Operazioni di concentrazione tra imprese: limiti e tutela del mercato

Tra le vicende di progresso delle imprese possono distinguersi crescita interna e crescita esterna. Mentre la prima rappresenta un elemento di miglioramento basato esclusivamente sui ricavi propri dell’azienda, la seconda potrebbe realizzarsi mediante la fusione e/o acquisizione del controllo di un’altra impresa sottoposta ad una influenza determinante, o per meglio dire controllo, esercitato dall’esterno. In questi casi, dunque, laddove l’elemento di concentrazione tra imprese superi determinate soglie di fatturato (come da ultimo rideterminate dalla Autorità Antitrust con Delibera AGCM 9 marzo 2021, n. 28602), occorrerà un preventivo vaglio e controllo da parte delle preposte istituzioni a tutela del mercato e della concorrenza.

Di Redazione Compliance Legale

Cosa si intende per operazioni di concentrazione?

Ai sensi dell’articolo 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, un’operazione di concentrazione si realizza quando:

a) due o più imprese procedono a fusione;

b) uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un’impresa ovvero una o più imprese acquisiscono direttamente od indirettamente, sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo, il controllo dell’insieme o di parti di una o più imprese;

c) due o più imprese procedono, attraverso la costituzione di una nuova società, alla costituzione di un’impresa comune.

In sostanza, si ha operazione di concentrazione qualora due o più imprese procedono alla creazione di un’impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.

Non rappresentano concentrazioni, per contro:

– le acquisizioni di partecipazioni a fini meramente finanziari;

– le operazioni infra-gruppo (realizzate fra società controllate, anche se indirettamente, da un unico soggetto);

– le operazioni i cui partecipanti non svolgono alcuna attività economica.

Posto quanto sopra, nella misura in cui le imprese danno vita a delle operazioni di concentrazione, le esigenze di tutela del mercato impongono l’utilizzo di strumenti che limitino o escludano potenziali rischi di riduzione della concorrenza. Ciò che vuole escludersi, infatti, è la possibilità che la nuova entità economica, forte di un rinnovato posizionamento nel mercato di riferimento, aumenti i prezzi o pratichi condizioni svantaggiose per le controparti.

In ragione di quanto sopra esposto, ai sensi dell’art. 16 della l. 287/1990 citata, le operazioni di concentrazione devono essere comunicate preventivamente all’AGCM quando il fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’insieme delle imprese interessate, e il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate, superino determinate soglie, aggiornate dall’Autorità annualmente, a meno che non ricorrano le condizioni perché la concentrazione ricada nella competenza della Commissione UE.

Nell’ambito del suo potere di verifica e controllo, quando l’Autorità ritiene che una concentrazione comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, tale da ridurre in modo significativo e durevole la concorrenza, ne vieta la realizzazione.

In alternativa, l’operazione di concentrazione può essere condizionatamente autorizzata, ovverosia subordinata al rispetto di determinati requisiti tesi ad eliminare potenziali effetti restrittivi della concorrenza.


Le soglie di fatturato


Con Delibera 9 marzo 2021, n. 28602, l’AGCM ha aggiornato le soglie di fatturato che rendono obbligatoria la comunicazione di una concentrazione.

A far data dal il 22 marzo 2021, dunque, tali soglie ammontano a 511 milioni di euro per il fatturato realizzato nel territorio italiano dall’insieme delle imprese interessate e 31 milioni di euro per il fatturato totale realizzato individualmente a livello nazionale da almeno due delle imprese interessate.


La prenotifica delle operazioni di concentrazione


Le imprese che intendano realizzare operazioni di concentrazione ricadenti nell’ambito del controllo dell’AGCM hanno la facoltà di presentare anticipatamente a quest’ultima, almeno quindici giorni prima della data prevista per la comunicazione formale, una c.d. prenotifica dell’operazione.

Il documento informale da trasmettere è preferibile che contenga quantomeno le seguenti informazioni:

– indicazione dei soggetti che procedono all’operazione;

– breve descrizione delle modalità di realizzazione dell’operazione;

– indicazione dei mercati interessati dall’operazione;

– posizione delle parti nei mercati individuati;

– se l’operazione sia stata o debba essere sottoposta all’attenzione delle autorità competenti di altri Paesi.

È comunque consentito all’Autorità formulare richieste di integrazione documentale e/o informativa, al fine della conduzione dell’iter valutativo, mantenendo pur sempre integro il massimo grado di riservatezza.

Appare importante specificare che i termini di decorrenza del procedimento decorreranno esclusivamente dalla presentazione della comunicazione formale di concentrazione per il tramite dell’apposito formulario e non anche a seguito della prenotifica.


Informativa al mercato sulle operazioni di concentrazioni comunicate


A fronte della comunicazione di una operazione di concentrazione che comporti il superamento di entrambe le soglie previste per l’obbligo di comunicazione preventiva, l’AGCM, al fine dell’adozione delle proprie determinazioni ai sensi dell’art. 16 della legge n. 287 del 1990, appone sul proprio sito internet un avviso al mercato.

Tale avviso ha la finalità di sollecitare eventuali osservazioni di terzi, i quali avranno la possibilità di presentare eventuali osservazioni all’Autorità entro cinque giorni lavorativi dalla data dell’avviso.


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