Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la Sentenza n. 8150/2023, si è pronunciato in tema di autorizzazione paesaggistica e titolo abilitativo edilizio, deponendo per la relativa differenziazione ed autonomia procedimentale.
di Avv. Manuel Costa
Ad avviso del Collegio, intervenuto ad esprimersi con la presente massima giurisprudenziale in merito ad una vicenda concernente l’istanza di permesso di costruire presentata da un soggetto privato “per la realizzazione di tavolato ligneo di facile rimozione da destinare a stabilimento balneare ed elioterapico ad uso pubblico” (la quale ricevette parere negativo da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli) si verte in presenza di due procedimenti distinti ed autonomi (quello volto al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica e quello volto all’acquisizione del titolo abilitativo edilizio), seppur a tratti paralleli e coincidenti.
Pertanto, la mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica incide meramente sull’efficacia e non anche sulla legittimità del titolo edilizio (regolarmente acquisito).
Invero, ad avviso del Supremo Consesso amministrativo “come da giurisprudenza consolidata sul punto, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 3/5/2022, n. 3446).
Conseguentemente la mancata preventiva acquisizione della autorizzazione paesaggistica, di cui all’art. 146 d.lgs. n. 42/ 2004, incide sull’efficacia, non sulla legittimità, del titolo edilizio; l’autorizzazione paesaggistica, si atteggia quindi alla stregua di una condizione di efficacia, con la conseguenza che i lavori non possono essere iniziati, finché non intervenga il parere della Sovrintendenza (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile 2023, n. 3638), parere rispetto al quale l’amministrazione comunale ha solo un potere di conformazione”.
Più in particolare, con riferimento alla vicenda sottesa al relativo giudizio, “non può incidere il mancato rilascio della concessione demaniale marittima, trattandosi di procedimenti – quello relativo alla materia urbanistica, volto al rilascio dei titoli abilitativi, e quello relativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica – tra loro autonomi e indipendenti; l’art 146, comma 4, d.lgs. 42/2004 dispone infatti che l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio”.
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