Silenzio assenso nei procedimenti amministrativi: i principi affermati dal TAR Toscana

Commento ed indicazione dei principi giurisprudenziali affermati nella Sentenza n. 821/2024 del TAR Toscana.

di Avv. Manuel Costa

In tema di silenzio-assenso nell’ambito dei procedimenti amministrativi, importanti principi sono stati sanciti dal TAR Toscana con la Sentenza n. 821 del 2 luglio 2024 (non appellata e, quindi, passata in giudicato).

In particolare, è stato evidenziato che:
non è possibile che un secondo provvedimento dell’Amministrazione, emesso in autotutela, possa modificare gli effetti di un silenzio-assenso già formatosi a seguito della scadenza del termine previsto per rispondere alla richiesta originaria;
• gli incontri, i contatti e le comunicazioni tra l’Amministrazione e il richiedente non possono giustificare il superamento dei termini concessi all’Amministrazione per concludere il procedimento. Questo comporta che il provvedimento (ovvero il conseguimento del titolo) si intenda adottato per silenzio-assenso;
il meccanismo di silenzio-assenso previsto da una specifica norma di settore si applica anche alle condizioni o prescrizioni tecniche che l’Amministrazione decide di adottare tardivamente e illegittimamente (aggiungendole o integrandole successivamente) nel contenuto del provvedimento già emesso, una volta trascorso il termine legale di 30 giorni. Le stesse, pertanto, non avranno alcun valore, essendo tardive.


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