La procedura di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) alla luce della nuova formulazione dell’art. 12, comma 4 del DPR 387/2003.

Di recente, l’art. 47, comma 3, lett. c), del D.L. 13/2023 (cd. decreto “PNRR ter”) ha novellato il comma 4 dell’art. 12, del DPR 387/2003 in tema di Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione energetica, stabilendo tempi più celeri nel rilascio del provvedimento da parte dell’Amministrazione procedente, attraverso un incisivo taglio dei termini procedimentali.

di Avv. Manuel Costa



Cos’è l’Autorizzazione Unica? Quando si ricorre alla PAS e alla DILA?


Ai fini della promozione dell’utilizzo delle Fonti di Energia Rinnovabili (FER), il legislatore ha disposto – attraverso la promulgazione del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 – una disciplina autorizzatoria unitaria, semplificata, con valore di variante allo strumento urbanistico, nonché in sostituzione all’acquisizione dei titoli autorizzativi necessari.

L’acquisizione della summenzionata autorizzazione interviene in seguito all’espletamento di un procedimento unico (mediante lo strumento della Conferenza di Servizi), al quale partecipano tutte le amministrazioni portatrici di interessi connessi (ambientali, paesaggistici, economici, di sicurezza e salute pubblica) ai fini della valutazione omicomprensiva del progetto presentato dall’operatore energetico.

Sostanzialmente, è bene tenere a mente che l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 ha disposto:

  • l’assoggettamento ad autorizzazione Unica (rilasciata dalla regione o dalla provincia delegata), la cui acquisizione costituisce anche titolo per costruire l’impianto;
  • la proclamazione di “pubblico interesse e pubblica utilità” per le attività aventi ad oggetto la produzione e l’utilizzo delle FER. Ne consegue, da ciò, sia la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza per le relative opere di produzione (i.e. realizzazione degli impianti), nonché la possibilità di ubicare i medesimi impianti presso terreni agricoli, senza necessità di procedere con la relativa variazione di destinazione d’uso.

Inoltre, con il successivo d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, il legislatore ha introdotto ulteriori agevolazioni per i piccoli impianti, attraverso la programmazione di due nuovi procedimenti “semplificati”, ovverosia (i) la procedura abilitativa semplificata – PAS; (ii) la comunicazione per le attività di edilizia libera e (iii) la Dichiarazione di inizio lavori asseverata – DILA [ne abbiamo parlato qui, e anche qui].


Il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – PAUR


Parallelamente all’autorizzazione Unica illustrata nel paragrafo che precede, ha trovato recentemente ingresso nel nostro ordinamento legislativo il “Provvedimento autorizzatorio unico regionale” (PAUR), introdotto all’art. 27 bis del D.Lgs. n. 15272006, Codice dell’Ambiente (e menzionato, in virtù della relativa funzione, agli artt. 6 e 7 bis del medesimo Codice, in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA).

Tale procedimento, per quanto di interesse, ha natura facoltativa per i procedimenti di competenza statale ed obbligatoria per quelli di competenza regionale.

Il testo del cennato art. 27-bis del Codice dell’Ambiente (nella versione vigente a far data dal 31 luglio 2021), dispone che:

“1 .Nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all’autorità competente un’ istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. L’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, reca altresì specifica indicazione di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.”

Al successivo comma 7, si dà evidenza della circostanza per cui la determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi “costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende … il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto.

Circa il coordinamento fra la normativa dell’AU e quella del PAUR, si rappresenta che:

  • in virtù del combinato disposto fra l’art. 27-bis, del Codice dell’Ambiente e l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003, nelle ipotesi in cui il progetto dovesse essere sottoposto alla procedura di VIA troverà applicazione l’assorbimento dell’Autorizzazione Unica all’interno del PAUR (cfr. art. 27-bis, comma 7, ultimo periodo, a mente del quale “nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale”).

L’intervento semplificatore del legislatore in funzione del raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR


Al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 2 – Componente 2 (M2C2) “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, il legislatore è intervenuto prontamente sul quadro normativo nazionale energetico, dapprima attraverso il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. “decreto semplificazioni-bis”) e, successivamente, con la L. 27 aprile 2022, n. 34; il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “decreto aiuti”), concludendo con il recente D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (c.d. “Decreto PNRR Ter”).

Per quanto di interesse, gli interventi del legislatore sono stati orientati – inter alia – a snellire i procedimenti amministrativi/autorizzatori sopra descritti (i.e. Autorizzazione Unica; PAS; DILA; CIL) con riferimento agli impianti di taglia (potenza) minore, con il fine ultimo di velocizzare i relativi iter procedimentali.

Tra le varie misure, si rammenta l’aumento da uno a tre anni del termine per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, da realizzarsi in forza del titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 387/2003 (cfr. art. art. 7-bis D.L. n. 50/2022).

Da ultimo, la L. 21 aprile 2023, n. 41 ha operato importanti modifiche all’art. 12, del D.Lgs. 387/2003, rinnovandone strutturalmente l’impianto normativo del comma 4, con specifico riferimento al coordinamento con la procedura di VIA.

Ed infatti, in virtù della novella normativa di cui sopra:

  1. scompare l’ultimo periodo del comma 4, introdotto dal d.lgs. 28/2011;
  2. il procedimento/provvedimento autorizzatorio (i.e. Autorizzazione Unica) ex art. 12, d.lgs. 387/2003 da oggi ricomprende sia il procedimento/provvedimento di screening”, che quello di “VIA”.

In altri termini, parrebbe potersi desumere (interpretando la volontà del legislatore) la sussunzione all’interno del procedimento di autorizzazione unica (AU) dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dal Titolo III del Codice dell’Ambiente (i.e. screening, consultazione preventiva di assoggettabilità e, infine, VIA).

Ciò in virtù dell’avvenuta eliminazione della previsione precedentemente introdotta dal d.lgs. 28/2011 a mente della quale, in presenza di verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare (ex art. 20 del Codice dell’Ambiente) veniva assegnato un termine massimo per la conclusione del procedimento unico non superiore a novanta giorni.

***

Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 12, comma 4, d.lgs. 387/2003, in vigore dal 22 aprile 2023(evidenziando, in neretto, le differenze rispetto al previgente testo normativo):

L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, comprensivo, ove previste, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il rilascio dell’autorizzazione comprende, ove previsti, i provvedimenti di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo all’esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a novanta giorni nel caso dei progetti di cui al comma 3-bis che non siano sottoposti alle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fuori dei casi di cui al terzo periodo, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a sessanta giorni, al netto dei tempi previsti per le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, se occorrenti.

Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il procedimento unico di cui al presente comma può essere avviato anche in pendenza del procedimento per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o del provvedimento di VIA”.


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