Analizzeremo, con il presente articolo, i vizi che possono affliggere il provvedimento amministrativo ed i conseguenti rimedi di impugnazione.
di Redazione Compliancelegale
I vizi del provvedimento amministrativo
Possiamo riassumere, precipuamente, i vizi che affliggono il provvedimento amministrativo nella seguente lista:
- eccesso di potere
- difetto di competenza
- difetto di istruttoria
- difetto di motivazione
- illogicità
- irragionevolezza
- violazione di legge o di regolamento
- difetto di forma
- conflitto di interessi
In particolar modo, ciascuno di essi si distingue in virtù delle caratteristiche intrinseche al provvedimento adottato e, al contempo, alla condotta utilizzata dalla pubblica amministrazione nel relativo procedimento di adozione.
Forniremo, di seguito, una panoramica dettagliata di ciascun vizio fra quelli sopra elencati.
Eccesso di potere: l’eccesso di potere è un vizio del provvedimento amministrativo che consiste nell’utilizzo di un potere in modo arbitrario e non giustificato, ovverosia nell’adozione di un provvedimento che eccede i limiti del potere assegnato all’amministrazione. L’amministrazione non può eccedere i limiti del potere che le sono stati attribuiti dalla legge o dalla costituzione, ovvero utilizzare un potere in modo non conforme alla sua natura e finalità. L’eccesso di potere può derivare dall’utilizzo arbitrario del potere discrezionale, ovvero dalla violazione di un principio di proporzionalità tra i mezzi adottati e gli obiettivi perseguiti e, dunque, dal mancato rispetto dei principi di legalità, di imparzialità, di buon andamento e di motivazione del provvedimento. L’eccesso di potere può anche derivare dalla mancata considerazione dei diritti e degli interessi legittimi dei privati, dalla mancata considerazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza.
[In pillole: l’amministrazione ha ecceduto i limiti del potere che le sono stati attribuiti dalla legge o dalla costituzione, ovvero ha utilizzato un potere in modo arbitrario e non giustificato].
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Difetto di competenza: il difetto di competenza è un vizio del provvedimento amministrativo che consiste nell’adozione di un provvedimento da parte di un’amministrazione che non ha la competenza per farlo. La competenza può essere sia di tipo soggettivo (cioè l’amministrazione non ha la competenza perché non ha la qualifica o la qualifica non è valida), che oggettivo (cioè l’amministrazione non ha la competenza perché la materia non rientra nella sua sfera di competenza).
[In pillole: l’amministrazione che ha adottato il provvedimento non aveva la competenza per farlo].
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Difetto di istruttoria: il difetto di istruttoria è un vizio del provvedimento amministrativo che consiste nella mancata o incompleta acquisizione delle informazioni e dei documenti necessari per valutare la situazione oggetto del provvedimento. L’amministrazione deve effettuare un’istruttoria adeguata del caso, ovvero acquisire tutte le informazioni e i documenti necessari per valutare la situazione e adottare un provvedimento congruo. Il difetto di istruttoria può derivare dalla mancata o incompleta audizione delle parti interessate, dalla mancata o incompleta valutazione di documenti o testimonianze, dalla mancata o incompleta acquisizione di pareri o di relazioni tecniche.
[In pillole: l’amministrazione non ha effettuato un’istruttoria adeguata del caso, ovvero non ha acquisito tutte le informazioni e i documenti necessari per valutare la situazione].
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Difetto di motivazione: il difetto di motivazione è un vizio del provvedimento amministrativo che consiste nella mancata o incompleta esposizione delle ragioni che giustificano il provvedimento, ovverosia che hanno indotto la pubblica amministrazione all’adozione del provvedimento. Esso può derivare dalla mancata esposizione degli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione, dalla mancata esposizione delle valutazioni e degli apprezzamenti compiuti, dalla mancata esposizione delle ragioni che hanno indotto a scegliere una determinata soluzione rispetto ad altre possibili. L’amministrazione deve fornire una motivazione adeguata per il provvedimento adottato, ovvero esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che giustificano il provvedimento. Il difetto di motivazione può derivare dalla mera riproposizione di quanto già espresso in altri atti (cd. per relationem).
[In pillole: l’amministrazione non ha fornito una motivazione adeguata o non ha fornito alcuna motivazione per il provvedimento adottato].
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Illogicità: l’illogicità è un vizio del provvedimento amministrativo che consiste nel manifesta contraddittorietà delle ragioni addotte dall’amministrazione per giustificarlo. Il provvedimento deve essere coerente con le ragioni addotte per giustificarlo, ovvero non può essere basato su ragioni che si contraddicono tra loro o che non sono supportate da alcuna logica. L’illogicità può derivare dalla mancata considerazione di elementi rilevanti, dalla erronea valutazione di fatti o circostanze, dalla mancata applicazione delle norme o dalla formulazione di conclusioni che non seguono logicamente dalle premesse.
[In pillole: il provvedimento è manifestamente contraddittorio, ovvero le ragioni addotte dall’amministrazione per giustificarlo sono in contrasto tra di loro].
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Irragionevolezza: tale vizio si riferisce alla mancanza di una adeguata motivazione da parte dell’amministrazione nell’adozione di un provvedimento. In altre parole, se l’amministrazione non fornisce una spiegazione valida e logica per la propria decisione, il provvedimento può essere considerato viziato da irragionevolezza e quindi annullato dal giudice amministrativo. La motivazione è un requisito fondamentale per garantire che le decisioni dell’amministrazione siano trasparenti, eque e basate su criteri obiettivi.
