Nel presente contributo vengono analizzate le possibilità di accesso agli account nella titolarità di un congiunto defunto da parte degli eredi, ovverosia quel fenomeno che prende il nome di c.d. eredità digitale.
Di Avv. Valerio Impellizzeri
Indice
Accesso agli account digitali del soggetto defunto
La società moderna è sempre più caratterizzata dalla digitalizzazione di ogni aspetto della vita quotidiana: ogni singola attività giornaliera richiede ormai la creazione di account internet che consentono di accedere a profili bancari, assicurativi e finanche di trading on-line.
Con la continua creazione di identità digitali la definizione di “dati personali” si è ormai allargata sino a ricomprendere, oltre alle informazioni che riguardano ciascuno cittadino, anche i dati di natura elettronica, come gli account di posta elettronica, le password dei social network e finanche le autorizzazioni all’accesso ai Cloud ove vengono conservate informazioni di ogni natura.
Accade sovente che i colossi del web come Facebook, Apple e WhatsApp richiedano – nell’ipotesi di eventi gravi che occorrono ai titolari dei profili internet – un’espressa autorizzazione per accedere agli account internet del soggetto defunto.
Sebbene il Garante della Privacy avesse già riconosciuto il diritto degli eredi ad accedere ai dati personali di natura bancaria, ad oggi non era certo il diritto di ad acquisire gli account, con relative password, dei profili internet di un soggetto colpito da grave malattia invalidante o addirittura deceduto.
Difatti, la normativa italiana in materia di dati personali, come modificata a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, consente ai soggetti che agiscono nell’interesse del defunto, per ragioni familiari, di esercitare il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione (diritto all’oblio), ma alcun riferimento vi è in ordine al diritto di acquisire password o dati digitali.
La sentenza del Tribunale di Milano del 8 luglio 2022
Invece, con una recentissima sentenza il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto della moglie ad avere accesso agli account internet del marito defunto per consentirle di acquisire foto e video del marito, nonché sue eventuali dichiarazioni di ultime volontà.
A seguito della detta sentenza, considerata la rilevanza e l’attualità della questione trattata, si auspica un ulteriore intervento normativo da parte del legislatore europeo o italiano, per la disciplina di dettaglio, fermo restando che il bilanciamento del diritto alla riservatezza con quello alla base della richiesta di accesso ai dati dell’identità digitale non può prescindere da un’attenta valutazione in sede giurisdizionale.
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