Concorsi pubblici: il giudizio valutativo delle prove e l’assegnazione del punteggio. Riammissione al concorso di magistratura.

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza del 23 giugno 2023, n. 6216, ha riammesso “in gara” l’elaborato relativo alla prova di diritto civile (sostenuta dalla candidata appellante, nell’ambito del Concorso indetto per l’assegnazione di 360 posti per il ruolo di magistrato ordinario), il quale dovrà essere nuovamente sottoposto alla valutazione della Commissione giudicante.

di Redazione Compliancelegale


La vicenda


La candidata ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado (resa dal TAR Lazio) la quale aveva confermato la legittimità e la correttezza del giudizio – di esclusione – reso dalla Commissione giudicante.

A supporto delle proprie ragioni, la candidata appellante sosteneva che:

  • la Commissione di concorso aveva ritenuto di non ammetterla alla successiva fase concorsuale giudicando “non idoneo” il solo elaborato di diritto civile da lei consegnato, mentre aveva assegnato il punteggio di 14 alla prova di diritto penale e quello di 15 alla prova di diritto amministrativo”;
  • dopo aver esercitato il diritto di accesso, apprendeva che la valutazione della sua prova era stata rimessa alla Commissione in seduta plenaria […] il che avviene quando la decisione sia stata adottata a maggioranza ed il commissario dissenziente chieda la valutazione della plenaria, come accaduto nel caso di specie […]”.

Il giudizio reso dalla Commissione giudicante


La candidata appellante, per dimostrare come il giudizio di non idoneità reso dalla Commissione nei riguardi della sua prova di diritto civile – anche con l’ausilio di una perizia tecnico/giuridica – ha ottenuto l’accesso ad alcuni fra gli elaborati ritenuti idonei ed ha “provveduto a riscontrare, per sottrazione, se e quali fossero gli elementi contenuti in questi ultimi che mancavano, per contro, nel suo elaborato”.

In tal modo, ha potuto constatare quelli che fossero i due istituti di diritto “incriminati” dalla Commissione, ritenuto poco approfonditi nell’ambito del proprio elaborato, a tal punto da dichiararne la relativa insufficienza.

Sosteneva, tuttavia, la candidata, come essi non rientrassero all’interno del perimetro di approfondimento richiesto dalla traccia e che, pertanto, anche una loro sommaria menzione (come avvenuto nel caso di specie) sarebbe stata sufficiente a dimostrare la relativa preparazione, atteso che i temi da trattare approfonditamente sarebbero stati altri.

Ed infatti, “il presidente della sottocommissione che ha corretto il detto elaborato – appellandosi alla procedura prevista dall’art. 12, comma 8, del R.D. n. 1860/1925 [i.e. la rimessione alla valutazione da parte dell’adunanza plenaria, ndr.], perché evidentemente lo riteneva idoneo – chiese il rinvio in commissione plenaria della valutazione del tema” (si legge in Sentenza).

In altri termini, la candidata appellante “contesta alla commissione che il suddetto parametro di giudizio era improprio, perché la traccia estratta per la prova di diritto civile non richiedeva espressamente la trattazione di nessuno dei due aspetti ritenuti carenti nel suo tema. Di tal che […] un giudizio di non idoneità che su tale duplice carenza si fonda dovrebbe ritenersi affetto da travisamento”.

Motivo, questo, ritenuto fondato da parte del Consiglio di Stato, per i motivi trattati nel paragrafo che segue.


La riammissione al concorso in seguito al giudicato del Consiglio di Stato


Le ragioni addotte dalla candidata appellante sono state ritenute meritevoli di accoglimento da parte del Supremo Consesso Amministrativo in quanto “la traccia estratta in diritto civile […] non richiedeva espressamente al candidato di approfondire i due ridetti istituti. Ciò comporta che il giudizio di non idoneità riservatole […] si rivela, ad una rilevazione oggettiva ed estrinseca, non solo troppo severo, ma soprattutto ingiustificato.

Sostanzialmente, ad avviso del Collegio, non si tratta di sminuire e/o svuotare il potere valutativo della Commissione giudicante o, addirittura, di sostituirsi ad essa, quanto – più propriamente – rilevare che “quello che ad un giudizio estrinseco non consente di ritenere legittimo l’esercizio del potere valutativo in questo caso è l’avere assegnato valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla traccia, di loro astrattamente idonei ad essere valorizzati in termini di punteggio, e dunque in senso positivo, ma non già, in negativo, per fondare un giudizio di insufficienza”.

Pertanto, prosegue il Collegio, “l’incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati (rectius: dell’elaborato in questione), e le conclusioni raggiunte, sulla base di un parametro non previsto né prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo sul piano sintomatico di un potere di valutazione dell’elaborato non conforme ai canoni generali dell’azione amministrativa, pur connotati da discrezionalità di carattere tecnico, e dunque sindacabile nella presente sede giurisdizionale.

Da ultimo, con riferimento alla doglianza relativa alla mancata indicazione del giudizio valutativo (i.e. motivazione) sulla prova in oggetto, il Consiglio di Stato ha ribadito come “la giurisprudenza amministrativa è infatti consolidata nel ritenere, in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, che è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, la declaratoria della non idoneità, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici (cfr., ex plurimis: Cons. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528; Id., IV, 15 febbraio 2010, n. 835, 13 gennaio 2010, n. 92, 11 maggio 2009, n. 2880 e 11 luglio 2008, n. 3480)”.

Orientamento, questo, successivamente recepito e positivizzato dal legislatore attraverso la promulgazione dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, il quale ha stabilito che – agli effetti di cui all’art. 3, della L. 241/90 – il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula del “non idoneo”.

Alla luce del ragionamento e delle motivazioni di cui sopra, è stato ordinato di procedere ad una nuova valutazione dell’elaborato in parola (riammettendo, dunque, la candidata “in gara”), il quale, tenuto conto delle osservazioni di metodo rassegnate in Sentenza, dovrà essere eseguita nel rispetto delle precipue modalità ivi indicate.


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