mail, quanto piuttosto quello ove ha sede l’impresa o viene svolta l’attività professionale del destinatario, indipendentemente dal luogo dove si trova il computer o il sito utilizzato.


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