Nel presente articolo si commenta l’importante sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 29206 del 7.10.2022, con la quale è stato affrontato, in tema di conferimento di incarichi dirigenziali, l’aspetto afferente al diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito da un dirigente regionale a causa dell’illegittima pretermissione nel conferimento dell’incarico di Segretario Generale del Consiglio della Regione Lazio.
Di Avv. Ilaria De Col
Indice
Premessa: la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, n. 29206 del 7.10.2022
Con la sentenza del 7.10.2022, n. 29206, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, ribaltando i due precedenti gradi di giudizio, ha riconosciuto ad un dirigente regionale il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa dell’illegittima pretermissione nel conferimento dell’incarico di Segretario Generale del Consiglio della Regione Lazio.
Il percorso motivazionale della Suprema Corte è complesso ed articolato e prende le mosse dall’indagine circa la natura dell’incarico di Segretario Generale, all’esito della quale la Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere la natura politica e strettamente fiduciaria dell’incarico, sulla base della quale i Giudici dei primi due gradi di giudizio avevano ritenuto corretta la scelta di conferire l’incarico sulla base dell’intuitus personae, valorizzando l’ampia discrezionalità in capo all’Amministrazione.
Dall’accertamento della natura amministrativa dell’incarico consegue infatti, ad avviso della Suprema Corte, la (i) soggezione alla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi dirigenziali (rinvenibile, a livello primario, nell’art.19 del d.lgs.165/2001), (ii) l’obbligo di agire nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, di cui l’obbligo di fornire idonea motivazione costituisce diretto precipitato, e (iii) la necessità di compiere una valutazione comparativa tra i candidati al fine di accertare effettivamente il possesso, in capo agli stessi, dei requisiti richiesti per il conferimento dell’incarico.
Di assoluto rilievo appare, in relazione alla necessità di una effettiva comparazione tra i candidati (iii), l’interpretazione operata dalla Corte di Cassazione in relazione alla norma regionale che svincolava l’Amministrazione, nella valutazione dei requisiti e delle caratteristiche dei dirigenti interessati al conferimento dell’incarico, da qualsivoglia procedura comparativa tra i candidati.
Al riguardo, la Corte ha ritenuto che una previsione siffatta – invero sovente contenuta all’interno di molte amministrazioni pubbliche – non può che essere interpretata alla luce dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. (art. 97 Cost.), di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali (artt. 1175 e 1375 c.c.), di trasparenza e completezza della motivazione dell’azione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 19, dovendo altrimenti imporsene la disapplicazione per contrasto con i principi imposti da fonti sovraordinate.
In disparte da tale rilevante ed innovativa specificazione, in relazione alla materia del conferimento degli incarichi dirigenziali la sentenza riafferma sostanzialmente il principio di diritto ormai consolidato secondo cui, anche in tema d’impiego pubblico privatizzato, l’art. 19 co. 1 D.lgs. n.165/2001, obbliga l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost.. (Cass. Civ. sent. n. 5369/2012; Cass. Civile sez. lav., n.6485/2021, Cass. Civile sez. lav.,n.6485/2021).
Particolarmente interessante risulta, invece, la motivazione della sentenza in materia di accertamento e liquidazione del danno da perdita di chance richiesto dal soggetto illegittimamente pretermesso.
Il danno da perdita di chance
Come noto, la violazione degli obblighi imposti all’amministrazione nella procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali configura un comportamento suscettibile di produrre danno risarcibile sub specie di perdita di chance, derivante dalla violazione dell’interesse legittimo di diritto privato vantato dal soggetto pretermesso in relazione all’obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni sopra richiamati.
Nella perdita di chance, il danno risarcibile va generalmente riconosciuto in misura proporzionale alla probabilità di raggiungimento del risultato (sperato) nella ipotesi in cui fosse stato possibile l’utilizzo della chance.
Esso, dunque, non si relaziona alla perdita di un bene, ma all’occasione perduta di conseguire un bene.
Ne discende che la sua autonoma identificabilità e l’autonomo riconoscimento, comporta, innanzitutto, che la perdita dell’occasione (opportunità) è essa stessa la situazione giuridica soggettiva tutelata, come tale autonomamente valutabile sotto il profilo economico (a tal proposito la giurisprudenza è chiara nel sostenere che si tratta di un’entità patrimoniale a sé stante “giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tener conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto” (Cass., sentenza n. 18207 del 25 agosto 2014)).
Se la risarcibilità della chance trova fonte nella compromissione di una opportunità di conseguire un altro bene della vita, la determinazione del risarcimento può avvenire secondo valutazione equitativa consentita grazie al combinato disposto degli articoli 2043 e 2059 del c.c., commisurata, ove possibile, al grado di probabilità che quel risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito.
Ebbene, con la sentenza impugnata la Suprema Corte ha ancorato la valutazione delle probabilità di ottenimento dell’incarico – necessaria ai fini della quantificazione del danno da perdita di chance – alla motivazione contenuta (ovvero mancante) nell’atto di conferimento dell’incarico stesso: “in tema di pubblico impiego privatizzato, siccome l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un’adeguata esplicitazione delle ragioni per le quali il candidato selezionato sia stato prescelto all’esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, si devono distinguere – ai fini dell’accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso – le ipotesi di motivazione mancante o illegittima da quelle in cui questa sia soltanto insufficiente.”
In particolare, nel caso in cui l’Amministrazione abbia omesso di fornire qualsivoglia motivazione a sostegno della scelta compiuta, il Giudice “investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l’attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell’incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico”.
Diversamente, nel caso in cui la motivazione esista formalmente ma sia del tutto inidonea e/o insufficiente a dare contezza delle ragioni – sotto il profilo dei requisiti posseduti e delle capacità professionali vantate in relazione ai criteri posti a fondamento della nomina – per le quali un candidato sia stato preferito per il conferimento dell’incarico “il giudice dovrà apprezzare, alla stregua di questi ultimi, l’esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, sul quale fondare il ristoro (Cass., Sez. L, n. 6485 del 9 marzo 2021)”
La Corte di Cassazione, in altri termini, ha posto il contenuto della motivazione del provvedimento di conferimento dell’incarico tra gli elementi utili ai fini della valutazione probabilistica sulla base della quale, per giurisprudenza costante, può essere accertata la concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire un incarico dirigenziale, ai fini dell’accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance.
La sentenza, nel valorizzare la motivazione della scelta del soggetto assegnatario dell’incarico ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria promossa dal pretermesso, potrebbe avere il merito di rendere ancora più cogente per le Amministrazioni pubbliche l’obbligo di esplicitare le ragioni delle scelte compiute nel conferimento degli incarichi dirigenziali, così da rendere effettivamente la motivazione un reale parametro di legalità dell’azione amministrativa.
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