Organizzazione di un evento o spettacolo pubblico: quali autorizzazioni sono necessarie?

Il presente elaborato intende fornire una panoramica quanto più chiara ed esaustiva circa le autorizzazioni che sono necessarie per lo svolgimento di un pubblico evento. In particolare, l’organizzazione di un evento e/o spettacolo pubblico comporta l’espletamento di una serie di adempimenti amministrativi, differenziati fra loro in relazione alla tipologia di iniziativa promossa e del luogo in cui si agisce.

Pertanto, l’elaborato in parola vuole fungere da strumento utile all’orientamento di coloro che operano nel settore di riferimento, seppur con la consapevolezza che eventuali mancanze e/o richieste di chiarimento ben potranno essere richieste presso gli uffici territoriali di riferimento.

di Avv. Manuel Costa


Organizzazione di spettacoli, intrattenimenti e manifestazioni pubbliche a carattere permanente o temporaneo


L’attività di pubblico spettacolo può assumere natura temporanea oppure permanente.

Per attività a carattere temporaneo si intende qualsiasi attività che trova espletamento e, dunque, si esaurisce, in un arco di tempo limitato, oppure che trovi svolgimento in modalità non permanente nel medesimo sito.

Pertanto, la licenza per spettacoli temporanei va richiesta quando i) l’evento prevede l’esibizione di artisti dinnanzi ad un pubblico – stazionario o di passaggio – nonché quando ii) è previsto l’utilizzo di impianti per la diffusione sonora o luminosa, oltre iii) all’utilizzazione di strutture mobili, quali palchi, pedane, transenne o posti a sedere.

Altresì, occorre stabilire se l’evento rientri nella definizione di “pubblico spettacolo” e, per l’effetto, conseguire la relativa licenza disciplinata dall’art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – T.U.L.P.S., a mente del quale “Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, presentata allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo”.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, dunque, la licenza di Pubblico Spettacolo va acquisita ogni qualvolta l’evento:

  • sia organizzato in un luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • sia organizzato nell’esercizio di attività imprenditoriale, ovverosia vi sia sotteso uno scopo di lucro, essendo previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso (anche sotto forma di mera consumazione);
  • sia organizzato in forma abituale ed in favore di terzi;
  • sia pubblicizzato sotto qualsiasi forma e su qualsiasi piattaforma digitale e/o analogica capace di raggiungere il pubblico;
  • quando vengono predisposte apposite strutture atte al raggiungimento dello scopo.


La procedura da seguire per organizzare uno spettacolo, evento e/o manifestazione


Occorre distinguere, al riguardo, due differenti fattispecie.

La prima fattispecie concerne la realizzazione di spettacoli / manifestazioni cosiddetti “all’aria aperta“, ovverosia privi di attrezzature, strutture di stazionamento e contenimento per il pubblico (i.e. sedie, transenne, tribune, ecc), anche con la presenza di un palco, impianti di illuminazione e radiodiffusione – amplificazione (non accessibili al pubblico), conformemente al dettato legislativo di cui al D.M. 19.8.1996 (“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo“).

In tale fattispecie, il rilascio della summenzionata licenza disciplinata dal T.U.L.P.S., relativa alla manifestazione in parola, sarà subordinato alla tempestiva presentazione, al Questore, della seguente documentazione:

  • apposita istanza corredata da marca da bollo;
  • certificazione relativa al corretto montaggio del palco (redatta da tecnico abilitato);
  • certificazione relativa alla conformità degli impianti elettrici / di illuminazione / di amplificazione, rilasciata da apposito tecnico abilitato);
  • autorizzazione relativa al suolo pubblico e/o privato, rilasciata dalla relativa Autorità pubblica o dal privato proprietario terriero.

Da ultimo, si sottolinea come per gli eventi che si svolgono all’aperto e nei quali sia previsto l’utilizzo di impianti atti alla diffusione / amplificazione musicale, è necessaria l’acquisizione finanche dell’autorizzazione rilasciata dal Comune in materia di tutela dell’inquinamento acustico ex L. 447/95.

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La seconda fattispecie, al contrario, concerne l’organizzazione di spettacoli o manifestazioni in locali al chiuso e/o strutture di stazionamento e contenimento del pubblico (distinguendo, altresì, che si tratti di i) spettacoli, ii) intrattenimenti o iii) manifestazioni a carattere pubblico su area pubblica/privata con capienza inferiore o superiore a 200 persone).

A monte, in via preventiva, l’organizzatore dovrà inoltrare alla competente Commissione Comunale/Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo apposita istanza volta ad acquisire il relativo parere di agibilità.

Successivamente, occorrerà presentare presso la Questura territorialmente competente l’istanza tesa al rilascio dell’autorizzazione/licenza per l’esecuzione del “Pubblico Spettacolo” ex art. 68 T.U.L.P.S.

In tale istanza, pertanto, dovrà essere esplicitata sia la tipologia di evento cui si richiede l’autorizzazione, che la data di inizio (inclusiva degli orari di apertura e chiusura), oltre che una stima di partecipazione pubblica prevista (superiore o inferiore alle 200 persone).


