Residenza fiscale: prevale il lavoro, domicilio professionale o il centro degli affetti? I criteri della Cassazione.

Secondo l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione (Sentenza n. 11620 del 4 maggio 2021), la sfera economico-patrimoniale del contribuente prevale su quella affettivo-familiare discostandosi, dunque, dalla precedente visione secondo cui veniva individuata nella sfera affettiva e familiare l’elemento chiave per la decretazione del “centro di interessi” e, dunque, della residenza fiscale della persona.

di Redazione Compliance Legale


Secondo la Corte di Cassazione, il criterio di identificazione del domicilio rilevante per la determinazione della residenza fiscale di una persona fisica “va individuato in relazione alla gestione degli interessi e degli affari economico-patrimoniali, prioritariamente rispetto al luogo delle relazioni affettive e familiari”.

Tale Sentenza rappresenta uno spartiacque nel sistema interpretativo tributaristico-fiscale italiano, rivestendo una notevole importanza per aver fornito un criterio interpretativo da tenere in considerazione nell’ambito di tutte quelle vicende che coinvolgono contribuenti con interessi economico-patrimoniali ed affettivo-familiari stabiliti in località differenti del globo.

Dunque, la Suprema Corte, ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate, ribaltando le decisioni delle Commissioni Tributarie in primo e secondo grado le quali accoglievano la tesi del contribuente destinatario della sanzione emanata dall’Agenzia delle Entrate per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, invero, tale contribuente – sebbene regolarmente iscritto nell’anagrafe della popolazione residente all’estero e con dimora abituale alle Isole Canarie – risulterebbe essere fiscalmente residente in Italia.

Le difese del contribuente, tuttavia, erano atte a dimostrare come questi avesse stabilito il centro dei propri affari e interessi alle Isole Canarie ove aveva vissuto dapprima insieme al marito e, dopo la separazione, insieme ad una delle figlie.

La Corte di Cassazione, dunque, ha deciso di cassare con rinvio la sentenza di secondo grado per avere omesso di valutare alcuni elementi attinenti alla sfera patrimoniale ed economica del contribuente quali, più specificamente:

  • l’assunzione del ruolo di guardiano di un trust;
  • di legale rappresentante di una azienda agricola;
  • di membro del consiglio di amministrazione di una società;
  • l’apertura di alcuni conti correnti in Italia.

Aziende e società, quelle di cui sopra, tutte fiscalmente residenti in Italia.

Secondo la Corte di Cassazione, invero, “la valutazione congiunta di tali elementi potrebbe essere idonea a ritenere stabilito in Italia il domicilio del contribuente ai fini dell’art. 2 Tuir, comma 2, indipendentemente dalla iscrizione anagrafica del controricorrente” alle Isole Canarie.

Tuttavia, la determinazione della residenza fiscale di una persona fisica non potra giammai prescindere dalla conduzione di una singola e dettagliata analisi, realizzata ad hoc, caso per caso.

Tuttavia, tale novità interpretativa, potrà trovare applicazione anche negli emergenti contesti di smart working e di fluidità dei luoghi di lavoro che, nella stragrande maggioranza dei settori applicativi, diventeranno “la regola” e non più l’eccezione?


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