Le novità del Decreto Legge Agricoltura n. 63/2024: guida ai nuovi impianti fotovoltaici

Il Decreto Legge Agricoltura 63/2024, entrato in vigore lo scorso 16 maggio 2024, introduce significative modifiche alla regolamentazione dell’installazione di impianti fotovoltaici in aree agricole. Mediante il presente articolo, miriamo ad offrire una panoramica dettagliata delle nuove disposizioni, esaminando quanto indicato in tema di aree idonee e non idonee, le deroghe ivi presenti, il regime transitorio e le specificità degli impianti agrivoltaici che saranno destinatari di tali disposizioni.

di Avv. Manuel Costa

Estratto normativo


Il Decreto Agricoltura introduce il nuovo “comma 1-bis” all’art. 20 del D.lgs. 199/2021, a mente del quale:

L’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8 [dell’art. 20 del D.lgs. 199/2021]. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR” (enfasi aggiunta, ndr.)


Indicazione delle Aree Agricole Idonee all’installazione di impianti fotovoltaici


Ai sensi dell’articolo 5 del D.L. 63/2024 in oggetto, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra è consentita solo in specifiche aree agricole qualificate come “idonee” ex art. 20, comma 8 del d.lgs. 199/2021.

Sono da annoverare nella relativa “nuova” classificazione, le seguenti aree:

  1. Aree con impianti esistenti: siti con impianti fotovoltaici esistenti, in cui è consentita limitatamente la modifica, il rifacimento, il potenziamento o la ricostruzione integrale di impianti già esistenti, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata.
  2. Cave e Miniere: purché esse siano cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
  3. Siti delle Ferrovie dello Stato e infrastrutture ferroviarie: aree e impianti gestiti dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dai gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché dalle società concessionarie autostradali.
  4. Aeroporti: siti all’interno dei sedimi aeroportuali, compresi gli aeroporti delle isole minori, previa verifica tecnica dell’ENAC.
  5. Impianti industriali e stabilimenti produttivi: aree interne agli impianti industriali e stabilimenti, con possibilità di installazione anche in aree agricole racchiuse in un perimetro ricompreso entro i 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento, in assenza di vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004.
  6. Aree Adiacenti alla Rete Autostradale: zone racchiuse entro una distanza (fascia) pari a 300 metri dalla rete autostradale (cd. “solar belt”), in assenza di vincoli ai sensi del D.lgs. 42/2004.

Indicazione delle Aree Agricole non più Idonee all’Installazione di impianti fotovoltaici


È dunque proibita, d’ora in avanti, l’installazione di impianti fotovoltaici a terra all’interno delle seguenti aree, precedentemente classificate come “idonee”, ovverosia:

  1. Siti di bonifica: aree oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte Quarta, del d.lgs. 152/2006 (Testo Unico sull’Ambiente).
  2. Aree Agricole adiacenti a zone industriali: aree agricole racchiuse entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, cave e miniere (non cessate), in assenza di vincoli di cui al D.lgs. 42/2004.
  3. Beni culturali e zone protette: aree non ricomprese nel perimetro dei beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004, né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto.

Deroghe ammesse per specifiche tipologie di progetti


Le nuove restrizioni – così come sopra rappresentate – non trovano applicazione in presenza delle seguenti fattispecie:

  • Progetti finalizzati alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).
  • Progetti attuativi delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari (PNC).
  • Progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Regime Transitorio


Il regime transitorio previsto nell’attuazione del Decreto in parola, prevede che le procedure autorizzative, abilitative o di valutazione ambientale avviate prima dell’entrata in vigore del decreto medesimo possano seguire la normativa precedente (ovverosia la normativa vigente al momento di presentazione dell’istanza di autorizzazione/avvio del procedimento).

Tale sistema, invero, garantisce la salvaguardia dei procedimenti già in corso, purché gli stessi siano stati istruiti con la documentazione tecnica già completa e scevra da irregolarità, mancanze o imperfezioni.