Spettacoli ed intrattenimenti con capienza pari o inferiore a 200 persone


Nel caso in cui la capienza del suolo o del locale in cui dovrà svolgersi l’evento sia da ritenere pari o inferiore a 200 persone, sarà necessario allegare all’istanza presentata alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, apposita Relazione Tecnica (resa ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 28.5.2001 n.311), da parte di un professionista abilitato che:

  • accerti e dichiari l’agibilità del locale/area ai fini dell’esercizio dell’attività di pubblico spettacolo/trattenimenti danzanti, secondo le regole tecniche e la normativa vigente in materia;
  • definisca la capienza massima consentita;
  • certifichi la solidità delle strutture, la sicurezza e l’igiene dei locali;
  • indichi le eventuali prescrizioni da adottare a tutela della sicurezza pubblica.

Tale Relazione, redatta da un professionista iscritto all’Albo degli Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Industriali, dovrà attestare la corrispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite dal Ministero degli Interni, nonché allegare le diverse conformità o collaudi relativi all’installazione di palco, tribune o quant’altro, impianti elettrici, impianti a gas, planimetrie ed ogni altra certificazione possa necessitare.

Si rammenta, infine, come tale documentazione dovrà essere preliminarmente esaminata dalla competente Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, al fine di esprimere il relativo parere di agibilità.


Spettacoli ed intrattenimenti con capienza superiore a 200 persone


Nel caso in cui la capienza dell’area/locale sia superiore a 200 persone, ai fini dell’ottenimento del parere di agibilità dei luoghi in cui si terranno gli eventi, in aggiunta alla documentazione di cui al paragrafo che precede, l’organizzatore dovrà richiedere alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, anche l’espletamento di un sopralluogo, al fine di verificare ed accertare i materiali usati, le strutture e gli impianti.


Intrattenimento all’interno di esercizi pubblici


Preliminarmente si rappresenta che l’espletamento di piccoli trattenimenti quali piano bar, concertini, karaoke, musica da intrattenimento di sottofondo all’interno degli esercizi pubblici, non costituisce attività di pubblico spettacolo e come tale non è soggetta a specifica licenza di polizia. Basterà, dunque, inviare una mera comunicazione al Questore, purché gli intrattenimenti rientrino nella normale attività dell’esercizio e siano complementari e secondari all’attività principale, essendo volti solo ad allietare la clientela.

Di talché, si considerano tali:

  • le attività esercitate in maniera complementare all’attività principale;
  • le attività in cui non è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso (sotto qualsiasi forma) e nessun aumento del costo delle consumazioni;
  • le attività che non prevedono il posizionamento di allestimenti tali da modificare le caratteristiche
    proprie del locale (es. spostamenti di sedie e tavoli, posizionamento di pedane, allestimenti strumentali, aree di ballo, etc.).

Differentemente, sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle svolte all’interno di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande se realizzate quale attività primaria, dal titolare/proprietario/conduttore/concessionario/comodatario ed altro, con o senza scopo di lucro ed
in particolare qualora l’attività preveda:

  • il pagamento di un biglietto d’ingresso (sotto qualsiasi forma) e/o con maggiorazione del costo
    delle consumazioni;
  • la partecipazione di complessi musicali (es. band con musica dal vivo);
  • la pubblicizzazione sui canali di comunicazione analogica e/o digitale, in qualsiasi forma e modalità;
  • la complessità di strumentazione tecnica e di dotazione elettriche a servizio dell’intrattenimento;
  • la previsione di attività danzante, anche se occasionale e sporadica;
  • l’aumento della superficie di somministrazione;
  • la Predisposizione di allestimenti per il pubblico.

Per tali tipologie di attività di pubblico spettacolo, invero, occorrerà richiedere il rilascio della licenza di polizia ex art.68 del T.U.L.P.S., previo ottenimento del parere di agibilità e la richiesta di collaudo alla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.


Licenza per l’apertura di un locale di pubblico spettacolo


L’apertura di un locale di pubblico spettacolo (che sia un cinema, teatro, sala da ballo, discoteca, ecc.) comporta, dopo l’ottenimento del preventivo parere da parte della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, l’acquisizione della licenza di polizia ex art.80 del T.U.L.P.S., su richiesta alla Questura territorialmente competente da colui che esercita l’attività (sia esso proprietario, affittuario o gestore del locale).


Altresì, sarà possibile richiedere una licenza di agibilità fissa, ovverosia caratterizzata dall’assenza di alcuna scadenza temporale (a patto che non vengano apportate modifiche strutturali, impiantistiche e distributive all’immobile), oppure, una licenza di agibilità temporanea, ovverosia la cui validità sarà condizionata ad un determinato periodo temporale (di consueto, correlato alla durata della manifestazione di pubblico spettacolo cui si riferisce).

In tali casi, la domanda dovrà essere corredata dalla certificazione relativa alla Prevenzione Incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Non sarà necessario richiedere l’autorizzazione ex art. 80 del T.U.L.P.S. nelle circostanze in cui l’attività di pubblico spettacolo sia collaterale a quella principalmente svolta (ad es. musica di sottofondo alla somministrazione di bevande e alimenti).


Somministrazione temporanea di alimenti e bevande


Qualora durante lo svolgimento di uno spettacolo o evento si intenda effettuare attività di somministrazione in via temporanea di alimenti e bevande, sarà necessario presentare una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) al Comune di competenza.

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NB: in tutti i casi in cui l’evento e/o spettacolo preveda esibizioni di carattere musicale e/o teatrale, indispensabile sarà l’acquisizione del nulla osta da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori – SIAE.


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