La Corte Costituzionale, con la Sentenza del 22 dicembre 2022, n. 263 – in linea con la Sentenza C-383/18 della Commissione Europea (cd. “Lexitor”) – si è espressa in materia di riduzione del costo totale del credito ai consumatori in caso di estinzione anticipata del finanziamento, dichiarando incostituzionale l’art. 11-octies, comma 2, del D.L. n. 73/2021 (Decreto Sostegni Bis) nella parte in cui veniva limitato ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento e sancendo, per l’effetto, il diritto al rimborso in favore del consumatore dei costi non sostenuti in virtù dell’estinzione anticipata del finanziamento.
di Redazione Compliance Legale
La vicenda fattuale
La vicenda trae origine dalla richiesta presentata, nel 2019, ai giudici europei da una società polacca che offre servizi di credito al consumatore.
Tale richiesta, sostanzialmente, era volta ad acquisire definitivamente chiarezza sulla portata della direttiva europea risalente al 2010, per il tramite della quale era stato stabilito che nel caso di estinzione anticipata del credito da parte del consumatore, quest’ultimo abbia diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Nel 2019, la Corte di Giustizia europea, dettagliando maggiormente la portata della direttiva comunitaria di cui sopra, ha disposto il diritto di rimborso, in favore del consumatore, di tutti i costi sostenuti da quest’ultimo nell’ambito del finanziamento, inclusi quelli di istruttoria e di provvigione (cd. costi “upfront”).
Ad esempio:
- si consideri un finanziamento (come la cessione del quinto dello stipendio) pari a 10.000 euro, suddiviso in 48 rate mensili, cui dovranno aggiungersi 3.000 euro a titolo di interessi, 1.000 euro a titolo di costi di istruttoria e 2.000 euro a titolo di provvigione per l’intermediazione creditizia;
- mettiamo caso che il consumatore decida di estinguere (ovverosia restituire il credito) il finanziamento in anticipo rispetto alla scadenza pattuita e, dunque, allo scoccare della trentaseiesima rata. Così facendo, rimarranno 12 rate residue, pari al 25% del finanziamento totale. Il consumatore, pertanto, avrà diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti nell’ambito del finanziamento (inclusi interessi, costi di istruttoria e costi di intermediazione) nella misura del 25% di quanto pattuito nel contratto;
- nel caso di specie, dunque, egli avrà diritto al rimborso delle seguenti somme: 750 euro a titolo di interessi, 250 euro a titolo di costi di istruttoria e 500 euro a titolo di provvigione per l’intermediazione creditizia.
Il contrasto interpretativo da cui, nel corso del tempo, è emersa la difficoltà per il consumatore di vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il rimborso di tutti i costi sostenuti nell’ambito del contratto di finanziamento, trae origine dalla lettura dell’art. 125-sexies, comma 1, del Testo Unico Bancario il quale, avendo dato attuazione all’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 23 aprile 2008 n. 2008/48/CE (che disciplina i contratti di credito ai consumatori), era stato interpretato nel senso che il consumatore potesse ripetere i soli costi dipendenti dalla durata del contratto (i cosiddetti costi “recurring”) non maturati al momento del rimborso del capitale e non, dunque, anche quelli “fissi” (cosiddetti “upfront”).
Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, con la Sentenza in parola, ha interpretato il citato art. 16 in senso “più favorevole al consumatore”, considerando che la durata residua del contratto, ai fini del calcolo della misura della riduzione, deve riguardare “il costo totale del credito” e non solo i costi recurring.
Si segnala, altresì, come la Corte Costituzionale sia intervenuta finanche sulla questione dell’applicabilità retroattiva di quanto sancito dalla Corte di Giustizia Europa.
Invero, Sebbene il Decreto “Sostegni bis” abbia recepito la sentenza Lexitor solamente a far data dal 23 luglio 2021 escludendone, per l’effetto, la relativa applicabilità retroattiva sino a quella data (in spregio perfino al giudicato della Corte di Giustizia Europea, avvenuto nel 2019), grazie alla Sentenza della Corte Costituzionale qui commentata è stata disposta l’efficacia retroattiva di tutte le disposizioni ivi declinate e, dunque, è stato sancito il diritto del consumatore a vedersi riconosciute, a titolo di rimborso, tutte le somme scaturenti dall’estinzione anticipata dei finanziamenti stipulati anche in precedenza al luglio 2021 (periodo in cui è entrato in vigore il Decreto “Sostegni Bis”).
Il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la Sentenza 22 dicembre 2022, n. 263, ha ritenuto che la limitazione temporale (i.e. la non retroattività sancita nel Decreto “Sostegni bis”) fosse in contrasto la normativa europea e, in particolare, con l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea tramite la citata sentenza C-383/18 (c.d. Sentenza “Lexitor”) secondo la quale, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito ai consumatori, il cliente abbia diritto:
- alla riduzione del costo totale del credito, da cui ne discende il rimborso comprensivo di tutti i costi posti a carico del consumatore (inclusi i costi fissi, cd. “upfront”);
- la riduzione deve applicarsi in proporzione alla minore durata del contratto, in conseguenza alla restituzione anticipata.
Pertanto, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale, i consumatori avranno diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche quando i contratti siano stati conclusi i antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 106/2021.
Infatti, è stato affermato come sia “costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’ art. 117, primo comma, Cost., l’art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», rinvio attraverso il quale è preclusa l’applicazione retroattiva della giurisprudenza comunitaria che riconosce al consumatore, in caso di rimborso anticipato dei contratti bancari, il diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi in quello totale del credito, escluse le imposte”.
*
Nel caso in cui ti trovassi in possesso di un finanziamento da estinguere anticipatamente e, dopo aver interloquito con il tuo responsabile di filiale, non ti venisse riconosciuto il rimborso di tutte le somme indicate nel presente articolo, non esitare a contattarci per ricevere tutto il supporto necessario al riguardo.
Desideri una consulenza o supporto legale? Scrivi alla nostra segreteria, ti contatteremo per approfondire la tematica e formulare il nostro miglior preventivo.
Condividi:
- Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)
- Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)