Bonifiche dei siti inquinati: illegittima l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi se non sottoscritta dal Sindaco.

La vicenda giunta al vaglio dei giudici del Tar Abruzzo aveva ad oggetto l’ordinanza comunale che ingiungeva al proprietario del terreno di rimuovere erba incolta, rifiuti vari, nonché scarti edilizi e copertoni d’auto.

Di Avv. Manuel Costa


Il principio affermato in giudizio


Il Tar Abruzzo, sede di Pescara, con la sentenza n. 137 del 2 aprile 2022, ha stabilito l’illegittimità dell’ordinanza comunale di ripristino dello stato dei luoghi sottoscritta dal dirigente che dispone la bonifica di un terreno ponendo a carico del proprietario la pulizia e la rimozione di rifiuti ivi presenti, trattandosi di un atto che rientra nella competenza del sindaco ex art. 192, comma terzo, d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), norma speciale, sopravvenuta e prevalente rispetto all’art. 107, comma quinto, del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL).

Invero, il summenzionato dettato codicistico di cui al Codice dell’Ambiente, “…chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.


Il contenuto della Sentenza n. 137 del 2 aprile 2022


La vicenda aveva ad oggetto l’ordinanza dirigenziale n. 372 del 26 novembre 2020 a mente della quale il Comune di Pescara, sulla scorta dei verbali di sopralluogo effettuati dalla Polizia Municipale – i quali evidenziavano la presenza di alta e folta vegetazione incolta, con materiali e attrezzature edili come tubolari, laterizi, materiale vario, oltre che rifiuti vari – ingiungeva ai proprietari dell’area la bonifica della stessa, ordinando di mantenerla costantemente pulita e sgombra da vegetazione “spontanea” e da rifiuti effettuando, altresì, un intervento di derattizzazione.

Di talché, i proprietari impugnavano l’ordinanza in parola, censurandola per violazione dell’art. 192, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006 per incompetenza ed eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, dell’erroneità dei presupposti, dell’illogicità e ingiustizia e del difetto di istruttoria.

Altresì, i proprietari (ricorrenti) rappresentavano che l’ordinanza in parola doveva essere rilasciata dal Sindaco (o da un suo delegato) e che, dunque, il Dirigente era incompetente al riguardo.

Il ricorso in parola, dunque, è stato ritenuto fondato dal Tribunale Amministrativo.

Il collegio, al riguardo, innanzitutto ha sancito che “è necessario evidenziare al riguardo che, in base all’art.192, comma 3 del D.lgs. n.152 del 2006, è il Sindaco che provvede con apposita ordinanza in tema di recupero e smaltimento di rifiuti abbandonati e depositati in modo incontrollato sul suolo nonché di ripristino dello stato dei luoghi”.

Altresì, è stato osservato che, conseguentemente, “trattandosi in sostanza di ordinanza ex art.192, comma 3 del D.lgs. n.152 del 2006, quale norma speciale sopravvenuta rispetto a quella contenuta nell’art. 107, comma 5 del D.lgs. n.267 del 2000, la competenza ad emettere il provvedimento impugnato spettava al Sindaco e non al Dirigente, dunque incompetente (cfr. Cons. Stato, II, n.6294 del 2020, TAR Emilia-Romagna, II, n.704 del 2014)”.

L’ordinanza in parola, dunque, è stata annullata.


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