In particolare, tale vizio può manifestarsi in diverse forme, ad esempio quando l’amministrazione:
- non tiene conto di tutti i fatti rilevanti e le circostanze del caso;
- non valuta tutte le opzioni disponibili e non dimostra che la scelta adottata sia la più appropriata;
- non fornisce una spiegazione plausibile per la decisione adottata;
- adotta una decisione che è manifestamente eccessiva o ingiustificata rispetto allo scopo perseguito.
Il giudice amministrativo ha il potere di controllare la motivazione del provvedimento e, se riscontra il vizio di irragionevolezza, può annullare il provvedimento stesso in quanto considerato non conforme al diritto. è importante sottolineare che la motivazione non deve essere solo formale ma sostanziale, ovvero deve essere sufficientemente precisa e dettagliata per permettere di comprendere le ragioni della decisione e verificarne la legittimità.
[In pillole: il provvedimento è manifestamente insensato o sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito].
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Violazione di legge o di regolamento: esso si verifica quando l’amministrazione adotta un provvedimento che viola disposizioni di legge o di regolamento. Ciò significa che l’amministrazione non segue le norme e le regole stabilite dal legislatore o dal governo per prendere una decisione.
Può manifestarsi in diverse forme, ad esempio quando l’amministrazione:
- non rispetta le disposizioni di legge che regolano l’adozione di un particolare provvedimento;
- non rispetta i principi generali del diritto, come il principio di legalità o il principio di eguaglianza;
- non rispetta le norme che regolano la procedura per l’adozione di un provvedimento, come le norme sulla partecipazione dei cittadini o sulla trasparenza;
- non rispetta le norme che regolano i poteri e le competenze dell’amministrazione, ad esempio i limiti all’uso dei poteri discrezionali.
Il giudice amministrativo, nel valutare un provvedimento, deve accertare se esso sia stato adottato in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore, e se non lo fosse, può dichiarare l’illegittimità del provvedimento stesso e ordinare l’annullamento. In questo modo il giudice tutela i cittadini dalle decisioni arbitrarie dell’amministrazione e garantisce la legalità dell’azione amministrativa.
E’ importante sottolineare che l’amministrazione deve sempre rispettare le leggi e i regolamenti in vigore e che la violazione di questi può causare non solo l’annullamento del provvedimento ma anche sanzioni amministrative e/o penali.
[In pillole: l’amministrazione ha violato una legge o un regolamento con il provvedimento adottato].
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Difetto di forma: l’amministrazione non ha rispettato le forme prescritte dalla legge, ovvero ha adottato il provvedimento in modo non conforme alle procedure previste dalla legge.
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Conflitto di interessi: l’amministrazione aveva un interesse personale in gioco, ovvero ha adottato il provvedimento per beneficiare se stessa o i propri interessi.
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Inoltre, fermo quanto sopra, può aggiungersi che ogni vizio può contenere ulteriori “sottovizi”. Ad esempio, l’eccesso di potere può essere derivato da un uso arbitrario del potere discrezionale, oppure, dalla violazione di un principio di proporzionalità; il difetto di motivazione può essere derivato dalla mancata esplicitazione delle ragioni di fatto o di diritto che giustificano il provvedimento, o dalla mera riproposizione di quanto già espresso in altri atti.
Ad esempio, tra i più frequenti “sottovizi” del provvedimento amministrativo, ricordiamo l’errore di fatto e l’errore di diritto.
Errore di fatto: l’errore di fatto è un vizio del provvedimento amministrativo che consiste nell’adozione di un provvedimento basato su fatti che non sono veri o che sono stati erroneamente valutati. L’errore di fatto può derivare dalla mancata o incompleta acquisizione delle informazioni o dalla erronea valutazione dei fatti acquisiti. L’errore di fatto può anche derivare da una valutazione errata dei fatti, per esempio in caso di confusione tra fatti diversi o di interpretazione errata di documenti o di testimonianze.
Errore di diritto: l’errore di diritto è un vizio del provvedimento amministrativo che consiste nell’adozione di un provvedimento basato su una errata interpretazione o applicazione del diritto. L’errore di diritto può derivare dalla mancata o incompleta conoscenza delle norme o dalla loro errata interpretazione. Può anche derivare dalla mancata considerazione di norme o principi rilevanti o dalla applicazione di norme che sono state abrogate o dichiarate incostituzionali.
Impugnare il provvedimento amministrativo illegittimo
Per impugnare il provvedimento amministrativo illegittimo è necessario seguire i seguenti step:
- verificare che il provvedimento sia effettivamente illegittimo, ovvero che violi le leggi o i regolamenti vigenti o che leda i diritti/interessi legittimi dell’interessato.
- presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del proprio territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, oppure entro 120 giorni se il provvedimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
- Allegare tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’illegittimità del provvedimento, come ad esempio le leggi o i regolamenti violati.
- Attendere la decisione del TAR. In caso di esito favorevole, il provvedimento verrà annullato. In caso contrario, si può fare appello al Consiglio di Stato entro 60 giorni dalla decisione del TAR.
Nota: l’iter può variare in base alla tipologia di provvedimento e alla specifica vicenda.
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