Accesso alle immagini di videosorveglianza: il TAR Catania dice NO.

Con la Sentenza n. 3376 del 22 dicembre 2022, il TAR della Sicilia, Sezione di Catania, ha respinto il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto avverso il provvedimento di diniego di accesso agli atti amministrativi presentato da Tizio, contro l’Azienda Sanitaria Provinciale, con il precipuo fine di acquisire alcune immagini di videosorveglianza.

di Redazione Compliancelegale

La vicenda


La vicenda trae origine dall’istanza d’accesso agli atti amministrativi (ex art. 22 e s.s. della L. 241/90) presentata da Tizio all’Azienda Sanitaria Provinciale, con la quale richiedeva l’accesso alle immagini del giorno X, fascia oraria Y, riprese dall’impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale sito in Catania poiché la propria vettura – parcheggiata negli spazi antistanti l’ambulatorio ospedaliero – aveva subito danni da parte di ignoti.

Di talché, l’Azienda Ospedaliera Provinciale rigettava l’istanza d’accesso presentata da Tizio sulla scorta delle seguenti ragioni:

l’accesso alle immagini di videosorveglianza in uso a questa struttura pubblica è consentito all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine. Si rileva, altresì, che l’art. 22 della L. 241/90, citato a sostegno della superiore richiesta, rientra nell’ambito dell’accesso documentale”.

In virtù del succitato rigetto, Tizio proponeva ricorso dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale chiedendo l’annullamento dell’opposto diniego e l’accertamento del diritto all’ostensione delle immagini del circuito di videosorveglianza.

Per il ricorrente, invero, l’amministrazione avrebbe errato a ritenere non solo che l’accesso alle immagini di videosorveglianza sia consentito unicamente alle Forze dell’Ordine o all’Autorità Giudiziaria, ma anche che le medesime immagini non rientrerebbero tra i documenti amministrativi, dato che l’art. 22 della L. 241/90 ricomprende tra i documenti amministrativi “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti […]”.


Il giudicato del TAR e le relative motivazioni


Il Collegio giudicante ha ritenuto il ricorso infondato.

Innanzitutto, è stato evidenziato che l’art. 22 della L. 241/90, al comma 4 ha previsto che “non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”.

Conseguentemente, ad avviso del Collegio, il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi (in questo senso si è anche espresso, recentemente, il Consiglio di Stato, Sez. III, con la Sentenza n. 6822 dell’11 ottobre 2022; e Sez. VI, con la Sentenza n. 2005 del 9 marzo 2021).

Nella vicenda in parola, tralasciando i profili sulla dubbia riconducibilità dell’attività di videosorveglianza del parcheggio della struttura sanitaria all’attività di pubblico interesse espletata dall’Azienda Sanitaria Provinciale – prosegue il Collegio – “è dirimente la circostanza che l’istanza del ricorrente non è finalizzata all’ostensione di un documento/atto già esistente e nel possesso dell’Azienda intimata, bensì ad ottenere un’informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso il 20 giugno 2022 in prossimità dell’ambulatorio vaccinale. L’istanza, quindi, non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso, ai sensi dell’art. 22, comma 4 cit.“.


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