Tuttavia, permane un alone di incertezza su quale fase del procedimento debba essere raggiunta affinché si possa beneficiare di tale “fascia di salvaguardia” (ovverosia beneficiare dell’applicazione del vecchio regime normativo, vigente al momento dell’avvio del procedimento).

Si riporta, per completezza, il dettato normativo di riferimento (i.e. art. 5, comma 2 del presente Decreto Agricoltura):

Le procedure abilitative, autorizzatorie o di valutazione ambientale già avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi della normativa previgente“.

Appare evidente, dunque, l’intento del legislatore nel tutelare e salvaguardare le iniziative economiche già intraprese dagli operatori di settore, pur lasciando – come già evidenziato – talune incertezze riguardanti la fase precisa in cui debba trovarsi il progetto per non essere soggetto all’applicazione della nuova normativa sicuramente più “restrittiva”.


Impianti Agrivoltaici


Gli impianti di tipo agrivoltaico (tecnologia che combina la produzione di energia rinnovabile da fonte solare con l’uso agricolo del suolo), sono considerati una categoria distinta rispetto a quella riferita ai tradizionali impianti di tipo fotovoltaico “a terra”.

Conseguentemente, la realizzazione ed installazione di impianti agrivoltaici è consentita sia in tutte le aree agricole definite dalla legge come “idonee”, nonché finanche nelle aree che sono appena state escluse dal presente decreto agricoltura. Ciò in quanto, come evidenziato, tali disposizioni trovano applicazione per gli impianti fotovoltaici a terra e non per quelli di tipo agrivoltaico.

Tuttavia, come noto ai più esperti, gli impianti agrivoltaici – per essere considerati tali – devono rispettare specifiche condizioni costruttive e requisiti di esercizio debitamente identificati dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “MASE” all’interno delle “Linee Guida” rilasciate a giugno 2022, le quali hanno classificato le seguenti tipologie di impianti agrivoltaici:

  • Agrivoltaici Base: devono rispettare condizioni costruttive e spaziali (Requisito A) e di esercizio (Requisito B).
  • Agrivoltaici Avanzati: devono rispettare i Requisiti A e B, con l’aggiunta di un’altezza minima dal suolo (Requisito C) e un sistema di monitoraggio (Requisito D).
  • Agrivoltaici Avanzati per il PNRR: devono rispettare tutti i requisiti precedenti e includere un sistema di monitoraggio avanzato (Requisito E).

Per approfondire il tema sui requisiti che devono possedere gli impianti agrivoltaici per essere conformi alle Linee Guida rilasciate dal Ministero, rimandiamo a questo nostro precedente articolo.

Di talché, il Decreto Agricoltura ha espressamente escluso dalle nuove restrizioni gli impianti agrivoltaici di tipo “avanzato”, incentivabili ai sensi del D.M. 436/2023 (cd. “D.M. Agrivoltaico”), in quanto connessi al conseguimento degli obiettivi di cui al PNRR.


Considerazioni Finali


Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Agricoltura si inseriscono in un contesto normativo ancora in evoluzione. Con l’assenza del tanto atteso “Decreto Aree Idonee” e il necessario recepimento della Direttiva 2023/2413/UE (Direttiva RED III), il Decreto introduce una regolamentazione che potrebbe – prima facie – generare incertezze per gli operatori del settore.

Esso rappresenta, dunque, un passo importante nella regolamentazione della diffusione degli impianti fotovoltaici con posa “a terra”, specialmente se localizzati in aree agricole. 

L’obiettivo, come noto, è quello di bilanciare la tutela del suolo con lo sviluppo delle energie rinnovabili. In tal senso, invero, la deroga concessa a favore degli impianti agrivoltaici, se da un lato potrebbe rappresentare una possibile soluzione per gli sviluppatori, dall’altro potrebbe comportare ritardi e costi aggiuntivi non previamente ponderati.

Attendiamo di vedere se saranno apposte modifiche e/o integrazioni in fase di conversione in legge.


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